COMUNICATO
Accordo di programma per la ristrutturazione e utilizzazione gestione del Palazzo Francolini sito in Via A. Costa angolo Via Montevecchi
L'anno millenovecentonovantanove, addi' ventisette del mese di
febbraio, nella Residenza Municipale
tra
il Comune di Santarcangelo di Romagna (Forli'-Cesena) rappresentato dal
Sindaco pro-tempore ing. Maioli Fabio, di seguito denominato "Comune"
l'IPAB "Fondazione Francolini Franceschi" di Santarcangelo di Romagna
rappresentata dal Presidente pro-tempore sig. Rossi Quarto,
di seguito denominata "Fondazione";
visto la Legge 8/6/1990, n. 142 ed in particolare l'art. 27, comma 1,
che recita: "Per la definizione e l'attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di
Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti
pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il
Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il
Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente
dell'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove
la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno
o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento
delle azioni e per determinare i tempi, le modalita', il
finanziamento ed ogni altro connesso adempimento";
premesso che:
- la Fondazione e' proprietaria di un fabbricato denominato "Palazzo
Francolini" sito in Santarcangelo di Romagna (Rimini), distinto al
catasto urbano alla partita 523, fg. 10, particella 77, sub 1, con
ingresso da Via Montevecchi n. 3, cat. C/3 Classe 1, costituito da
due vani piu' servizio al piano terra di complessivi mq. 48 adibiti
ad uffici sede della Fondazione stessa e sub 2, con ingresso da Via
A. Costa n. 28 per complessivi mc. 3.682, attualmente inutilizzato,
composto da: piano interrato di circa mq. 130 adibito a
ripostiglio-archivio; piano terra di circa mq. 250 comprendente un
ampio ingresso, una sala attesa, due vani scala, quattro stanze
(mediamente 30 mq. circa ciascuna) servizi igienici; piano primo di
circa mq. 300 comprendente 7 stanze (mediamente circa mq. 30
ciascuna), ripostiglio, corridoio e servizi igienici; piano secondo
di circa mq. 300 comprendente 7 stanze (mediamente di mq. 30 circa
ciascuna) corridoio e servizi igienici; il tutto meglio rappresentato
nella planimetria depositata agli atti;
- detto fabbricato, posto al centro di Santarcangelo di Romagna, e'
dotato di un parcheggio interno scoperto di mq. 400 circa e di un
giardino indipendente con una superfice di mq. 1.000 circa; inoltre
confina con una palazzina di proprieta' della Fondazione, utilizzata
dal Comune per usi sociali e con un centro commerciale comprendente
uffici, negozi, una sede bancaria, studi professionali, un
ristorante, un bar ed una sede sociale per anziani realizzato dalla
Fondazione stessa; infine e' attiguo ad un parcheggio pubblico di mq.
5.000 circa ed un parco attrezzato di mq. 11.000 circa realizzati dal
Comune su area di proprieta' della Fondazione e concessa al medesimo
Ente in diritto di superfice, per 99 anni, a decorrere dal 7/9/1982;
- tale immobile e' stato utilizzato dal Comune sino al novembre 1997
per usi scolastici ed in particolare come sede della Direzione
didattica II circolo e sezione distaccata della scuola media n. 2,
con apposito contratto di locazione sottoscritto in data 1/1/1989
registrato a Rimini l'11/12/1990 al n. 8861, Mod. III;
- il Comune di Santarcangelo di Romagna, avendo assoluta ed urgente
necessita' di spazi adeguati allo svolgimento delle proprie attivita'
istituzionali, si e' da tempo interessato all'utilizzo a tali fini
del predetto immobile, che per la sua collocazione in pieno centro
cittadino e nelle immediate vicinanze delle piu' importanti reti
viarie, ben si presta a divenire sede di uffici comunali e di
attivita' a finalita' pubblica;
- l'immobile necessita di interventi di ristrutturazione: rifacimento
del tetto, delle facciate esterne, dei servizi igienici, adeguamento
degli impianti elettrici ed abbattimento delle barriere
architettoniche, per un importo stimato di circa 1.600 milioni;
- la Fondazione non e' in grado di finanziare l'esecuzione dei
predetti lavori, essendosi impegnata economicamente sino al 2004, per
la realizzazione del suddetto centro commerciale;
- fra i due Enti interessati e' scaturita la volonta' di giungere
alla approvazione di un apposito accordo programma, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 27, della Legge 142/90, che coordinando
l'attivita' di entrambi consente nei termini piu' rapidi possibili,
la realizzazione degli interventi in parola e l'utilizzo
dell'immobile da parte di questa Amministrazione;
- a tale scopo questa Amministrazione ha previsto nel proprio
bilancio pluriennale 99/2001, approvato con delibera di Consiglio n.
