REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO III                                                                  
    LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE                                            
    E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE                                              
    DELLE FUNZIONI                                                              
    CAPO I                                                                      
    Ruolo dei soggetti istituzionali                                            
          Art. 12                                                               
Funzioni delle Province                                                         
1. Le Province, oltre alla generalita' delle funzioni di                        
programmazione territoriale ed economico-sociale, esercitano le                 
funzioni amministrative di area vasta che non possono essere                    
adeguatamente svolte dai Comuni singoli o associati, nonche' quelle             
individuate nella parte terza della presente legge.                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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