REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO III                                                                  
    LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE                                            
    E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE                                              
    DELLE FUNZIONI                                                              
    CAPO I                                                                      
    Ruolo dei soggetti istituzionali                                            
          Art. 11                                                               
Funzioni dei Comuni                                                             
1. E' attribuita ai Comuni la generalita' delle funzioni                        
amministrative non riservate agli altri Enti locali, alle autonomie             
funzionali o alla Regione, secondo i criteri stabiliti dalla presente           
legge.                                                                          
2. I Comuni svolgono le funzioni amministrative loro conferite in               
forma singola o associata entro livelli ottimali di esercizio                   
definiti ai sensi della presente legge.                                         
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2 e salve le diverse                     
disposizioni recate nella parte terza, le funzioni conferite ai                 
Comuni dalla presente legge sono esercitate entro i livelli ottimali,           
definiti con le procedure dell'art. 23.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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