REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1999, n. 2

PROROGA DI ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 16 GENNAIO 1997, N. 2 CONCERNENTE "MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
1. In deroga a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 3 della L.R. 16            
gennaio 1997, n. 2, recante "Misure straordinarie di gestione                   
flessibile dell'impiego regionale", i processi selettivi banditi ai             
sensi dell'art. 3 della medesima legge sono validi anche qualora le             
rispettive graduatorie vengano approvate dopo il 31 dicembre 1998.              
2. In relazione a quanto dispone il comma 1, continua ad applicarsi             
il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2 sino alla               
approvazione delle graduatorie di cui al comma 1, fatte salve                   
eventuali diverse discipline contrattuali.                                      
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 7 dell'art. 3 della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2,           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 3 - Processi selettivi                                                    
omissis                                                                         
7. Ai fini della validita' dei processi selettivi di cui al presente            
articolo le graduatorie devono essere approvate entro il 31 dicembre            
1998 e ad esse si applica l'art. 4 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31.             
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2,           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 4 - Incarichi di mansioni superiori e rapporti di lavoro a                
termine                                                                         
omissis                                                                         
2. Nelle fattispecie di cui alle lett. c) e d) del comma 1 dell'art.            
16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro la Regione, ove                 
sussistano esigenze organizzative che necessitano lo svolgimento                
continuativo di specifiche funzioni, puo' stipulare contratti di                
lavoro a tempo determinato per un periodo superiore a sei mesi. Detti           
contratti sono comunque risolti alla data di adozione del                       
provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso per la             
copertura dei relativi posti vacanti ovvero al 31 dicembre 1998.".              

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina