REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1998, n. 2608

Riclassificazione delle acque dolci superficiali destinate all'approvvigionamento idrico-potabile della stazione di Serravalle di Berra di Ferrara - fiume Po

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visto:                                                                          
- il DPR 3 luglio 1982, n. 515 che da' attuazione alla direttiva CEE            
75/440 "concernente la qualita' delle acque superficiali destinate              
alla produzione di acqua potabile";                                             
- il DM del 15 febbraio 1983 che detta "Disposizioni relative ai                
metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e della analisi              
delle acque superficiali destinate all'approvvigionamento                       
idrico-potabile";                                                               
- il provvedimento deliberativo del 26 marzo 1983 del Comitato                  
interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del               
Ministero dei Lavori Pubblici, che fissa i "criteri generali e                  
metodologie per il rilevamento delle caratteristiche delle acque                
dolci superficiali, nonche' i criteri metodologici per la formazione            
e l'aggiornamento dei catasti delle stesse acque destinate alla                 
produzione di acqua potabile";                                                  
- il DL 5 febbraio 1990, convertito nella Legge 5 aprile 1990, n. 71            
recante le "Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la            
prevenzione dell'inquinamento delle acque";                                     
- la Legge 183/89 che ha istituito le Autorita' di bacino che hanno             
il compito di "assicurare la difesa del suolo, il risanamento della             
acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi             
di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti              
ambientali ad essi connessi";                                                   
- il DPR 24 maggio 1988, n. 236 che da' attuazione alla Direttiva CEE           
80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo                 
umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183;                
premesso che:                                                                   
- per la lettera a) dell'art. 3 del DPR 3 luglio 1982, n. 515 sono di           
competenza regionale le funzioni concernenti l'esecuzione delle                 
operazioni di rilievo delle caratteristiche delle acque dolci                   
superficiali destinate alla potabilizzazione e la relativa                      
classificazione di cui agli artt. 4 e 5 del decreto in parola e                 
secondo i criteri generali e le metodologie di cui alla lettera b)              
dell'art. 2 del medesimo decreto;                                               
- la Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R. n. 9 del febbraio              
1983, ha gia' provveduto, con deliberazione della Giunta n. 4993 del            
5/10/1988, alla redazione del Piano regionale di risanamento di cui             
alla Legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;                  
- in attuazione del disposto di cui all'art. 3 del DM 15 febbraio               
1983 sono state individuate le stazioni di prelievo in prossimita'              
delle opere di presa esistenti o previste in modo che i campioni                
prelevati siano rappresentativi della qualita' dell'acqua da                    
utilizzare;                                                                     
- in attuazione della Legge 71/90 recante le "Misure urgenti per il             
miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento                
delle acque" secondo le procedure disposte dal DPR 515/82, la Regione           
Emilia-Romagna ha classificato con  deliberazioni proprie, le acque             
dolci superficiali utilizzate a scopo potabile e con circolare n. 17            
del 31/7/1990 sono state elencate le stazioni esistenti nelle diverse           
categorie indicate, i punti di presa autorizzati in attesa di                   
procedere alla classificazione e fissate le frequenze di                        
campionamenti e analisi;                                                        
- la Regione Emilia-Romagna, con circolare n. 1 del 7/1/1991 che ha             
per oggetto "La campagna di sorveglianza 1991 sulla qualita' delle              
acque superficiali e sotterranee", confermando le disposizioni                  
impartita mediante circolare n. 17 del 31/7/1990, ha fissato le                 
frequenze dei campionamenti, i criteri metodologici sui parametri e             
metodi di misura, introducendo una modulistica unificata per la                 
refertazione, le modalita' e i tempi di restituzione dei referti                
analitici;                                                                      
- successivamente con propria deliberazione n. 329 del 15/2/1994 la             
Regione Emilia-Romagna ha definito alcune procedure tecniche                    
ritenendo di considerare ai fini della classificazione delle acque              
superficiali destinate alla potabilizzazione per le nuove                       
classificazioni, le ultime 12 analisi effettuate consecutivamente con           
cadenza mensile, mentre per gli aggiornamenti le ultime 20 analisi,             
in ogni caso per un periodo non inferiore ad un anno, queste ultime             
eseguite con cadenza mensile o quindicinale a seconda che si tratti             
delle categorie A1 e A2 ovvero delle categorie A3 e sub A3;                     
- la circolare n. 34 del 30 settembre 1994 ha fissato, per le nuove             
concessioni ad uso potabile, un coordinamento fra le procedure di               
classificazione delle acque superficiali destinate alla                         
potabilizzazione di cui al DPR 515/82 e alla Legge 71/90 e l'iter               
istruttorio previsto dal TU 1775/1933 sulle acque pubbliche;                    
atteso che:                                                                     
- ai sensi del comma 1, dell'art. 5 del DPR n. 515 del 3 luglio 1982,           
per la classificazione delle acque in una delle categorie A1, A2, A3,           
di cui alla tabella allegata al medesimo decreto, i valori                      
specificati per ciascuna categoria devono essere conformi nel 95% dei           
campioni ai valori limite specificati nella colonna I, e nel 90% ai             
valori limite specificati nella colonna G, quando non sia indicato il           
corrispondente valore nella colonna I;                                          
- ai sensi del successivo comma 2, dell'art. 5 del sopra menzionato             
DPR, per il rimanente 5% e 10% dei campioni che, secondo i casi, non            
sono conformi, i parametri non devono discostarsi in misura superiore           
al 50% del valore dei parametri in questione, esclusi la temperatura,           
il pH, l'ossigeno disciolto ed i parametri microbiologici;                      
- ai sensi dell'art. 4 dello stesso DPR, in dipendenza delle                    
