REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

   TITOLO I                                                                     
   FINALITA' E PRINCIPI                                                         
          Art. 3                                                                
Criteri per le disposizioni di parte terza                                      
1. In coerenza con i principi dell'art. 2, la parte terza della                 
presente legge contiene, per ciascuna materia, norme espresse                   
concernenti:                                                                    
a) la definizione dei contenuti generali;                                       
b) il conferimento di funzioni a ciascun livello istituzionale,                 
incluse le funzioni connesse e strumentali;                                     
c) le conferme eventuali di conferimenti gia' disposti dalla                    
legislazione vigente;                                                           
d) la disciplina dei procedimenti;                                              
e) le modalita' di determinazione delle risorse finanziarie,                    
strumentali e umane;                                                            
f) la disciplina sostanziale della materia, ovvero il rinvio a                  
provvedimenti legislativi collegati, quali atti di indirizzo espressi           
in forma legislativa dal Consiglio regionale alla Giunta.                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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