REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1998, n. 2611

Riclassificazione delle acque dolci superficiali destinate all'approvvigionamento idrico-potabile di Pallareda di Porretta Terme Rio Maggiore *** ALLEGATO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'Ufficio Bollettino ***

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visto:                                                                          
- il DPR 3 luglio 1982, n. 515 che da' attuazione alla direttiva CEE            
75/440 "concernente la qualita' delle acque superficiali destinate              
alla produzione di acqua potabile";                                             
- il DM del 15 febbraio 1983 che detta "Disposizioni relative ai                
metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi              
delle acque superficiali destinate all'approvvigionamento                       
idrico-potabile";                                                               
- il provvedimento deliberativo del 26 marzo 1983 del Comitato                  
interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del               
Ministero dei Lavori pubblici, che fissa i "criteri generali e                  
metodologie per il rilevamento delle caratteristiche delle acque                
dolci superficiali, nonche' i criteri metodologici per la formazione            
e l'aggiornamento dei catasti delle stesse acque destinate alla                 
produzione di acqua potabile";                                                  
- il DL 5 febbraio 1990, convertito nella Legge 5 aprile 1990, n. 71            
recante le "Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la            
prevenzione dell'inquinamento delle acque";                                     
- la Legge 183/89 che ha istituito le Autorita' di bacino che hanno             
il compito di "assicurare la difesa del suolo, il risanamento della             
acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi             
di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti              
ambientali ad essi connessi";                                                   
- il DPR 24 maggio 1988, n. 236 che da' attuazione alla direttiva CEE           
80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo                 
umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183;                
premesso che:                                                                   
- per la lettera a) dell'art. 3 del DPR 3 luglio 1982, n. 515 sono di           
competenza regionale le funzioni concernenti l'esecuzione delle                 
operazioni di rilievo delle caratteristiche delle acque dolci                   
superficiali destinate alla potabilizzazione e la relativa                      
classificazione di cui agli artt. 4 e 5 del decreto in parola e                 
secondo i criteri generali e le metodologie di cui alla lettera b)              
dell'art. 2 del medesimo decreto;                                               
- la Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R. n. 9 del febbraio              
1983, ha gia' provveduto, con deliberazione della Giunta n. 4993 del            
5/10/1988, alla redazione del Piano regionale di risanamento di cui             
alla Legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;                  
- in attuazione del disposto di cui all'art. 3 del DM Sanita' 15                
febbraio 1983 sono state individuate le stazioni di prelievo in                 
prossimita' delle opere di presa esistenti o previste in modo che i             
campioni prelevati siano rappresentativi della qualita' dell'acqua da           
utilizzare;                                                                     
- in attuazione della Legge 71/90 recante le "Misure urgenti per il             
miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento                
delle acque" secondo le procedure disposte dal DPR 515/82, la Regione           
Emilia-Romagna ha classificato con  deliberazioni proprie, le acque             
dolci superficiali utilizzate a scopo potabile e con circolare n. 17            
del 31/7/1990 sono state elencate le stazioni esistenti nelle diverse           
categorie indicate, i punti di presa autorizzati in attesa di                   
procedere alla classificazione e fissate le frequenze di                        
campionamenti e analisi;                                                        
- la Regione Emilia-Romagna, con circolare n. 1 del 7/1/1991 che ha             
per oggetto "La campagna di sorveglianza 1991 sulla qualita' delle              
acque superficiali e sotterranee", confermando le disposizioni                  
impartite mediante circolare n. 17 del 31/7/1990, ha fissato le                 
frequenze dei campionamenti, i criteri metodologici sui parametri e             
metodi di misura, introducendo una modulistica unificata per la                 
refertazione, le modalita' e i tempi di restituzione dei referti                
analitici;                                                                      
- successivamente con propria deliberazione n. 329 del 15/2/1994 la             
Regione Emilia-Romagna ha definito alcune procedure tecniche                    
ritenendo di considerare ai fini della classificazione delle acque              
superficiali destinate alla potabilizzazione per le nuove                       
classificazioni, le ultime 12 analisi effettuate consecutivamente con           
cadenza mensile, mentre per gli aggiornamenti le ultime 20 analisi,             
in ogni caso per un periodo non inferiore ad un anno, queste ultime             
eseguite con cadenza mensile o quindicinale a seconda che si tratti             
delle categorie A1 e A2 ovvero delle categorie A3 e sub A3;                     
- la circolare n. 34 del 30 settembre 1994 ha fissato, per le nuove             
concessioni ad uso potabile, un coordinamento fra le procedure di               
classificazione delle acque superficiali destinate alla                         
potabilizzazione di cui al DPR 515/82 e alla Legge 71/90 e l'iter               
istruttorio previsto dal TU 1775/1933 sulle acque pubbliche;                    
atteso che:                                                                     
- ai sensi del comma 1, dell'art. 5 del DPR n. 515 del 3 luglio 1982,           
per la classificazione delle acque in una delle categorie A1, A2, A3,           
di cui alla tabella allegata al medesimo decreto, i valori                      
specificati per ciascuna categoria devono essere conformi nel 95% dei           
campioni ai valori-limite specificati nella colonna I, e nel 90% ai             
valori limiti specificati nella colonna G, quando non sia indicato il           
