LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO III
LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE
E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE
DELLE FUNZIONI
CAPO I
Ruolo dei soggetti istituzionali
Art. 12
Funzioni delle Province
1. Le Province, oltre alla generalita' delle funzioni di
programmazione territoriale ed economico-sociale, esercitano le
funzioni amministrative di area vasta che non possono essere
adeguatamente svolte dai Comuni singoli o associati, nonche' quelle
individuate nella parte terza della presente legge.