DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 giugno 1996, n. 33
Sdemanializzazione e permuta di tratto di strada dismessa in localita' Tavolicci eredi Perini Albano
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis) delibera:
1) di dare atto dell'intervenuta definitiva cessazione della
destinazione ad uso pubblico del terreno comunale situato in
localita' Tavolicci distinto al NCT del Comune al foglio 15
particelle 347 e 357, foglio 14 particella 353 di complessivi mq. 118
cosi' come individuato nella relazione sub A);
2) di procedere alla sdemanializzazione declassificando, ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 2, comma 9, DLgs 30 aprile 1992, n.
285 e all'art. 7 L.R. 35/94, il tratto di strada vicinale sito in
localita' Tavolicci individuato nell'allegata planimetria della
relazione tecnica disponendo il suo passaggio al patrimonio
disponibile del Comune;
3) di pubblicare, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. 35/94, il
presente provvedimento all'Albo pretorio per la durata di 15 giorni
consecutivi dando atto che, entro i 30 giorni successivi alla
scadenza del predetto periodo di pubblicazione, gli interessati
possono presentare opposizione a questo Comune avverso il presente
provvedimento;
4) di trasmettere, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. 35/94,
il presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna, per la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, nonche' al Ministero dei
Lavori pubblici - Ispettorato generale per la sicurezza e la
circolazione - una volta conclusosi il procedimento di cui al
presente punto 3);
5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. 35/94,
il presente provvedimento avra' effetto all'inizio del secondo mese
successivo a quello nel quale sara' pubblicato nel Bollettino
Ufficiale;
6) di trasferire, una volta esperito il procedimento, il bene
sdemanializzato di cui ai sub precedenti agli eredi Perini Albano
nelle percentuali sopra meglio individuate mediante permuta alla
pari, approvando la relazione tecnica allegata che lo evidenzia e
ricevendo dagli stessi una porzione di terreno distinto al foglio 15
particelle 116 e 117 di mq. 349;
7) di stabilire che ogni onere derivante dall'atto sara' a carico
delle parti contraenti in parti uguali salvo quanto per legge
diversamente stabilito;
8) di autorizzare il capo Ufficio Tecnico Zizzi geom. Pierangela alla
stipula dell'atto di cui al sub 6) presso il notaio rogante e anche a
tutti gli adempimenti connessi e conseguenti;
9) di rinunciare alla garanzia dell'ipoteca legale sui beni oggetto
di trasferimento stante la fiducia che ripone l'Ente nei confronti
dell'altro contraente.