LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO II
NORME SULLA DECORRENZA DELLE FUNZIONI
E SUI TRASFERIMENTI DI BENI E RISORSE
Art. 8
Mobilita' del personale
1. Il conferimento agli Enti locali e alle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di funzioni previste dalla
presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione comporta il
trasferimento del relativo personale.
2. Il trasferimento del personale regionale e' disposto con decreto
del Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie
locali, relativamente al personale trasferito agli Enti locali, e
sentita la Camera di Commercio competente per territorio
relativamente al personale ad essa trasferito.
3. A seguito dei trasferimenti di cui al comma 2, la Regione riduce
in maniera proporzionale la propria dotazione organica e il proprio
tetto di spesa, ivi compresi i fondi per il salario accessorio. Gli
Enti locali destinatari del personale adeguano corrispondentemente le
loro dotazioni organiche.
4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed
economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa
l'anzianita' gia' maturata.
5. Al personale trasferito possono essere corrisposti incentivi,
secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
6. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati nel
rispetto di quanto previsto dal DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 e dai
contratti collettivi in materia di relazioni sindacali. Al fine di
rendere piu' funzionali i trasferimenti, la Regione puo' definire
percorsi di formazione e aggiornamento dei dipendenti trasferiti.
NOTA ALL'ART. 8
Comma 6
Il DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 concerne Razionalizzazione
dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2
della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.