REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    PARTE SECONDA                                                               
    SOGGETTI ISTITUZIONALI                                                      
    DEL GOVERNO TERRITORIALE E                                                  
    STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE                                    
    E DI CONCERTAZIONE SOCIALE                                                  
    TITOLO III                                                                  
    LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE                                            
    E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE                                              
    DELLE FUNZIONI                                                              
    CAPO I                                                                      
    Ruolo dei soggetti istituzionali                                            
          Art. 10                                                               
Principi generali per la ripartizione delle funzioni                            
1. Le funzioni amministrative del sistema regionale e locale sono               
esercitate dai soggetti del governo territoriale, nell'ambito della             
propria autonomia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:             
a) sussidiarieta', ai fini del conferimento della generalita' dei               
compiti e delle funzioni amministrative al livello istituzionale piu'           
vicino ai cittadini e idoneo, anche per dimensione demografica,                 
territoriale ed organizzativa;                                                  
b) adeguatezza, in relazione alla oggettiva capacita'                           
dell'Amministrazione ricevente a garantire l'effettivo esercizio                
delle funzioni;                                                                 
c) ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee in capo             
ad un medesimo livello istituzionale;                                           
d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche,                 
territoriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e              
dei compiti.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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