101 del 13/11/1998, controllata senza rilievi dal CRC di Bologna
nella seduta del 30/11/1998, prot. 98/010873, la spesa complessiva di
Lire 1.600.000.000, di cui Lire 900.000.000 nell'anno 1999 e Lire
700.000.000 nell'anno 2000, da finanziarsi mediante assunzione di
apposito mutuo;
- la Fondazione Francolini Franceschi ha manifestato la propria
disponibilita' a gestire tutte le fasi della progettazione,
affidamento lavori, loro esecuzione e collaudazione, in quanto
proprietaria dell'immobile oggetto di intervento ed avendone la
facolta' ai sensi della Legge 109/94 e successive modifiche;
- il Comune ha gia' impegnato la somma ulteriore di Lire 30.000.000
per la progettazione preliminare del progetto in parola;
cio' premesso le parti come sopra rappresentate, convengono quanto
segue:
Art. 1
Premesse
Le premesse che precedono fanno parte integrante e sostanziale del
presente accordo.
Art. 2
Impegni del Comune
Il Comune si impegna a mettere a disposizione della Fondazione, nei
termini disciplinati dal presente accordo le somme occorrenti al
finanziamento dei lavori di ristrutturazione del Palazzo Francolini,
risultanti dalla progettazione preliminare, esecutiva e definitiva
riferita al rifacimento del tetto, con adeguamento alla normativa
sismica, delle facciate esterne, ivi compresa la sistemazione degli
infissi, dei servizi igienici, dei pavimenti, nonche' all'adeguamento
degli impianti elettrici alle vigenti normative di sicurezza,
all'abbattimento delle barriere architettoniche ed eventuali altri
lavori di sistemazione per rendere il palazzo stesso perfettamente
agibile ed utilizzabile per gli usi sopra indicati.
Il Comune per l'affidamento della progettazione preliminare, mette a
disposizione della Fondazione la somma di Lire 30.000.000 ad avvenuta
sottoscrizione del presente accordo.
L'importo complessivo del progetto preliminare dovra' essere
contenuto nella somma di Lire 1.600.000.000. Essendo previsto un
finanziamento su base pluriennale, cioe' Lire 900.000.000 nel 1999 e
Lire 700.000.000 nel 2000, la realizzazione di tali lavori dovra'
avvenire per stralci funzionali. Tuttavia il Comune si riserva,
all'atto della presentazione del progetto preliminare e
contestaulmente alla sua approvazione, di finanziare i maggiori costi
eventualmente necessari per rendere completamente funzionale il
fabbricato all'uso cui e' preposto, nonche' di finanziare l'intera
spesa sul bilancio 1999.
Art. 3
Impegni della Fondazione
La Fondazione si impegna di affidare in base alle risorse messe a
disposizione dal Comune, la progettazione preliminare, esecutiva e
definitiva, nonche' l'esecuzione dei lavori con le procedure
stabilite dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Il
progetto dovra' essere approvato dal Comune, con proprio atto
deliberativo.
