LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO III
LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE
E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE
DELLE FUNZIONI
CAPO I
Ruolo dei soggetti istituzionali
Art. 11
Funzioni dei Comuni
1. E' attribuita ai Comuni la generalita' delle funzioni
amministrative non riservate agli altri Enti locali, alle autonomie
funzionali o alla Regione, secondo i criteri stabiliti dalla presente
legge.
2. I Comuni svolgono le funzioni amministrative loro conferite in
forma singola o associata entro livelli ottimali di esercizio
definiti ai sensi della presente legge.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2 e salve le diverse
disposizioni recate nella parte terza, le funzioni conferite ai
Comuni dalla presente legge sono esercitate entro i livelli ottimali,
definiti con le procedure dell'art. 23.