REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE 9 marzo 1999, n. 1543

Circolare applicativa - Deliberazione Giunta regionale n. 641 dell'11 maggio 1998 "Direttiva inerente i criteri e obiettivi quali-quantitativi per la realizzazione dei nuovi insediamenti zootecnici dediti all'allevamento dei suini e la modifica di quelli esistenti" ***** TABELLE E DISEGNI ALLEGATI SONO DISPONIBILI SOLO SU BOLLETTINO CARTACEO ****

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
(omissis)  determina:                                                           
a) di adottare la circolare applicativa della Direttiva per la                  
realizzazione dei nuovi insediamenti zootecnici destinati                       
all'allevamento dei suini e la modifica degli esistenti, approvata              
con deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 1998, n. 641,                
nella formulazione in allegato che costituisce parte integrante,                
sulla base dell'intesa con il Direttore generale Agricoltura che                
sottoscrive, per le considerazioni di cui sopra, la circolare stessa;           
b) di dare atto che fanno parte integrante della circolare di cui al            
precedente punto a) i seguenti allegati tecnici:                                
1 - un prospetto riassuntivo di riferimento che sintetizza i                    
requisiti e gli obiettivi quali-quantitativi da raggiungere (Allegato           
I), al fine di inquadrare al meglio le condizioni a cui devono                  
sottostare le tipologie di intervento previste dalla Direttiva 641/98           
nelle diverse zone del territorio regionale;                                    
2 - una Guida alla valutazione delle TaBIA (Allegato II), rivolta ai            
tecnici progettisti ed agli operatori addetti alle verifiche di                 
conformita', contenente una dettagliata descrizione delle TaBIA e dei           
significati attribuiti ai singoli termini tecnici nonche' alcuni                
esempi di applicazione a casi concreti con l'esplicitazione dei                 
relativi percorsi metodologici;                                                 
3 - una griglia informativa di riferimento (Allegato III) volta ad              
attivare un flusso informativo dal Comune alla Regione, al fine di              
monitorare le modalita' e il grado di applicazione della direttiva e            
valutarne nel contempo la congruita' e l'efficacia rispetto alle                
scelte di pianificazione effettuate                                             
e che gli stessi sono acquisiti agli atti della Direzione generale              
Ambiente;                                                                       
c) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione            
Emilia-Romagna la presente determinazione.                                      
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Leopolda Boschetti                                                              
CIRCOLARE APPLICATIVA                                                           
Criteri ed obiettivi quali-quantitativi di riferimento per la                   
realizzazione dei nuovi insediamenti zootecnici destinati                       
all'allevamento dei suini e la modifica degli esistenti                         
INDICE                                                                          
1  -  Aspetti generali                                                          
2  -  Ambito di applicazione e procedure edilizie vigenti                       
    2.1 - Ristrutturazioni                                                      
    2.2 - Ampliamenti                                                           
    2.3 - Riconversioni/Trasferimenti                                           
    2.4 - Nuovi insediamenti                                                    
3  -  Procedure di valutazione dei progetti di intervento                       
4  -  Modalita' di applicazione e valutazione delle TaBIA                       
    per le diverse tipologie di intervento                                      
5  -  Monitoraggio sull'applicazione della direttiva/Esigenze                   
informative                                                                     
ALLEGATI:                                                                       
I  -  Prospetto riassuntivo di riferimento - Requisiti e obiettivi              
 quali-quantitativi ex art. 6                                                   
II  -  Guida alla valutazione delle TaBIA                                       
III  -  Griglia informativa                                                     
1) Aspetti generali                                                             
In base a quanto previsto dall'art. 10 dalle Norme tecniche di                  
attuazione del Piano territoriale regionale per il risanamento e la             
tutela delle acque - Stralcio per il comparto zootecnico, denominato            