corrispondente valore nella colonna I;                                          
- ai sensi del successivo comma 2, dell'art. 5 del sopra menzionato             
DPR, per il rimanente 5% e 10% dei campioni che, secondo i casi, non            
sono conformi, i parametri non devono discostarsi in misura superiore           
al 50% del valore dei parametri in questione, esclusi la temperatura,           
il pH, l'ossigeno disciolto ed i parametri microbiologici;                      
- ai sensi dell'art. 4 dello stesso DPR, in dipendenza delle                    
categorie nelle quali le acque dolci superficiali vengono                       
classificate, ai fini della loro potabilizzazione devono essere                 
eseguiti i trattamenti specifici necessari a garantire il rispetto              
delle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo              
umano;                                                                          
- ai sensi del sopramenzionato provvedimento deliberativo del 26                
marzo 1983 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque             
dall'inquinamento del Ministero dei Lavori pubblici, le acque che non           
corrispondono ai requisiti di cui all'art. 5, primo comma, del DPR              
515/82 relativamente ai parametri che presentano valori solo nella              
colonna G, ma che rispettano i valori I degli altri parametri, sono             
riportate in un primo elenco speciale, con la annotazione circa la              
necessita' di interventi prioritari, ai sensi dell'art. 7 del                   
medesimo DPR 515/82, atti a migliorare le caratteristiche                       
qualitative;                                                                    
- ai sensi del sopra menzionato provvedimento deliberativo del 26               
marzo 1983 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque             
dall'inquinamento del Ministero dei Lavori pubblici, le acque che               
presentano le caratteristiche di cui al terzo comma dell'art. 4 del             
DPR 515/82, sono riportate in un secondo elenco speciale, con                   
apposita notazione circa la necessita' di intervento prioritario, ai            
sensi dell'art. 7  del medesimo DPR 515/82, per il miglioramento                
delle caratteristiche qualitative inferiori a quelle della categoria            
A3;                                                                             
considerato che:                                                                
- con propria deliberazione n. 3643 del 27 luglio 1993 la stazione di           
prelievo di Pallareda di Porretta Terme, Rio Maggiore (BO), veniva              
classificata in A2;                                                             
- ai fini della riclassificazione delle acque superficiali destinate            
alla produzione di acqua potabile si valuteranno le ultime 20 analisi           
effettuate dal 16 gennaio 1996 al 2 dicembre 1997, cosi' come                   
espresso nell'atto deliberativo n. 329 del 15 febbraio 1994, e                  
riportate in tabella allegata, parte integrante del presente                    
provvedimento;                                                                  
- la riclassificazione dell'acqua della stazione di cui sopra non               
puo' essere effettuata nella categoria A1 poiche' la percentuale di             
valori conformi ai limiti indicati per la colonna I e' pari a 100, ma           
la percentuale di valori conformi ai limiti indicati per la colonna G           
e' pari a 83,8;                                                                 
rilevato che per quanto riguarda i parametri per cui non sono                   
disponibili tutte le determinazioni nel periodo considerato si puo'             
sostenere la loro ininfluenza ai fini della classificazione nella               
categoria A2 in quanto le concentrazioni sono sempre inferiori ai               
limiti indicati nelle colonne I e G;preso atto che e' possibile                 
procedere alla classificazione dell'acqua di cui sopra nella                    
categoria A2 in quanto la percentuale di valori conformi ai limiti              
indicati per la colonna I e' pari a 100 e la percentuale di valori              
conformi ai limiti indicati per la colonna G e' pari a 96,1% e le non           
conformita' sono riferite esclusivamente a parametri microbiologici;            
i valori dei parametri microbiologici che superano i limiti della               
colonna G sono comunque da considerarsi ininfluenti per la                      
determinazione della classificazione ai sensi del secondo comma                 
dell'art. 5 del DPR 515/82;                                                     
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Prevenzione collettiva dell'Assessorato alla Sanita', Paolo            
Tori, in ordine alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi            
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992,  n.41 e della            
direttiva di Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995;                             
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
Sanita', Francesco Taroni, in merito alla legittimita' del presente             
atto, ai sensi dell'art. 4 - sesto comma, della L.R. 19 novembre                
1992, n. 41 e della direttiva di Giunta regionale  n.2541 del                   
4/7/1995;                                                                       
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
viste le considerazioni esplicitate in premessa;                                
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare ai sensi dell'art. 3 del DPR 515/82 la                          
riclassificazione delle acque dolci superficiali della stazione di              
Pallareda di Porretta Terme, Rio Maggiore sul bacino Panaro in                  
categoria A2 sulla base delle risultanze dei controlli analitici                
effettuati e riportati nella tabella allegata, quale parte integrante           
e sostanziale del presente provvedimento;                                       
b) di dare ampia diffusione al presente provvedimento attraverso la             
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;                           
c) di comunicare la classificazione delle acque dolci superficiali              
della stazione suindicata ai Ministeri dell'Ambiente e della Sanita'.           
*** ALLEGATO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'Ufficio Bollettino ***        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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