La Fondazione si impegna a trasmettere al Comune, copia degli atti
relativi a tutte le fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori in
oggetto. Si impegna altresi' a fornire qualsiasi chiarimento e/o
documento che le venisse richiesto, anche in merito alle procedure
adottate. Per la individuazione dei progettisti, del direttore, del
responsabile e coordinatore dei lavori, nonche' per la scelta del
contraente, le procedure saranno previamente concordate con il
Comune.
Art. 4
Obblighi del Comune
Il Comune si obbliga ad erogare alla Fondazione le risorse
necessarie, risultanti dalla progettazione preliminare, esecutiva e
definitiva, nei limiti indicati nell'art. 2. L'erogazione delle somme
avverra' su richiesta della Fondazione, con allegate le pezze
giustificative delle spese (regolari note o fatture) e con
l'indicazione degli estremi di accreditamento. Tali somme, dovranno
essere messe a disposizione della Fondazione, entro 15 giorni dalla
richiesta di erogazione, se finanziate in proprio, oppure entro 15
giorni dalla somministrazione, se finanziate con mutuo. Eventuali
maggiori oneri derivanti da ritardati pagamenti, saranno posti a
carico della parte inadempiente.
Art. 5
Obblighi della Fondazione
La Fondazione si obbliga nei confronti del Comune:
- a far eseguire i lavori nei termini e con le modalita' stabilite
dalla legge e dal contratto di appalto;
- a predisporre e trasmettere al Comune entro 10 giorni, dalla
maturazione di qualsiasi credito derivante dall'esecuzione dei lavori
in oggetto, quanto necessario per l'erogazione del finanziamento,
compreso il saldo, fatti salvi eventuali atti e/o documenti di
competenza del Comune stesso;
- a riferire sull'andamento dei lavori mediante l'invio di apposita
relazione trimestrale, segnalando eventuali ritardi, imprevisti ed
inadempienze con l'indicazione delle soluzioni o dei rimedi adottati
o da adottare;
- a trasmettere, ad avvenuta ultimazione dei lavori, il certificato
di regolare esecuzione ovvero il collaudo e tutta la documentazione
relativa all'idoneita' ed agibilita' dell'immobile ristrutturato;
- di assumere a proprio carico eventuali maggiori spese, ivi comprese
quelle risultanti dalla contabilita' finale, se non previamente
autorizzate dal Comune;
- a concedere in godimento gratuito il sub 2 del Palazzo Francolini
per il periodo di anni trenta a decorrere dalla data del rilascio del
certificato di agibilita', e cio' a scomputo delle somme messe a
disposizione dal Comune per la ristrutturazione del palazzo stesso e
degli interessi per il pagamento del mutuo. Tale periodo di anni e'
fissato sulla base dei costi indicati al precedente art. 2, stimati
in Lire 1.630.000.000, come sopra rivalutati. Qualora in base al
progetto preliminare risultasse un costo superiore, pari ad almeno il
5% di quello stimato, ed il Comune decidesse di finanziare anche tale
maggiore spesa, detto periodo sara' aumentato in misura
proporzionale, ed arrontondato all'unita' superiore (con riferimento
annuale);
- a garanzia della concessione in godimento del Palazzo Francolini
all'Amministrazione Comunale, una volta ristrutturato ed ottenuto il
certificato di agibilita', la Fondazione, prima dell'assunzione del
mutuo (o dell'impegno di risorse proprie) da parte
dell'Amministrazione, dovra' consegnare al Comune apposita garanzia
(anche mediante fideiussione) di Lire 1.600.000.000 valida fino
all'effettiva concessione in godimento dell'immobile
all'Amministrazione;
- a concedere al Comune il diritto di prelazione sulla locazione
dell'immobile, al termine del periodo di cui sopra.
