REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

   TITOLO II                                                                    
   NORME SULLA DECORRENZA DELLE FUNZIONI                                        
   E SUI TRASFERIMENTI DI BENI E RISORSE                                        
          Art. 7                                                                
Copertura degli oneri                                                           
derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti                           
conferiti agli Enti locali e relative modalita'                                 
1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge nella            
parte concernente la riallocazione delle funzioni di cui al DLgs n.             
112 del 1998 si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i              
DPCM di cui al comma 1 dell'art. 7 della Legge n. 59 del 1997 e ai              
sensi dell'art. 7 del DLgs n. 112 del 1998.                                     
2. La Regione, con le disponibilita' determinate ai sensi del comma             
1, provvede all'esercizio delle funzioni mantenute, nonche' al                  
finanziamento di quelle conferite agli Enti locali; a tal fine                  
corrisponde ai medesimi le somme occorrenti per l'esercizio delle               
funzioni trasferite o delegate in ragione d'anno, con decorrenza                
dalla data di effettivo esercizio delle stesse.                                 
3. L'individuazione delle risorse da trasferire ai sensi del comma 2            
avviene entro 180 giorni dalla entrata in vigore di ciascun DPCM                
emanato ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della Legge n. 59 del 1997 e           
comunque non prima di 180 giorni dal loro effettivo accreditamento.             
4. Alle spese per l'attuazione della presente legge, nella parte                
concernente la riallocazione e la disciplina di funzioni regionali              
non ricomprese nel comma 1, si provvede di norma senza incremento               
delle risorse utilizzate dalla Regione per l'esercizio delle stesse             
in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo             
di cinque anni, tenuto conto dei vincoli, degli obiettivi e delle               
regole di variazione delle entrate e delle spese previste dal                   
bilancio regionale, per quanto concerne le spese di natura corrente.            
Per quanto concerne le spese di investimento in conto capitale, si              
tiene conto dei finanziamenti gia' previsti nel Bilancio pluriennale            
1998/2000 della Regione, fatte salve specifiche autorizzazioni di               
spesa che trovino apposita copertura nell'ambito dei bilanci                    
pluriennali adottati per gli esercizi successivi, nel rispetto dei              
vincoli e delle compatibilita' finanziarie del bilancio regionale.              
5. La legge di bilancio determina le somme e i criteri di                       
trasferimento delle stesse agli Enti locali.                                    
6. La legge di bilancio determina l'entita' delle spese per                     
l'attuazione della presente legge nella parte concernente la                    
riallocazione e la disciplina delle funzioni regionali non ricomprese           
al comma 1. A tal fine e la' ove necessario, la legge di bilancio               
provvede ad istituire o modificare i relativi capitoli e a disporre             
le necessarie autorizzazioni di spesa ai sensi degli articoli 11 e 13           
bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.                                            
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il DLgs n. 112 del 1998 e' citato alla nota 2) all'art. 5.                   
2) Il testo del comma 1 dell'art. 7 della Legge n. 59 del 1997,                 
citata alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota 1) all'art. 5.           
3) Il testo dell'art. 7 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 2)           
all'art. 5, e' riportato alla stessa nota.                                      
Comma 3                                                                         
4) Il testo del comma 1 dell'art. 7 della Legge n. 59 del 1997,                 
citato alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota 1) all'art. 5.           
Comma 6                                                                         
5) Il testo degli articoli 11 e 13 bis della L.R. 6 luglio 1997, n.             
31 concernente Norme per la disciplina della contabilita' della                 
Regione Emilia-Romagna, e' il seguente:                                         
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere             
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da            
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di                  
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.                   
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le                  
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti            
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla                   
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere           
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia             
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                
"Art. 13 bis - Legge finanziaria regionale                                      
In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,              
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di             
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento                  
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalita':           
a) il finanziamento dei programmi di settore con riferimento alle               
rispettive leggi settoriali di intervento;                                      
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i           
singoli obiettivi di uno stesso programma settoriale, dei                       
finanziamenti gia' autorizzati in passato;                                      
c) la introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il             
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore            
agli obiettivi specifici dei programmi di settore, nel rispetto degli           
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;            
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale nei            
singoli tipi di intervento; la indicazione dei termini per la                   
presentazione delle domande di finanziamento con riferimento alle               
nuove od ulteriori dotazioni pluriennali di spesa autorizzate per i             
singoli programmi nonche' ogni altra determinazione attribuita alla             
legge finanziaria dalla presente legge.                                         
La legge finanziaria e' approvata immediatamente prima delle                    
corrispondenti leggi di bilancio, dalle quali trae il riferimento               
necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle               
autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte e nei confronti            
delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche               
allocazioni di spesa le cui obbligazioni scadono prevedibilmente                
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.".                                  

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina