LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
PARTE SECONDA
SOGGETTI ISTITUZIONALI
DEL GOVERNO TERRITORIALE E
STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE
E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
TITOLO III
LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE
E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE
DELLE FUNZIONI
CAPO I
Ruolo dei soggetti istituzionali
Art. 10
Principi generali per la ripartizione delle funzioni
1. Le funzioni amministrative del sistema regionale e locale sono
esercitate dai soggetti del governo territoriale, nell'ambito della
propria autonomia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
a) sussidiarieta', ai fini del conferimento della generalita' dei
compiti e delle funzioni amministrative al livello istituzionale piu'
vicino ai cittadini e idoneo, anche per dimensione demografica,
territoriale ed organizzativa;
b) adeguatezza, in relazione alla oggettiva capacita'
dell'Amministrazione ricevente a garantire l'effettivo esercizio
delle funzioni;
c) ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee in capo
ad un medesimo livello istituzionale;
d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche,
territoriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e
dei compiti.