Art. 6
Conduzione dell'immobile
Il Comune nell'accettare i locali di cui al sub 2 del Palazzo
Francolini nello stato di fatto risultante dalla loro
ristrutturazione, si impegna a servirsene e a custodirli con la
diligenza del buon padre di famiglia e a restituirli alla scadenza
cosi' come ricevuti, salvo il normale deperimento d'uso. Qualora si
rendessero necessari ulteriori lavori di ristrutturazione e/o
manutenzione straordinaria, comunque a carico della Fondazione, il
Comune potra' eseguirli solo previo accordo con la Fondazione
medesima. Restano a carico del Comune tutti gli interventi di
manutenzione ordinaria, quali tinteggiatura dei locali, riparazioni
agli impianti di acqua, gas, luce, sanitari, serratura, infissi, alle
superfici dei muri e dei soffitti, alle piastrelle di rivestimento o
pavimento.
Sono altresi' a carica del Comune tutti i costi di riscaldamento, di
luce, acqua, gas, telefono, dell' eventuale condizionamento
dell'aria, nonche' quelli relativi all'attivita' esercitata, restando
a carico della Fondazione, oltre ai citati oneri di manutenzione
straordinaria, solo ed esclusivamente le imposte e gli oneri che per
legge sono posti a carico del proprietario dell'immobile.
I locali dovranno essere preferibilmente destinati ad usi pubblici.
Per tali usi il Comune potra' concedere i locali stessi ad altri Enti
o soggetti pubblici. Il Comune inoltre, nel periodo di validita' del
presente accordo e sino all'integrale recupero delle somme
anticipate, potra' concedere detti locali anche a privati, sentita la
Fondazione.
Art. 7
Modalita' di composizione delle controversie
Eventuali controversie, verranno risolte con spirito di amichevole
composizione. Qualora cio' non fosse possibile le controversie
verranno definite attraverso l'arbitrato, ai sensi degli artt. 806 e
seguenti del Codice civile, da un Collegio composto da tre arbitri,
di cui uno nominato da ciascuno dei due Enti interessati ed il terzo
di comune accordo, ed in mancanza, dal Presidente del Tribunale di
Rimini, su istanza della parte che per prima ne fara' richiesta.
Art. 8
Collegio di vigilanza
Per l'esecuzione del presente accordo e' costituito, ai sensi
dell'art. 27, comma 6, della Legge 142/90 il Collegio di vigilanza
formato da:
- Sindaco pro-tempore del Comune, o suo delegato, con funzioni di
Presidente;
- Presidente pro-tempore della Fondazione o suo delegato.
L'eventuale onere economico per il funzionamento ad ogni effetto del
Collegio, e' anticipato dal Comune, ripartito in parti uguali tra i
due Enti e rimborsato dalla Fondazione.
Al Collegio di vigilanza vengono attribuite le piu' vaste competenze
in ordine al controllo dell'esatto rispetto delle norme contenute nel
presente accordo di programma; in particolare spettano al Collegio di
vigilanza le seguenti competenze:
- vigilare sulla piena, puntuale e corretta attuazione dell'accordo
di programma;
- risolvere, secondo diritto, tutte le controversie che dovessero
sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione
del presente accordo, promuovendo e disponendo, se necessario,
incontri con i funzionari dei due Enti.
Art. 9
Termine iniziale e finale
Il presente accordo e' volto alla realizzazione dei lavori di
ristrutturazione del Palazzo Francolini ed alla sua utilizzazione
gratuita da parte del Comune per il periodo di anni indicato
nell'art. 5.
Art. 10
Condizione risolutiva
In caso di mancato finanziamento dell'Amministrazione per la
ristrutturazione in questione, una volta approvato il progetto
definitivo/esecutivo, la Fondazione si riserva la facolta' di non dar
piu' corso ai lavori in oggetto.
In tal caso l'Amministrazione dovra' rimborsare alla Fondazione tutte
le spese progettuali eventualmente sostenuta oltre la somma di Lire
30.000.000 gia' corrisposta al momento della sottoscrizione
dell'accordo.
Art. 11
Pubblicazione
Ai sensi della normativa vigente il presente accordo sara' pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna a cura della
Fondazione.
per la Fondazione
IL SINDACO IL PRESIDENTE
Fabio Maioli Quarto Rossi