LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO I
FINALITA' E PRINCIPI
Art. 4
Conferimento a soggetti esterni
di attivita' amministrative
1. La Regione, nonche' le Province ed i Comuni nell'ambito dei propri
ordinamenti, nel rispetto dei principi di imparzialita' e buon
andamento, possono conferire, per motivate ragioni di economicita',
efficacia ed efficienza, a soggetti esterni alle rispettive
Amministrazioni lo svolgimento di attivita' propedeutiche
all'adozione di provvedimenti finali, ovvero lo svolgimento di
attivita' materiali di supporto all'esercizio delle loro funzioni.
2. Il conferimento di cui al comma 1 e' regolato da apposite
convenzioni stipulate sulla base del principio di concorrenzialita' e
mediante procedure ad evidenza pubblica; le convenzioni devono
comunque contenere:
a) la descrizione delle attivita' oggetto della convenzione con le
modalita' di realizzazione di essa;
b) gli obblighi, compreso quello della applicazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro, e le responsabilita' del soggetto al
quale vengono affidate le attivita';
c) le modalita' dei controlli della Regione sull'espletamento delle
attivita' oggetto della convenzione;
d) la durata ed il compenso.
3. La Regione puo' affidare mediante convenzione, anche pluriennale,
ad uno o piu' soggetti esterni l'istruttoria e l'erogazione di
contributi. La convenzione puo' altresi' riguardare la loro
concessione esclusivamente nel caso di meccanismi automatici di
selezione. L'affidamento avviene attraverso procedure ad evidenza
pubblica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.