LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO III
LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE
E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE
DELLE FUNZIONI
CAPO I
Ruolo dei soggetti istituzionali
Art. 14
Funzioni della Regione
1. La Regione svolge esclusivamente le funzioni amministrative che
richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
2. Svolge altresi' le funzioni di coordinamento finalizzate
all'unitario sviluppo del sistema delle autonomie, attraverso le
procedure di concertazione previste dalla presente legge.
3. Svolge inoltre, in coerenza con tale ruolo, le funzioni di
programmazione e pianificazione regionale, di indirizzo e
coordinamento delle funzioni conferite o delegate al sistema delle
autonomie locali, nonche' le funzioni di alta amministrazione.
4. La Regione, al fine di garantire l'efficace coordinamento delle
informazioni e la comunicazione istituzionale con il sistema locale,
promuove lo sviluppo ed il raccordo di un sistema informatico ed
informativo regionale che assicuri la connessione telematica fra la
Regione e gli Enti locali stessi.
5. Compete alla Regione l'adozione delle misure sostitutive connesse
alla verifica dell'efficacia delle funzioni conferite, con le
modalita' definite dall'art. 15, nonche' l'adozione, in via
sostitutiva, degli atti omessi nell'esercizio di funzioni conferite
nei casi previsti dall'art. 16.