categorie nelle quali le acque dolci superficiali vengono                       
classificate, ai fini della loro potabilizzazione devono essere                 
eseguiti i trattamenti specifici necessari a garantire il rispetto              
delle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo              
umano;                                                                          
- ai sensi del sopramenzionato provvedimento deliberativo del 26                
marzo 1983 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque             
dall'inquinamento del Ministero dei Lavori Pubblici, le acque che non           
corrispondono ai requisiti di cui all'art. 5, primo comma, del DPR              
515/82 relativamente ai parametri che presentano valori solo nella              
colonna G, ma che rispettano i valori I degli altri parametri, sono             
riportate in un primo elenco speciale, con la annotazione circa la              
necessita' di interventi prioritari, ai sensi dell'art. 7 del                   
medesimo DPR 515/82, atti a migliorare le caratteristiche                       
qualitative;                                                                    
- ai sensi del sopra menzionato provvedimento deliberativo del 26               
marzo 1983 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque             
dall'inquinamento del Ministero dei Lavori pubblici, le acque che               
presentano le caratteristiche di cui al terzo comma dell'art. 4 del             
DPR 515/82, sono riportate in un secondo elenco speciale, con                   
apposita notazione circa la necessita' di intervento prioritario, ai            
sensi dell'art. 7  del medesimo DPR 515/82, per il miglioramento                
delle caratteristiche qualitative inferiori a quelle della categoria            
A3;                                                                             
considerato che:                                                                
- con propria deliberazione n. 3282 del 12 luglio 1994 la stazione di           
prelievo di Serravalle di Berra di Ferrara (FE) sul fiume Po veniva             
classificata in I elenco speciale;                                              
- ai fini della riclassificazione delle acque superficiali destinate            
alla produzione di acqua potabile si valuteranno le ultime 24 analisi           
effettuate dall'8 gennaio 1997 al 10 dicembre 1997, cosi' come                  
espresso nell'atto deliberativo n. 329 del 15 febbraio 1994, eseguite           
con scadenza quindicinale in quanto trattasi di acque classificate              
precedentemente in A3, e riportate in tabella allegata, parte                   
integrante del presente provvedimento;                                          
- la riclassificazione dell'acqua della stazione di cui sopra non               
puo' essere effettuata nella categoria A1 poiche' la percentuale di             
valori conformi ai limiti indicati per la colonna I e' pari a 98,9%,            
ma la percentuale di valori conformi ai limiti indicati per la                  
colonna G e' pari a 78,3;                                                       
- la riclassificazione nella successiva categoria A2 non e' possibile           
in quanto la percentuale di valori conformi ai limiti indicati per la           
colonna I e' pari a 99,8% e la percentuale di valori conformi ai                
limiti indicati per la colonna G e' pari a 95,8%, ma i valori dei               
parametri BOD5 e fosfati in due campioni superano del 50% il limite             
fissato per la categoria;                                                       
rilevato altresi' che non e' possibile procedere alla classificazione           
dell'acqua di cui sopra nella categoria A3 in quanto la percentuale             
dei valori conformi ai limiti indicati per la colonna I e' pari al              
99,8 e la percentuale dei valori conformi indicati nella colonna G e'           
pari al 99,5, ma il valore del parametro fosfati supera del 50% il              
limite fissato per la categoria;                                                
preso atto che e' possibile procedere alla classificazione dell'acqua           
di cui sopra nella categoria I elenco speciale in quanto la                     
percentuale di valori conformi ai limiti indicati per la colonna I e'           
pari a 99,8% e la percentuale di valori conformi ai limiti indicati             
per la colonna G e' pari a 100% e non ci sono parametri difformi;               
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Prevenzione collettiva dell'Assessorato alla Sanita', Paolo            
Tori, in ordine alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi            
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992,  n.41 e della            
direttiva di Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995;                             
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
Sanita', Francesco Taroni, in merito alla legittimita' del presente             
atto, ai sensi dell'art. 4 - sesto comma, della L.R. 19 novembre                
1992,  n.41 e della direttiva di Giunta regionale n. 2541 del                   
4/7/1995;su proposta dell'Assessore alla Sanita';                               
viste le considerazioni esplicitate in premessa;                                
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di riclassificare le acque dolci superficiali della stazione di              
Serravalle di Berra (FE) sul fiume Po nel I elenco speciale in base             
alla deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle           
acque dall'inquinamento del 26 marzo 1983, visto che le acque della             
stazione suddetta, in base alle risultanze dei controlli analitici              
effettuati e riportati nella tabella allegata, quale parte integrante           
e sostanziale del presente provvedimento, non hanno i requisiti di              
cui all'art. 5, comma 1, del DPR 515/82, relativamente ai parametri             
che presentano valori nella colonna G, ma rispettano i valori I degli           
altri parametri;                                                                
b) di comunicare quanto sopraddetto e i relativi aggiornamenti al               
Comitato interministeriale per la tutela delle acque                            
dall'inquinamento, ai sensi degli artt. 4 e 8 del DPR 515/82;                   
c) di consentire in via eccezionale la sua utilizzazione ai sensi               
dell'ultimo comma dell'art. 4, DPR 515/82 in quanto non e' possibile            
ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento ed in quanto l'acqua             
in parola viene sottoposta all'opportuno trattamento che consente di            
portarla alla norma di qualita' dell'acqua potabile ai sensi del DPR            
236/88;                                                                         
d) di dare ampia diffusione al presente provvedimento attraverso la             
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.                           
*** ALLEGATO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'Ufficio Bollettino ***        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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