in seguito Piano stralcio, di cui alla deliberazione del Consiglio              
regionale dell'11 febbraio 1997, n. 570 (Bollettino Ufficiale                   
regionale n. 75 del 4/6/1998), gli interventi di ristrutturazione,              
ampliamento, riconversione e trasferimento di insediamenti zootecnici           
dediti all'allevamento dei suini nonche' la realizzazione dei nuovi             
insediamenti, sono consentiti soltanto nel rispetto dei criteri e               
degli obiettivi quali-quantitativi previsti dalla deliberazione della           
Giunta regionale dell'11 maggio 1998, n. 641 (Bollettino Ufficiale              
regionale n. 75 del 4/6/1998). A seconda del grado di vulnerabilita'            
delle zone interessate dallo spandimento dei liquami e della                    
classificazione del comune dove e' ubicato l'allevamento, detto piano           
prevede obbligatoriamente l'adozione di Tecnologie a Basso Impatto              
Ambientale (TaBIA) ed il conseguimento di Sostanziali Miglioramenti             
Igienico-Sanitari ed Ambientali (SMISA).                                        
La direttiva in argomento si fonda sui seguenti presupposti                     
fondamentali:                                                                   
- l'applicazione delle TaBIA e' stata disciplinata definendo in                 
direttiva l'elenco delle tecnologie oggi disponibili (Tabella 1 della           
delibera Giunta regionale 641/98), associando ad ognuna un punteggio            
numerico differenziato e progressivamente crescente in ragione di un            
impatto ambientale progressivamente decrescente. La condizione                  
prevista per realizzare gli interventi e' stata quella di prevedere             
il raggiungimento di un determinato punteggio totale, diverso a                 
seconda del tipo di intervento: piu' basso per le ristrutturazioni,             
intermedio per le riconversioni e gli ampliamenti, massimo per i                
trasferimenti e i nuovi allevamenti.                                            
Riguardo alla predetta Tabella 1 si segnala la presenza di un mero              
errore materiale alla voce 1.10 relativa al Tipo di stabulazione: la            
parola grigliato e' sostituita dalla parola fessurato altrimenti non            
appare giustificato il diverso punteggio attribuito alla voce 1.11              
che risulterebbe identica alla precedente. Pertanto la stesura                  
corretta risulta essere la seguente:                                            
"1.10 A terra in box multipli con pavimento interno parzialmente                
fessurato (almeno 0,5-1,0 metri di larghezza) con corsia esterna                
fessurata 15";                                                                  
- il conseguimento degli SMISA, previsti per i comuni eccedentari               
nelle zone vulnerabili e in quelli non vulnerabili, qualora gli                 
allevamenti ubicati in queste ultime zone non dispongano (in                    
proprieta', in affitto o altro diritto reale) di terreno sufficiente            
per lo spandimento dei liquami prodotti per un periodo di 8 anni, e'            
stato disciplinato condizionando gli interventi al raggiungimento, in           
termini qualitativi, di benefici igienico-sanitari (tutela                      
igienico-sanitaria, benessere/comfort degli animali, prevenzione                
delle infezioni) ed ambientali (riduzione del quantitativo totale di            
azoto apportato ai terreni nei comuni eccedentari).                             
Sotto il profilo quantitativo si e' ritenuto opportuno fare                     
riferimento anche in questo caso al conseguimento di un determinato             
punteggio in termini di TaBIA, in quanto sul piano operativo una                
significativa riduzione dell'impatto ambientale complessivamente                
inteso, puo' essere conseguita anche con l'adozione di sistemi,                 
tecnologie e misure tendenti a contenere gli effetti negativi indotti           
sull'ambiente dall'attivita' di allevamento.                                    
Al fine di inquadrare al meglio le condizioni a cui devono sottostare           
le tipologie di intervento previste dalla direttiva nelle diverse               
zone del territorio regionale, in allegato alla presente circolare              
(Allegato I) viene riportato un prospetto riassuntivo di riferimento            
che sintetizza i requisiti e gli obiettivi quali-quantitativi da                
raggiungere, secondo quanto previsto dall'art. 6 della direttiva                
medesima.                                                                       
Nella predisposizione dei progetti di intervento sara' cura del                 
titolare e del progettista individuare preliminarmente la                       
collocazione corretta dell'allevamento oggetto dell'intervento                  
all'interno di una delle cinque casistiche previste dal citato art.             
