COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (FORLI'-CESENA)

COMUNICATO

Accordo di programma per la ristrutturazione e utilizzazione gestione del Palazzo Francolini sito in Via A. Costa angolo Via Montevecchi

L'anno millenovecentonovantanove, addi' ventisette del mese di                  
febbraio, nella Residenza Municipale                                            
tra                                                                             
il Comune di Santarcangelo di Romagna (Forli'-Cesena) rappresentato dal         
Sindaco pro-tempore ing. Maioli Fabio, di seguito denominato "Comune"           
l'IPAB "Fondazione Francolini Franceschi" di Santarcangelo di Romagna           
rappresentata dal Presidente pro-tempore sig. Rossi Quarto,                     
di seguito denominata "Fondazione";                                             
visto la Legge 8/6/1990, n. 142 ed in particolare l'art. 27, comma 1,           
che recita: "Per la definizione e l'attuazione di opere, di                     
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro             
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di           
Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti              
pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il                  
Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il                   
Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente                     
dell'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove           
la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno            
o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento                
delle azioni e per determinare i tempi, le modalita', il                        
finanziamento ed ogni altro connesso adempimento";                              
premesso che:                                                                   
- la Fondazione e' proprietaria di un fabbricato denominato "Palazzo            
Francolini" sito in Santarcangelo di Romagna (Rimini), distinto al              
catasto urbano alla partita 523, fg. 10, particella 77, sub 1, con              
ingresso da Via Montevecchi n. 3, cat. C/3 Classe 1, costituito da              
due vani piu' servizio al piano terra di complessivi mq. 48 adibiti             
ad uffici sede della Fondazione stessa e sub 2, con ingresso da Via             
A. Costa n. 28 per complessivi mc. 3.682, attualmente inutilizzato,             
composto da: piano interrato di circa mq. 130 adibito a                         
ripostiglio-archivio; piano terra di circa mq. 250 comprendente un              
ampio ingresso, una sala attesa, due vani scala, quattro stanze                 
(mediamente 30 mq. circa ciascuna) servizi igienici; piano primo di             
circa mq. 300 comprendente 7 stanze (mediamente circa mq. 30                    
ciascuna), ripostiglio, corridoio e servizi igienici; piano secondo             
di circa mq. 300 comprendente 7 stanze (mediamente di mq. 30 circa              
ciascuna) corridoio e servizi igienici; il tutto meglio rappresentato           
nella planimetria depositata agli atti;                                         
- detto fabbricato, posto al centro di Santarcangelo di Romagna, e'             
dotato di un parcheggio interno scoperto di mq. 400 circa e di un               
giardino indipendente con una superfice di mq. 1.000 circa; inoltre             
confina con una palazzina di proprieta' della Fondazione, utilizzata            
dal Comune per usi sociali e con un centro commerciale comprendente             
uffici, negozi, una sede bancaria, studi professionali, un                      
ristorante, un bar ed una sede sociale per anziani realizzato dalla             
Fondazione stessa; infine e' attiguo ad un parcheggio pubblico di mq.           
5.000 circa ed un parco attrezzato di mq. 11.000 circa realizzati dal           
Comune su area di proprieta' della Fondazione e concessa al medesimo            
Ente in diritto di superfice, per 99 anni, a decorrere dal 7/9/1982;            
- tale immobile e' stato utilizzato dal Comune sino al novembre 1997            
per usi scolastici ed in particolare come sede della Direzione                  
didattica II circolo e sezione distaccata della scuola media n. 2,              
con apposito contratto di locazione sottoscritto in data 1/1/1989               
registrato a Rimini l'11/12/1990 al n. 8861, Mod. III;                          
- il Comune di Santarcangelo di Romagna, avendo assoluta ed urgente             
necessita' di spazi adeguati allo svolgimento delle proprie attivita'           
istituzionali, si e' da tempo interessato all'utilizzo a tali fini              
del predetto immobile, che per la sua collocazione in pieno centro              
cittadino e nelle immediate vicinanze delle piu' importanti reti                
viarie, ben si presta a divenire sede di uffici comunali e di                   
attivita' a finalita' pubblica;                                                 
- l'immobile necessita di interventi di ristrutturazione: rifacimento           
del tetto, delle facciate esterne, dei servizi igienici, adeguamento            
degli impianti elettrici ed abbattimento delle barriere                         
architettoniche, per un importo stimato di circa 1.600 milioni;                 
- la Fondazione non e' in grado di finanziare l'esecuzione dei                  
predetti lavori, essendosi impegnata economicamente sino al 2004, per           
la realizzazione del suddetto centro commerciale;                               
- fra i due Enti interessati e' scaturita la volonta' di giungere               
alla approvazione di un apposito accordo programma, ai sensi e per              
gli effetti dell'art. 27, della Legge 142/90, che coordinando                   
l'attivita' di entrambi consente nei termini piu' rapidi possibili,             
la realizzazione degli interventi in parola e l'utilizzo                        
dell'immobile da parte di questa Amministrazione;                               
- a tale scopo questa Amministrazione ha previsto nel proprio                   
bilancio pluriennale 99/2001, approvato con delibera di Consiglio n.            
