REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 1999, n. 293

Individuazione degli indici di densita' venatoria relativamente agli ambiti territoriali di caccia (ATC) dell'Emilia-Romagna. Stagione venatoria 1999-2000 - L.R. 8/94, art. 8

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamata la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione           
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";                   
richiamato, in particolare, l'art. 10 della medesima Legge 157/92, a            
norma del quale le Regioni promuovono forme di gestione programmata             
della caccia (comma 6) sul territorio agro-silvo-pastorale non                  
destinato a zone di protezione della fauna selvatica e a caccia                 
riservata a gestione privata;                                                   
richiamato, altresi', l'art. 14 della citata Legge n. 157, ed in                
particolare i commi 3 e 7, secondo i quali, rispettivamente, il                 
Ministero competente in materia di agricoltura stabilisce l'indice di           
densita' venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia                
(ATC); i piani faunistico-venatori approvati nelle singole Regioni ed           
i relativi regolamenti di attuazione non possono prevedere indici di            
densita' venatoria inferiori a quello stabilito dal Ministero;                  
richiamata, inoltre, la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per           
la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'            
venatoria", ed in particolare l'art. 8, il quale prevede che la                 
Giunta regionale, sentito il parere delle Province e dell'Istituto              
nazionale per la fauna selvatica (INFS), determini per ogni ambito              
territoriale di caccia gli indici di densita' venatoria di cui alle             
lett. a), b) e c) del comma 1 del medesimo articolo;                            
richiamato, altresi', l'art. 35 della L.R. 8/94 relativo ai criteri             
per l'iscrizione dei cacciatori agli ATC;                                       
richiamata, infine, la deliberazione del Consiglio regionale n. 1915            
del 15 marzo 1994, resa esecutiva dalla CCARER con prot. n.                     
371/388/bis nella seduta del 30 marzo 1994, "Indirizzi regionali per            
la pianificazione faunistico-venatoria provinciale ed in particolare            
il punto 4d "Ambiti territoriali per la caccia programmata (ATC)";              
dato atto che detti Indirizzi sono stati prorogati con atto  n.292 in           
data 10/3/1999, salva ratifica da parte del Consiglio regionale;                
visto l'art. 1 del DM dell'Agricoltura e delle Foreste 30 gennaio               
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana             
n. 37 del 15/2/1993, a norma del quale l'indice di densita' venatoria           
minima, di cui all'art. 14, comma 3 della Legge 157/92, in sede di              
prima attuazione e per ogni ambito territoriale di caccia e' fissato            
nel rapporto pari ad 1 cacciatore ogni 19,01 ettari della superficie            
agro-silvo-pastorale cacciabile;                                                
preso atto che con nota del 17/8/1994, prot. 4604/T-A59, agli atti              
presso il competente Assessorato, l'INFS ritiene, sulla base delle              
proprie competenze che si limitano agli aspetti tecnico-biologici               
connessi alla conservazione e gestione della fauna selvatica, che non           
esistano i presupposti per poter esprimere un parere relativamente              
agli indici di densita' venatoria, anche se cio' e' formalmente                 
richiesto dalla citata legge regionale;                                         
valutata, pertanto, l'opportunita' di definire, con il presente atto            
deliberativo, gli indici di cui all'art. 8 della L.R. 8/94 per la               
stagione venatoria 1999/2000;                                                   
sentito il parere delle Province;                                               
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 in data                   
4/7/1995, esecutiva;                                                            
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1396 del 31 luglio             
1998, esecutiva ai sensi di legge;                                              
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Territorio e Ambiente rurale, dott. Rocco Bagnato e dal                
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi in merito,                   
rispettivamente, alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della             
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R.           
19/11/1992, n. 41 e della citata deliberazione  n.2541/95;su proposta           
dell'Assessore all'Agricoltura;                                                 
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di individuare per la stagione venatoria 1999/2000 una fascia                
determinata dai seguenti limiti minimo e massimo di densita'                    
venatoria, entro i quali stabilire per ogni ATC il numero dei                   
cacciatori ammissibili, compresi coloro che intendono praticare le              
forme speciali di caccia di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) della             
L.R. 8/94, nonche' i cacciatori extraregionali:                                 
- da 1 cacciatore ogni 18 ettari fino a 1 cacciatore ogni 12 ettari;            
2) di individuare, altresi', ai fini della determinazione del numero            
di cacciatori da accogliere negli ATC dell'Emilia-Romagna per la                
stagione venatoria 1999/2000, i seguenti indici di densita' venatoria           
per ciascuno degli ATC medesimi:                                                
BO1  -  1 cacciatore  ogni 17,5 ettari                                          
BO2  -  1 cacciatore  ogni 13 ettari                                            
BO3  -  1 cacciatore  ogni 12,5 ettari                                          
BO4  -  1 cacciatore  ogni 15 ettari                                            
FE1  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
FE2  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
FE3  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
FE4  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
FE5  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
FE6  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
FE7  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
FE8  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
FE9  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
FO1  -  1 cacciatore  ogni 12 ettari                                            
FO2  -  1 cacciatore  ogni 12 ettari                                            
FO3  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
FO4  -  1 cacciatore  ogni 12 ettari                                            
FO5  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
FO6  -  1 cacciatore  ogni 16 ettari                                            
MO1  -  1 cacciatore  ogni 16,5 ettari                                          
MO2  -  1 cacciatore  ogni 15,8 ettari                                          
MO3  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
PR1  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
PR2  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
PR3  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
PR4  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
PR5  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
PR6  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
PR7  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
PR8  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
PR9  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
PC1  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
PC2  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
PC3  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
PC4  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
PC5  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
PC6  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
PC7  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
PC8  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
PC9  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
PC10  -  1 cacciatore  ogni 14 ettari                                           
PC11  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                           
PC12  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                           
PC13  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                           
PC14  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                           
PC15  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                           
PC16  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                           
PC17  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                           
RA1  -  1 cacciatore  ogni 16 ettari                                            
RA2  -  1 cacciatore  ogni 14 ettari                                            
RA3  -  1 cacciatore  ogni 16 ettari                                            
RE1  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
RE2  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
RE3  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
RE4  -  1 cacciatore  ogni 18 ettari                                            
RN1  -  1 cacciatore  ogni 12 ettari;                                           
3) di indicare, a norma del citato art. 35, comma 4, lett. b), Rimini           
come la provincia dell'Emilia-Romagna a maggiore densita'                       
venatoria;4) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel           
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              

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