REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

   TITOLO II                                                                    
   NORME SULLA DECORRENZA DELLE FUNZIONI                                        
   E SUI TRASFERIMENTI DI BENI E RISORSE                                        
          Art. 5                                                                
Decorrenza delle funzioni                                                       
e azione congiunta della Regione e                                              
degli Enti locali                                                               
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, la decorrenza delle                
funzioni conferite alla Regione e agli Enti locali e' fissata dai               
decreti previsti dall'art. 7 della Legge n. 59 del 1997 e dall'art. 7           
del DLgs 31 marzo 1998, n. 112.                                                 
2. Ai fini della congrua individuazione dei beni e delle risorse da             
trasferire alla Regione e agli Enti locali, la Regione e il sistema             
delle autonomie dell'Emilia-Romagna collaborano con gli organi dello            
Stato, affinche' i provvedimenti di cui all'art. 7 della Legge n. 59            
del 1997 siano assunti nel rispetto dei criteri di cui al comma 2               
dell'art. 7 del DLgs n. 112 del 1998 e delle esigenze di certezza in            
ordine alle modalita' e procedure di conferimento, nonche' in ordine            
ai criteri di ripartizione del personale, di cui al comma 4 dell'art.           
7 dello stesso decreto legislativo.                                             
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 7 della Legge n. 59 del 1997, citata alla nota            
1) all'art. 1, e' il seguente:                                                  
"Art. 7                                                                         
1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli                 
articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalita' dagli                 
stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle                  
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da                      
trasferire, alla loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed              
Enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con DPCM,               
sentiti i Ministri interessati e il Ministro del Tesoro. Il                     
trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo             
rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la            
parallela soppressione o il ridimensionamento dell'Amministrazione              
statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.                   
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e' acquisito il             
parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza                
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province                
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e               
Autonomie locali allargata ai rappresentanti delle Comunita' Montane.           
Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi               
degli Enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione delle            
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri                 
devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso             
inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.             
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1,                  
lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di cui al comma           
4 bis dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto           
dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni           
dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del           
presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del                 
Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque giorni ed e'              
reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso               
inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento e' adottato            
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di               
prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera           
dei Deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia                
espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro               
trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale                  
termine i regolamenti possono essere comunque emanati.                          
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il parere delle                
competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un             
decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF.           
Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11           
dell'articolo 48 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.".                        
2) Il testo dell'art. 7 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112 concernente              
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle              
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15            
marzo 1997, n. 59, e' il seguente:                                              
"Art. 7 - Attribuzione delle risorse                                            
1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della Legge 15 marzo 1997,             
n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle                  
Regioni e degli Enti locali delle funzioni conferite ai sensi del               
presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo                     
trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane,                      
strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresi'             
efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal                 
presente decreto legislativo.                                                   
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti             
conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo 7 della Legge 15 marzo           
1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le            
Regioni e tra le Regioni e gli Enti locali, osservano i seguenti                
criteri:                                                                        
a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti                    
conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e                
delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, puo'             
essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il                   
trasferimento entro il 31 dicembre 2000;                                        
b) la devoluzione alle Regioni e agli Enti locali di una quota delle            
risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei            
termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri                    
derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel             
rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in             
caso di delega regionale agli Enti locali, la legge regionale                   
attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la                
congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni           
delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente                 
trasferite dallo Stato alle Regioni;                                            
c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si                 
effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali                
derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle Regioni e agli           
Enti locali ai sensi del presente decreto legislativo;                          
3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della Legge 15 marzo               
1997, n. 59, alle Regioni e agli Enti locali destinatari delle                  
funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse                 
corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per                
l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento.           
Ai fini della quantificazione, si tiene conto:                                  
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco                   
temporale pluriennale, da un minimo di tre ad massimo di cinque anni;           
b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel                   
bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;                           
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle              
entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di                      
programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con               
riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia           
agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla               
data del conferimento medesimo.                                                 
4. Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della Legge 15 marzo              
1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalita' e delle            
procedure di trasferimento, nonche' dei criteri di ripartizione del             
personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli           
enti territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque                
garantito il mantenimento della posizione retributiva gia' maturata.            
Il personale medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento           
previdenziale previgente.                                                       
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle Regioni, delle Province,             
dei Comuni e delle Comunita' Montane, si applica la disciplina sul              
trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista           
dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto                    
Regioni-Autonomie locali.                                                       
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni                   
conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui                  
all'articolo 1, comma 9, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549.                  
7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai            
sensi dei presente decreto legislativo, lo Stato provvede al                    
finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa                  
mantenendo gli stanziamenti gia' previsti dalle leggi stesse o dalla            
programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresi', nella           
misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante                
convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.                       
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente            
del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, Regioni,             
Citta' e Autonomie locali, di cui al DLgs 28 agosto 1997, n. 281, di            
seguito denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra                 
Governo, Regioni ed Enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2,             
lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli            
decreti debbono contenere:                                                      
a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui            
decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale                   
individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere           
agli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 della                
Legge 27 dicembre 1997, n. 449;                                                 
b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in                
relazione alla ripartizione delle funzioni, alle Regioni e agli Enti            
locali;                                                                         
c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e                  
profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle           
funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;                
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione            
alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al                 
personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle               
funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del                   
presente articolo.                                                              
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei                  
Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai           
sensi dell'articolo 7 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.                         
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i              
provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla Legge 15           
marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza             
unificata puo' predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e            
inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative            
di cui all'articolo 7 della Legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a            
tal fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del DLgs 28            
agosto 1997, n. 281.                                                            
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai              
sensi dell'articolo 7 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini             
previsti, la Regione e gli Enti locali interessati chiedono alla                
Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al                     
Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per                
provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del                  
Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.".                         
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'art. 7 della Legge n. 59 del 1997, citata alla nota            
1) all'art. 1, e' riportato alla nota 1) al presente articolo.                  
4) Il testo del comma 2 dell'art. 7 del DLgs n. 112 del 1998, citato            
alla nota 2) al presente articolo, e' riportato alla stessa nota.               
5) Il testo del comma 4 dell'art. 7 del DLgs n. 112 del 1998, citato            
alla nota 2) al presente articolo, e' riportato alla stessa nota.               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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