101 del 13/11/1998, controllata senza rilievi dal CRC di Bologna                
nella seduta del 30/11/1998, prot. 98/010873, la spesa complessiva di           
Lire 1.600.000.000, di cui Lire 900.000.000 nell'anno 1999 e Lire               
700.000.000 nell'anno 2000, da finanziarsi mediante assunzione di               
apposito mutuo;                                                                 
- la Fondazione Francolini Franceschi ha manifestato la propria                 
disponibilita' a gestire tutte le fasi della progettazione,                     
affidamento lavori, loro esecuzione e collaudazione, in quanto                  
proprietaria dell'immobile oggetto di intervento ed avendone la                 
facolta' ai sensi della Legge 109/94 e successive modifiche;                    
- il Comune ha gia' impegnato la somma ulteriore di Lire 30.000.000             
per la progettazione preliminare del progetto in parola;                        
cio' premesso le parti come sopra rappresentate, convengono quanto              
segue:                                                                          
Art. 1                                                                          
Premesse                                                                        
Le premesse che precedono fanno parte integrante e sostanziale del              
presente accordo.                                                               
Art. 2                                                                          
Impegni del Comune                                                              
Il Comune si impegna a mettere a disposizione della Fondazione, nei             
termini disciplinati dal presente accordo le somme occorrenti al                
finanziamento dei lavori di ristrutturazione del Palazzo Francolini,            
risultanti dalla progettazione preliminare, esecutiva e definitiva              
riferita al rifacimento del tetto, con adeguamento alla normativa               
sismica, delle facciate esterne, ivi compresa la sistemazione degli             
infissi, dei servizi igienici, dei pavimenti, nonche' all'adeguamento           
degli impianti elettrici alle vigenti normative di sicurezza,                   
all'abbattimento delle barriere architettoniche ed eventuali altri              
lavori di sistemazione per rendere il palazzo stesso perfettamente              
agibile ed utilizzabile per gli usi sopra indicati.                             
Il Comune per l'affidamento della progettazione preliminare, mette a            
disposizione della Fondazione la somma di Lire 30.000.000 ad avvenuta           
sottoscrizione del presente accordo.                                            
L'importo complessivo del progetto preliminare dovra' essere                    
contenuto nella somma di Lire 1.600.000.000. Essendo previsto un                
finanziamento su base pluriennale, cioe' Lire 900.000.000 nel 1999 e            
Lire 700.000.000 nel 2000, la realizzazione di tali lavori dovra'               
avvenire per stralci funzionali. Tuttavia il Comune si riserva,                 
all'atto della presentazione del progetto preliminare e                         
contestaulmente alla sua approvazione, di finanziare i maggiori costi           
eventualmente necessari per rendere completamente funzionale il                 
fabbricato all'uso cui e' preposto, nonche' di finanziare l'intera              
spesa sul bilancio 1999.                                                        
Art. 3                                                                          
Impegni della Fondazione                                                        
La Fondazione si impegna di affidare in base alle risorse messe a               
disposizione dal Comune, la progettazione preliminare, esecutiva e              
definitiva, nonche' l'esecuzione dei lavori con le procedure                    
stabilite dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Il             
progetto dovra' essere approvato dal Comune, con proprio atto                   
deliberativo.                                                                   
La Fondazione si impegna a trasmettere al Comune, copia degli atti              
relativi a tutte le fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori in           
oggetto. Si impegna altresi' a fornire qualsiasi chiarimento e/o                
documento che le venisse richiesto, anche in merito alle procedure              
adottate. Per la individuazione dei progettisti, del direttore, del             
