DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1998, n. 2611
Riclassificazione delle acque dolci superficiali destinate all'approvvigionamento idrico-potabile di Pallareda di Porretta Terme Rio Maggiore *** ALLEGATO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'Ufficio Bollettino ***
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto:
- il DPR 3 luglio 1982, n. 515 che da' attuazione alla direttiva CEE
75/440 "concernente la qualita' delle acque superficiali destinate
alla produzione di acqua potabile";
- il DM del 15 febbraio 1983 che detta "Disposizioni relative ai
metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi
delle acque superficiali destinate all'approvvigionamento
idrico-potabile";
- il provvedimento deliberativo del 26 marzo 1983 del Comitato
interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del
Ministero dei Lavori pubblici, che fissa i "criteri generali e
metodologie per il rilevamento delle caratteristiche delle acque
dolci superficiali, nonche' i criteri metodologici per la formazione
e l'aggiornamento dei catasti delle stesse acque destinate alla
produzione di acqua potabile";
- il DL 5 febbraio 1990, convertito nella Legge 5 aprile 1990, n. 71
recante le "Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la
prevenzione dell'inquinamento delle acque";
- la Legge 183/89 che ha istituito le Autorita' di bacino che hanno
il compito di "assicurare la difesa del suolo, il risanamento della
acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi
di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti
ambientali ad essi connessi";
- il DPR 24 maggio 1988, n. 236 che da' attuazione alla direttiva CEE
80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo
umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183;
premesso che:
- per la lettera a) dell'art. 3 del DPR 3 luglio 1982, n. 515 sono di
competenza regionale le funzioni concernenti l'esecuzione delle
operazioni di rilievo delle caratteristiche delle acque dolci
superficiali destinate alla potabilizzazione e la relativa
classificazione di cui agli artt. 4 e 5 del decreto in parola e
secondo i criteri generali e le metodologie di cui alla lettera b)
dell'art. 2 del medesimo decreto;
- la Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R. n. 9 del febbraio
1983, ha gia' provveduto, con deliberazione della Giunta n. 4993 del
5/10/1988, alla redazione del Piano regionale di risanamento di cui
alla Legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;
- in attuazione del disposto di cui all'art. 3 del DM Sanita' 15
febbraio 1983 sono state individuate le stazioni di prelievo in
prossimita' delle opere di presa esistenti o previste in modo che i
campioni prelevati siano rappresentativi della qualita' dell'acqua da
utilizzare;
- in attuazione della Legge 71/90 recante le "Misure urgenti per il
miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento
delle acque" secondo le procedure disposte dal DPR 515/82, la Regione
Emilia-Romagna ha classificato con deliberazioni proprie, le acque
dolci superficiali utilizzate a scopo potabile e con circolare n. 17
del 31/7/1990 sono state elencate le stazioni esistenti nelle diverse
categorie indicate, i punti di presa autorizzati in attesa di
procedere alla classificazione e fissate le frequenze di
campionamenti e analisi;
- la Regione Emilia-Romagna, con circolare n. 1 del 7/1/1991 che ha
per oggetto "La campagna di sorveglianza 1991 sulla qualita' delle
acque superficiali e sotterranee", confermando le disposizioni
impartite mediante circolare n. 17 del 31/7/1990, ha fissato le
frequenze dei campionamenti, i criteri metodologici sui parametri e
metodi di misura, introducendo una modulistica unificata per la
refertazione, le modalita' e i tempi di restituzione dei referti
analitici;
- successivamente con propria deliberazione n. 329 del 15/2/1994 la
Regione Emilia-Romagna ha definito alcune procedure tecniche
ritenendo di considerare ai fini della classificazione delle acque
superficiali destinate alla potabilizzazione per le nuove
classificazioni, le ultime 12 analisi effettuate consecutivamente con
cadenza mensile, mentre per gli aggiornamenti le ultime 20 analisi,
in ogni caso per un periodo non inferiore ad un anno, queste ultime
eseguite con cadenza mensile o quindicinale a seconda che si tratti
delle categorie A1 e A2 ovvero delle categorie A3 e sub A3;
- la circolare n. 34 del 30 settembre 1994 ha fissato, per le nuove
concessioni ad uso potabile, un coordinamento fra le procedure di
classificazione delle acque superficiali destinate alla
potabilizzazione di cui al DPR 515/82 e alla Legge 71/90 e l'iter
istruttorio previsto dal TU 1775/1933 sulle acque pubbliche;
atteso che:
- ai sensi del comma 1, dell'art. 5 del DPR n. 515 del 3 luglio 1982,
per la classificazione delle acque in una delle categorie A1, A2, A3,
di cui alla tabella allegata al medesimo decreto, i valori
specificati per ciascuna categoria devono essere conformi nel 95% dei
