REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

   TITOLO II                                                                    
   NORME SULLA DECORRENZA DELLE FUNZIONI                                        
   E SUI TRASFERIMENTI DI BENI E RISORSE                                        
          Art. 8                                                                
Mobilita' del personale                                                         
1. Il conferimento agli Enti locali e alle Camere di Commercio,                 
Industria, Artigianato e Agricoltura di funzioni previste dalla                 
presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione comporta il           
trasferimento del relativo personale.                                           
2. Il trasferimento del personale regionale e' disposto con decreto             
del Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie           
locali, relativamente al personale trasferito agli Enti locali, e               
sentita la Camera di Commercio competente per territorio                        
relativamente al personale ad essa trasferito.                                  
3. A seguito dei trasferimenti di cui al comma 2, la Regione riduce             
in maniera proporzionale la propria dotazione organica e il proprio             
tetto di spesa, ivi compresi i fondi per il salario accessorio. Gli             
Enti locali destinatari del personale adeguano corrispondentemente le           
loro dotazioni organiche.                                                       
4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed                   
economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa                     
l'anzianita' gia' maturata.                                                     
5. Al personale trasferito possono essere corrisposti incentivi,                
secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.                        
6. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati nel              
rispetto di quanto previsto dal DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 e dai               
contratti collettivi in materia di relazioni sindacali. Al fine di              
rendere piu' funzionali i trasferimenti, la Regione puo' definire               
percorsi di formazione e aggiornamento dei dipendenti trasferiti.               
NOTA ALL'ART. 8                                                                 
Comma 6                                                                         
Il DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 concerne Razionalizzazione                       
dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della           
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2              
della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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