responsabile e coordinatore dei lavori, nonche' per la scelta del               
contraente, le procedure saranno previamente concordate con il                  
Comune.                                                                         
Art. 4                                                                          
Obblighi del Comune                                                             
Il Comune si obbliga ad erogare alla Fondazione le risorse                      
necessarie, risultanti dalla progettazione preliminare, esecutiva e             
definitiva, nei limiti indicati nell'art. 2. L'erogazione delle somme           
avverra' su richiesta della Fondazione, con allegate le pezze                   
giustificative delle spese (regolari note o fatture) e con                      
l'indicazione degli estremi di accreditamento. Tali somme, dovranno             
essere messe a disposizione della Fondazione, entro 15 giorni dalla             
richiesta di erogazione, se finanziate in proprio, oppure entro 15              
giorni dalla somministrazione, se finanziate con mutuo. Eventuali               
maggiori oneri derivanti da ritardati pagamenti, saranno posti a                
carico della parte inadempiente.                                                
Art. 5                                                                          
Obblighi della Fondazione                                                       
La Fondazione si obbliga nei confronti del Comune:                              
- a far eseguire i lavori nei termini e con le modalita' stabilite              
dalla legge e dal contratto di appalto;                                         
- a predisporre e trasmettere al Comune entro 10 giorni, dalla                  
maturazione di qualsiasi credito derivante dall'esecuzione dei lavori           
in oggetto, quanto necessario per l'erogazione del finanziamento,               
compreso il saldo, fatti salvi eventuali atti e/o documenti di                  
competenza del Comune stesso;                                                   
- a riferire sull'andamento dei lavori mediante l'invio di apposita             
relazione trimestrale, segnalando eventuali ritardi, imprevisti ed              
inadempienze con l'indicazione delle soluzioni o dei rimedi adottati            
o da adottare;                                                                  
- a trasmettere, ad avvenuta ultimazione dei lavori, il certificato             
di regolare esecuzione ovvero il collaudo e tutta la documentazione             
relativa all'idoneita' ed agibilita' dell'immobile ristrutturato;               
- di assumere a proprio carico eventuali maggiori spese, ivi comprese           
quelle risultanti dalla contabilita' finale, se non previamente                 
autorizzate dal Comune;                                                         
- a concedere in godimento gratuito il sub 2 del Palazzo Francolini             
per il periodo di anni trenta a decorrere dalla data del rilascio del           
certificato di agibilita', e cio' a scomputo delle somme messe a                
disposizione dal Comune per la ristrutturazione del palazzo stesso e            
degli interessi per il pagamento del mutuo. Tale periodo di anni e'             
fissato sulla base dei costi indicati al precedente art. 2, stimati             
in Lire 1.630.000.000, come sopra rivalutati. Qualora in base al                
progetto preliminare risultasse un costo superiore, pari ad almeno il           
5% di quello stimato, ed il Comune decidesse di finanziare anche tale           
maggiore spesa, detto periodo sara' aumentato in misura                         
proporzionale, ed arrontondato all'unita' superiore (con riferimento            
annuale);                                                                       
- a garanzia della concessione in godimento del Palazzo Francolini              
all'Amministrazione Comunale, una volta ristrutturato ed ottenuto il            
certificato di agibilita', la Fondazione, prima dell'assunzione del             
mutuo (o dell'impegno di risorse proprie) da parte                              
dell'Amministrazione, dovra' consegnare al Comune apposita garanzia             
(anche mediante fideiussione) di Lire 1.600.000.000 valida fino                 
all'effettiva concessione in godimento dell'immobile                            
all'Amministrazione;                                                            
- a concedere al Comune il diritto di prelazione sulla locazione                
dell'immobile, al termine del periodo di cui sopra.                             
