LEGGE REGIONALE 9 aprile 1999, n. 2
PROROGA DI ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 16 GENNAIO 1997, N. 2 CONCERNENTE "MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In deroga a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 3 della L.R. 16
gennaio 1997, n. 2, recante "Misure straordinarie di gestione
flessibile dell'impiego regionale", i processi selettivi banditi ai
sensi dell'art. 3 della medesima legge sono validi anche qualora le
rispettive graduatorie vengano approvate dopo il 31 dicembre 1998.
2. In relazione a quanto dispone il comma 1, continua ad applicarsi
il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2 sino alla
approvazione delle graduatorie di cui al comma 1, fatte salve
eventuali diverse discipline contrattuali.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo del comma 7 dell'art. 3 della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2,
e' il seguente:
"Art. 3 - Processi selettivi
omissis
7. Ai fini della validita' dei processi selettivi di cui al presente
articolo le graduatorie devono essere approvate entro il 31 dicembre
1998 e ad esse si applica l'art. 4 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31.
omissis".
Comma 2
2) Il testo del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2,
e' il seguente:
"Art. 4 - Incarichi di mansioni superiori e rapporti di lavoro a
termine
omissis
2. Nelle fattispecie di cui alle lett. c) e d) del comma 1 dell'art.
16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro la Regione, ove
sussistano esigenze organizzative che necessitano lo svolgimento
continuativo di specifiche funzioni, puo' stipulare contratti di
lavoro a tempo determinato per un periodo superiore a sei mesi. Detti
contratti sono comunque risolti alla data di adozione del
provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso per la
copertura dei relativi posti vacanti ovvero al 31 dicembre 1998.".