REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

   TITOLO I                                                                     
   FINALITA' E PRINCIPI                                                         
          Art. 2                                                                
Principi                                                                        
1. La presente legge si ispira ai principi generali definiti dal                
presente articolo.                                                              
2. Nel ripartire le funzioni tra i livelli del governo territoriale e           
nel disciplinare, ove occorra, le funzioni, essa persegue i seguenti            
obiettivi:                                                                      
a) la valorizzazione dell'autonomia della societa' civile e delle               
formazioni sociali, in attuazione del principio di sussidiarieta';              
b) la razionalizzazione dell'assetto e dell'organizzazione delle                
funzioni;                                                                       
c) la valorizzazione dell'apparato organizzativo esistente,                     
affidando, ove possibile, le ulteriori nuove funzioni a strutture               
gia' esistenti;                                                                 
d) l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di attivita'            
che possono piu' utilmente essere svolte in tale forma sulla base di            
una valutazione obiettiva dei criteri di efficacia, efficienza e                
qualita'.                                                                       
3. Nella distribuzione di funzioni e competenze tra i diversi livelli           
istituzionali, si ispira alla piena applicazione dei principi di                
sussidiarieta' ed adeguatezza, perseguendo l'obiettivo                          
dell'integrazione del sistema regionale e locale, sulla base del                
principio di collaborazione e nel pieno rispetto dell'autonomia                 
costituzionale garantita agli enti del sistema locale.                          
4. Nel disciplinare i procedimenti amministrativi:                              
a) regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei                    
procedimenti, anche attraverso lo sviluppo delle modalita' di                   
concertazione dell'azione amministrativa;                                       
b) agevola l'esercizio delle attivita' private mediante                         
l'eliminazione di vincoli procedimentali.                                       
5. Nella revisione e nel completamento della legislazione regionale:            
a) provvede alla abrogazione espressa delle norme superate o                    
incompatibili;                                                                  
b) razionalizza il quadro legislativo fissando principi e criteri per           
la elaborazione di testi unici o coordinati di norme;                           
c) provvede alla revisione delle norme di contabilita' regionale.               
6. La presente legge provvede, nei settori interessati dai                      
conferimenti di funzioni, a disporre le modifiche sostanziali nella             
legislazione vigente, ovvero a fissare i principi ed i criteri                  
generali per l'ulteriore riordino della legislazione regionale.                 
7. In nessun caso le norme della presente legge possono essere                  
interpretate nel senso della attribuzione alla Regione di funzioni e            
compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle Province e              
agli Enti locali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in             
vigore della presente legge.                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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