Art. 6                                                                          
Conduzione dell'immobile                                                        
Il Comune nell'accettare i locali di cui al sub 2 del Palazzo                   
Francolini nello stato di fatto risultante dalla loro                           
ristrutturazione, si impegna a servirsene e a custodirli con la                 
diligenza del buon padre di famiglia e a restituirli alla scadenza              
cosi' come ricevuti, salvo il normale deperimento d'uso. Qualora si             
rendessero necessari ulteriori lavori di ristrutturazione e/o                   
manutenzione straordinaria, comunque a carico della Fondazione, il              
Comune potra' eseguirli solo previo accordo con la Fondazione                   
medesima. Restano a carico del Comune tutti gli interventi di                   
manutenzione ordinaria, quali tinteggiatura dei locali, riparazioni             
agli impianti di acqua, gas, luce, sanitari, serratura, infissi, alle           
superfici dei muri e dei soffitti, alle piastrelle di rivestimento o            
pavimento.                                                                      
Sono altresi' a carica del Comune tutti i costi di riscaldamento, di            
luce, acqua, gas, telefono, dell' eventuale condizionamento                     
dell'aria, nonche' quelli relativi all'attivita' esercitata, restando           
a carico della Fondazione, oltre ai citati oneri di manutenzione                
straordinaria, solo ed esclusivamente le imposte e gli oneri che per            
legge sono posti a carico del proprietario dell'immobile.                       
I locali dovranno essere preferibilmente destinati ad usi pubblici.             
Per tali usi il Comune potra' concedere i locali stessi ad altri Enti           
o soggetti pubblici. Il Comune inoltre, nel periodo di validita' del            
presente accordo e sino all'integrale recupero delle somme                      
anticipate, potra' concedere detti locali anche a privati, sentita la           
Fondazione.                                                                     
Art. 7                                                                          
Modalita' di composizione delle controversie                                    
Eventuali controversie, verranno risolte con spirito di amichevole              
composizione. Qualora cio' non fosse possibile le controversie                  
verranno definite attraverso l'arbitrato, ai sensi degli artt. 806 e            
seguenti del Codice civile, da un Collegio composto da tre arbitri,             
di cui uno nominato da ciascuno dei due Enti interessati ed il terzo            
di comune accordo, ed in mancanza, dal Presidente del Tribunale di              
Rimini, su istanza della parte che per prima ne fara' richiesta.                
Art. 8                                                                          
Collegio di vigilanza                                                           
Per l'esecuzione del presente accordo e' costituito, ai sensi                   
dell'art. 27, comma 6, della Legge 142/90 il Collegio di vigilanza              
formato da:                                                                     
- Sindaco pro-tempore del Comune, o suo delegato, con funzioni di               
Presidente;                                                                     
- Presidente pro-tempore della Fondazione o suo delegato.                       
L'eventuale onere economico per il funzionamento ad ogni effetto del            
Collegio, e' anticipato dal Comune, ripartito in parti uguali tra i             
due Enti e rimborsato dalla Fondazione.                                         
Al Collegio di vigilanza vengono attribuite le piu' vaste competenze            
in ordine al controllo dell'esatto rispetto delle norme contenute nel           
presente accordo di programma; in particolare spettano al Collegio di           
vigilanza le seguenti competenze:                                               
- vigilare sulla piena, puntuale e corretta attuazione dell'accordo             
di programma;                                                                   
- risolvere, secondo diritto, tutte le controversie che dovessero               
sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione             
del presente accordo, promuovendo e disponendo, se necessario,                  
incontri con i funzionari dei due Enti.                                         
Art. 9                                                                          
Termine iniziale e finale                                                       
Il presente accordo e' volto alla realizzazione dei lavori di                   
ristrutturazione del Palazzo Francolini ed alla sua utilizzazione               
gratuita da parte del Comune per il periodo di anni indicato                    
nell'art. 5.                                                                    
Art. 10                                                                         
Condizione risolutiva                                                           
In caso di mancato finanziamento dell'Amministrazione per la                    
ristrutturazione in questione, una volta approvato il progetto                  
definitivo/esecutivo, la Fondazione si riserva la facolta' di non dar           
piu' corso ai lavori in oggetto.                                                
In tal caso l'Amministrazione dovra' rimborsare alla Fondazione tutte           
le spese progettuali eventualmente sostenuta oltre la somma di Lire             
30.000.000 gia' corrisposta al momento della sottoscrizione                     
dell'accordo.                                                                   
Art. 11                                                                         
Pubblicazione                                                                   
Ai sensi della normativa vigente il presente accordo sara' pubblicato           
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna a cura della              
Fondazione.                                                                     
  per la Fondazione                                                             
IL SINDACO  IL PRESIDENTE                                                       
Fabio Maioli  Quarto Rossi                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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