LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO III
LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE
E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE
DELLE FUNZIONI
CAPO I
Ruolo dei soggetti istituzionali
Art. 13
Funzioni della Citta' metropolitana di Bologna
1. Saranno attribuite alla Citta' metropolitana di Bologna, dal
momento della sua istituzione, tutte le funzioni coerenti con i
principi stabiliti dalla presente legge e dalla L.R. 12 aprile 1995,
n. 33, di delimitazione della corrispondente area metropolitana.
NOTA ALL'ART. 13
Comma 1
La L.R. 12 aprile 1995, n. 33 concerne Delimitazione territoriale
dell'area metropolitana di Bologna e attribuzione di funzioni.