LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO I
FINALITA' E PRINCIPI
Art. 3
Criteri per le disposizioni di parte terza
1. In coerenza con i principi dell'art. 2, la parte terza della
presente legge contiene, per ciascuna materia, norme espresse
concernenti:
a) la definizione dei contenuti generali;
b) il conferimento di funzioni a ciascun livello istituzionale,
incluse le funzioni connesse e strumentali;
c) le conferme eventuali di conferimenti gia' disposti dalla
legislazione vigente;
d) la disciplina dei procedimenti;
e) le modalita' di determinazione delle risorse finanziarie,
strumentali e umane;
f) la disciplina sostanziale della materia, ovvero il rinvio a
provvedimenti legislativi collegati, quali atti di indirizzo espressi
in forma legislativa dal Consiglio regionale alla Giunta.