COMUNICATO
Modifiche e integrazione allo statuto comunale
Modificato e integrato con atti consiliari n. 13 del 26/2/1999 e n.
21 del 4/3/1999, controllati dal CORECO nella seduta del 10/3/1999,
prot. n. 1815 e n. 2175.
All'art. 10, comma 3, il primo periodo viene sostituito come segue:
"Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che
lo ha eletto ed e' rieleggibile una sola volta.".
Viene introdotto l'art. 22/bis:
"Art. 22/bis
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale e ne garantisce il
funzionamento nel rispetto dello statuto e del regolamento.
Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri
di:
- convocazione e direzione dei lavori e delle attivita' del Consiglio
comunale;
- cura della programmazione dei lavori e del collegamento
istituzionale del Consiglio comunale con il Sindaco ed i gruppi
consiliari, assicurando, altresi', adeguata e preventiva informazione
sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- coordinamento dell'attivita' delle Commissioni consiliari d'intesa
con i rispettivi Presidenti.
2. Nella prima seduta del Consiglio i consiglieri eleggono nel
proprio seno, a scrutinio palese, il Presidente e il Vice Presidente
del Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri
assegnati. Qualora nella prima votazione nessuno dei candidati
raggiunga tale risultato, si procede nella stessa seduta con una
seconda votazione e risultano eletti coloro che ottengono la
maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua
assenza o impedimento, lo coadiuva nell'adempimento delle funzioni e
partecipa alla conferenza dei capigruppo.
Nel caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia del Vice
Presidente, il Consiglio viene presieduto dal consigliere anziano.
4. Il Presidente ed il Vice Presidente cessano dalla carica in caso
di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio: la
mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un
terzo dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non
prima dei dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua
presentazione. Nella stessa seduta, o in quella immediatamente
successiva, il Consiglio provvede alla nuova nomina, a norma del
comma 2 del presente articolo.".