REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 1999, n. 309

Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico interessate da eventi franosi, nella regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 61/98 - Integrazione della perimetrazione di Corniglio a seguito della riattivazione del movimento franoso

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visto il DL n. 6 del 30 gennaio 1998, convertito in Legge n. 61 del             
30 marzo 1998 "Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone                
terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da           
eventi calamitosi";                                                             
vista la L.R. n. 24 del 3 luglio 1998 "Eventi calamitosi dell'anno              
1996 in Emilia-Romagna. Disposizioni amministrative e finanziarie per           
assicurare la realizzazione di ulteriori interventi di protezione               
civile nel territorio della regione Emilia-Romagna - DL 6/98,                   
convertito con modifiche in Legge 61/98";                                       
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno                
1998, con la quale vengono approvate le perimetrazioni delle aree a             
rischio idrogeologico interessate da eventi franosi nella regione               
Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 61/98 con cui,            
tra le altre, viene approvata la perimetrazione della frana di                  
Corniglio capoluogo, comune di Corniglio (PR);                                  
vista la nota n. 2476 del 12/3/1999 con la quale il Servizio                    
provinciale Difesa del suolo di Parma segnala la necessita' di                  
integrare la perimetrazione della frana di Corniglio, a seguito della           
riattivazione ed espansione del fenomeno franoso stesso, verificatasi           
nell'ottobre 1998;                                                              
preso atto che la proposta di integrazione della perimetrazione e'              
basata sui risultati delle indagini e dei monitoraggi in corso sul              
corpo franoso e degli studi specifici volti alla verifica della                 
stabilita' del versante, agli atti dell'ufficio competente, che hanno           
evidenziato la necessita' di modificare i limiti della perimetrazione           
gia' approvata, per adeguarli alla nuova situazione in atto,                    
inserendo altresi' alcune aree in una zona 3 di nuova creazione                 
costituente fascia di rispetto, definita in analogia a quanto                   
previsto dall'art. 29 del PTPR relativamente alle perimetrazioni                
degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della Legge                    
445/1908;                                                                       
preso atto inoltre che il Servizio provinciale Difesa del suolo di              
Parma propone anche una integrazione dell'Allegato Tecnico della                
deliberazione di Giunta regionale 1070/98, punto B - Norme,                     
relativamente alle nuove zone 3, come riportato di seguito:                     
Modifica del comma 2 dell'articolo 1 (Individuazione delle aree) con            
il seguente testo:                                                              
"2. Per la frana la perimetrazione e' articolata in tre zone:                   
- Zona 1: zona di frana attiva, corrispondente alla zona in cui si e'           
manifestato il movimento franoso vero e proprio;                                
- Zona 2: zona di possibile influenza dei fenomeni, che puo' essere             
interessata da una espansione del fenomeno franoso o da effetti                 
conseguenti alla riattivazione dello stesso;                                    
- Zona 3: zona costituente fascia di rispetto, definita in analogia a           
quanto previsto dall'art. 29 del PTPR relativamente alle                        
perimetrazioni degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della           
Legge 445/1908, contermine alle precedenti Zone 1 e 2, nella quale              
non si sono osservati effetti diretti conseguenti alla riattivazione            
e/o espansione del fenomeno franoso e non interessata dalla presenza            
di fenomeni di instabilita' gravitativa.".                                      
Inserimento dopo l'articolo 3 di un nuovo articolo 3bis (Norme                  
specifiche per la Zona 3), con il seguente testo:                               
"1. Nelle zone perimetrate e contrassegnate dal numero 3 e'                     
consentita la costruzione di opere pubbliche, attuando, in fase                 
progettuale ed esecutiva, gli accorgimenti tecnico-operativi in grado           
di evitare influenze negative sulle condizioni di stabilita' del                
versante.                                                                       
2. Nelle medesime zone e' ammessa la esecuzione degli interventi                
indicati all'articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 2.";                       
considerato che la proposta di integrazione della perimetrazione                
vigente appare opportunamente e ampiamente motivata e quindi                    
condivisibile al fine della tutela della pubblica incolumita', in               
relazione alle modificazioni dello stato della frana di Corniglio;              
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Difesa del suolo, dott. Enrico Carboni e dal Direttore                 
generale dell'Area Ambiente dott.ssa Leopolda Boschetti in merito,              
rispettivamente, alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della             
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R.            
41/92 e del punto 3.1 della deliberazione 2541/95;                              
su proposta dell'Assessore competente per materia,                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della Legge            
n. 61 del 30 marzo 1998, le integrazioni alla perimetrazione delle              
aree interessate dalla frana di Corniglio, gia' approvata con la                
precedente deliberazione della Giunta regionale  n.1070 del 29 giugno           
1998, rese necessarie dalla riattivazione del fenomeno franoso                  
verificatasi nell'ottobre 1998 e tuttora in corso, come riportato               
nella cartografia su base CTR - 1:10.000 - Allegato n. 1 al presente            
atto;                                                                           
2) di approvare, altresi', le integrazioni alla normativa contenuta             
nel punto B dell'Allegato tecnico della citata deliberazione n. 1070            
del 29 giugno 1998, come descritto in premessa;                                 
3) di depositare presso la Segreteria di Giunta il presente                     
provvedimento ed il relativo Allegato n. 1 che ne forma parte                   
integrante e sostanziale;                                                       
4) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;                              
5) di stabilire che la integrazione alla perimetrazione della frana             
di Corniglio ed alla relativa normativa sono vigenti dalla data di              
pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale.            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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