LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO II
NORME SULLA DECORRENZA DELLE FUNZIONI
E SUI TRASFERIMENTI DI BENI E RISORSE
Art. 7
Copertura degli oneri
derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti agli Enti locali e relative modalita'
1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge nella
parte concernente la riallocazione delle funzioni di cui al DLgs n.
112 del 1998 si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i
DPCM di cui al comma 1 dell'art. 7 della Legge n. 59 del 1997 e ai
sensi dell'art. 7 del DLgs n. 112 del 1998.
2. La Regione, con le disponibilita' determinate ai sensi del comma
1, provvede all'esercizio delle funzioni mantenute, nonche' al
finanziamento di quelle conferite agli Enti locali; a tal fine
corrisponde ai medesimi le somme occorrenti per l'esercizio delle
funzioni trasferite o delegate in ragione d'anno, con decorrenza
dalla data di effettivo esercizio delle stesse.
3. L'individuazione delle risorse da trasferire ai sensi del comma 2
avviene entro 180 giorni dalla entrata in vigore di ciascun DPCM
emanato ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della Legge n. 59 del 1997 e
comunque non prima di 180 giorni dal loro effettivo accreditamento.
4. Alle spese per l'attuazione della presente legge, nella parte
concernente la riallocazione e la disciplina di funzioni regionali
non ricomprese nel comma 1, si provvede di norma senza incremento
delle risorse utilizzate dalla Regione per l'esercizio delle stesse
in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo
di cinque anni, tenuto conto dei vincoli, degli obiettivi e delle
regole di variazione delle entrate e delle spese previste dal
bilancio regionale, per quanto concerne le spese di natura corrente.
Per quanto concerne le spese di investimento in conto capitale, si
tiene conto dei finanziamenti gia' previsti nel Bilancio pluriennale
1998/2000 della Regione, fatte salve specifiche autorizzazioni di
spesa che trovino apposita copertura nell'ambito dei bilanci
pluriennali adottati per gli esercizi successivi, nel rispetto dei
vincoli e delle compatibilita' finanziarie del bilancio regionale.
5. La legge di bilancio determina le somme e i criteri di
trasferimento delle stesse agli Enti locali.
6. La legge di bilancio determina l'entita' delle spese per
l'attuazione della presente legge nella parte concernente la
riallocazione e la disciplina delle funzioni regionali non ricomprese
al comma 1. A tal fine e la' ove necessario, la legge di bilancio
provvede ad istituire o modificare i relativi capitoli e a disporre
le necessarie autorizzazioni di spesa ai sensi degli articoli 11 e 13
bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il DLgs n. 112 del 1998 e' citato alla nota 2) all'art. 5.
2) Il testo del comma 1 dell'art. 7 della Legge n. 59 del 1997,
citata alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota 1) all'art. 5.
3) Il testo dell'art. 7 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 2)
all'art. 5, e' riportato alla stessa nota.
Comma 3
4) Il testo del comma 1 dell'art. 7 della Legge n. 59 del 1997,
citato alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota 1) all'art. 5.
Comma 6
5) Il testo degli articoli 11 e 13 bis della L.R. 6 luglio 1997, n.
31 concernente Norme per la disciplina della contabilita' della
Regione Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".
"Art. 13 bis - Legge finanziaria regionale
In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalita':
a) il finanziamento dei programmi di settore con riferimento alle
rispettive leggi settoriali di intervento;
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i
singoli obiettivi di uno stesso programma settoriale, dei
finanziamenti gia' autorizzati in passato;
c) la introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore
agli obiettivi specifici dei programmi di settore, nel rispetto degli
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale nei
singoli tipi di intervento; la indicazione dei termini per la
presentazione delle domande di finanziamento con riferimento alle
nuove od ulteriori dotazioni pluriennali di spesa autorizzate per i
singoli programmi nonche' ogni altra determinazione attribuita alla
legge finanziaria dalla presente legge.
La legge finanziaria e' approvata immediatamente prima delle
corrispondenti leggi di bilancio, dalle quali trae il riferimento
necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle
autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte e nei confronti
delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche
allocazioni di spesa le cui obbligazioni scadono prevedibilmente
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.".