campioni ai valori-limite specificati nella colonna I, e nel 90% ai
valori limiti specificati nella colonna G, quando non sia indicato il
corrispondente valore nella colonna I;
- ai sensi del successivo comma 2, dell'art. 5 del sopra menzionato
DPR, per il rimanente 5% e 10% dei campioni che, secondo i casi, non
sono conformi, i parametri non devono discostarsi in misura superiore
al 50% del valore dei parametri in questione, esclusi la temperatura,
il pH, l'ossigeno disciolto ed i parametri microbiologici;
- ai sensi dell'art. 4 dello stesso DPR, in dipendenza delle
categorie nelle quali le acque dolci superficiali vengono
classificate, ai fini della loro potabilizzazione devono essere
eseguiti i trattamenti specifici necessari a garantire il rispetto
delle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo
umano;
- ai sensi del sopramenzionato provvedimento deliberativo del 26
marzo 1983 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque
dall'inquinamento del Ministero dei Lavori pubblici, le acque che non
corrispondono ai requisiti di cui all'art. 5, primo comma, del DPR
515/82 relativamente ai parametri che presentano valori solo nella
colonna G, ma che rispettano i valori I degli altri parametri, sono
riportate in un primo elenco speciale, con la annotazione circa la
necessita' di interventi prioritari, ai sensi dell'art. 7 del
medesimo DPR 515/82, atti a migliorare le caratteristiche
qualitative;
- ai sensi del sopra menzionato provvedimento deliberativo del 26
marzo 1983 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque
dall'inquinamento del Ministero dei Lavori pubblici, le acque che
presentano le caratteristiche di cui al terzo comma dell'art. 4 del
DPR 515/82, sono riportate in un secondo elenco speciale, con
apposita notazione circa la necessita' di intervento prioritario, ai
sensi dell'art. 7 del medesimo DPR 515/82, per il miglioramento
delle caratteristiche qualitative inferiori a quelle della categoria
A3;
considerato che:
- con propria deliberazione n. 3643 del 27 luglio 1993 la stazione di
prelievo di Pallareda di Porretta Terme, Rio Maggiore (BO), veniva
classificata in A2;
- ai fini della riclassificazione delle acque superficiali destinate
alla produzione di acqua potabile si valuteranno le ultime 20 analisi
effettuate dal 16 gennaio 1996 al 2 dicembre 1997, cosi' come
espresso nell'atto deliberativo n. 329 del 15 febbraio 1994, e
riportate in tabella allegata, parte integrante del presente
provvedimento;
- la riclassificazione dell'acqua della stazione di cui sopra non
puo' essere effettuata nella categoria A1 poiche' la percentuale di
valori conformi ai limiti indicati per la colonna I e' pari a 100, ma
la percentuale di valori conformi ai limiti indicati per la colonna G
e' pari a 83,8;
rilevato che per quanto riguarda i parametri per cui non sono
disponibili tutte le determinazioni nel periodo considerato si puo'
sostenere la loro ininfluenza ai fini della classificazione nella
categoria A2 in quanto le concentrazioni sono sempre inferiori ai
limiti indicati nelle colonne I e G;preso atto che e' possibile
procedere alla classificazione dell'acqua di cui sopra nella
categoria A2 in quanto la percentuale di valori conformi ai limiti
indicati per la colonna I e' pari a 100 e la percentuale di valori
conformi ai limiti indicati per la colonna G e' pari a 96,1% e le non
conformita' sono riferite esclusivamente a parametri microbiologici;
i valori dei parametri microbiologici che superano i limiti della
colonna G sono comunque da considerarsi ininfluenti per la
determinazione della classificazione ai sensi del secondo comma
dell'art. 5 del DPR 515/82;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Prevenzione collettiva dell'Assessorato alla Sanita', Paolo
Tori, in ordine alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n.41 e della
direttiva di Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
Sanita', Francesco Taroni, in merito alla legittimita' del presente
atto, ai sensi dell'art. 4 - sesto comma, della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 e della direttiva di Giunta regionale n.2541 del
4/7/1995;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
viste le considerazioni esplicitate in premessa;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare ai sensi dell'art. 3 del DPR 515/82 la
riclassificazione delle acque dolci superficiali della stazione di
Pallareda di Porretta Terme, Rio Maggiore sul bacino Panaro in
categoria A2 sulla base delle risultanze dei controlli analitici
effettuati e riportati nella tabella allegata, quale parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
b) di dare ampia diffusione al presente provvedimento attraverso la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
c) di comunicare la classificazione delle acque dolci superficiali
della stazione suindicata ai Ministeri dell'Ambiente e della Sanita'.
*** ALLEGATO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'Ufficio Bollettino ***