10 delle Norme tecniche del Piano stralcio, ossia:                              
- comune eccedentario in zona vulnerabile (rif. comma 1);                       
- comune non eccedentario in zona vulnerabile (rif. comma 2 bis);               
- comune eccedentario in zona non vulnerabile senza disponibilita' di           
terreno in proprieta', in affitto o altro diritto reale in ragione di           
3 tonnellate di peso vivo/ettaro per un periodo di 8 anni (rif. comma           
2, lett. b);                                                                    
- comune eccedentario in zona non vulnerabile con disponibilita' di             
terreno in proprieta', in affitto o altro diritto reale in ragione di           
3 tonnellate di peso vivo/ettaro per un periodo di 8 anni (rif. comma           
2, lett. a);                                                                    
- comune non eccedentario in zona non vulnerabile (rif. comma 2 bis).           
Sulla base della predetta collocazione verranno individuati                     
all'interno dell'art. 6 della Direttiva 641/98 i requisiti                      
prestazionali da raggiungere a seconda della tipologia di intervento            
che si intende realizzare.                                                      
Per quanto riguarda la documentazione di supporto, si e' ritenuto               
opportuno diversificare la tipologia di documenti da richiedere in              
relazione alla consistenza degli allevamenti: come soglia di                    
riferimento e' stata individuata quella di 2.000 capi suini                     
equivalenti (c.s.e.):                                                           
- per allevamenti di consistenza superiore a 2.000 c.s.e. e' stata              
prevista la predisposizione di uno specifico Studio di Idoneita'                
Igienico-Sanitaria ed Ambientale (SIAS) che evidenzi la situazione di           
pre e post-intervento, i cui elementi informativi minimi sono stati             
definiti in direttiva attraverso l'Allegato I, nonche' la redazione             
di una Relazione dei benefici conseguibili mediante l'intervento                
proposto;                                                                       
- per allevamenti di consistenza fino a 2.000 c.s.e. la                         
documentazione di supporto e' costituita da un'unica Relazione                  
tecnica, il cui schema-tipo e stato definito in direttiva con                   
l'Allegato II, attraverso la quale, comunque, deve essere                       
rappresentata e messa a confronto la situazione prima e dopo                    
l'intervento.                                                                   
Ai fini di una corretta interpretazione degli artt. 3 e 4 della                 
Direttiva 641/98 si precisa che la documentazione di cui sopra e'               
richiesta a prescindere che l'intervento proposto preveda o meno il             
conseguimento dei SMISA in quanto funzionale al processo di                     
valutazione. Il contenuto della stessa, infatti, mettendo a confronto           
la situazione ante e post-intervento consente di valutare in termini            
oggettivi e con cognizione di causa il peso e l'efficacia delle                 
soluzioni proposte nel contesto complessivo dell'allevamento.                   
In forza dei compiti propri dei Comuni in materia di gestione ed uso            
del territorio mediante gli strumenti urbanistici ed i regolamenti              
edilizi, la verifica dei progetti di intervento disciplinati dalla              
direttiva Giunta regionale 641/98 e' stata demandata al Comune                  
territorialmente competente nell'ambito delle procedure connesse al             
rilascio dei provvedimenti di concessione o autorizzazione edilizia.            
Acquisita l'intesa della Direzione Programmazione e Pianificazione              
urbanistica e della Direzione Sanita', con la presente circolare,               
anche in riferimento ai contenuti innovativi presenti in direttiva              
circa i requisiti prestazionali richiesti ed i criteri di valutazione           
delle TaBIA e degli SMISA, s'intende fornire alcuni indirizzi                   
interpretativi ed indicazioni operative per assicurare uniformita' ed           
omogeneita' di applicazioni delle disposizioni in essa contenute. Al            
riguardo vengono presi in considerazione i seguenti aspetti:                    
- l'effettivo ambito di applicazione in relazione alle procedure                
edilizie vigenti;                                                               
- le procedure operative di valutazione dei progetti di intervento;             
- le modalita' di applicazione e valutazione delle TaBIA e degli                
SMISA alle diverse tipologie di intervento;                                     
- le esigenze informative per monitorare l'applicazione della                   
direttiva.                                                                      
2) Ambito di applicazione e procedure edilizie vigenti                          
Gli interventi di modifica degli insediamenti zootecnici dediti agli            
allevamenti di suini cosi' come qualificati e definiti dalla                    
Direttiva 641/98, denominata in seguito Direttiva TaBIA, sono:                  
Ristrutturazione - Ampliamento - Riconversione - Trasferimento; tali            
interventi non trovano sempre immediato riscontro con i tipi di                 
intervento previsti dalla Legge 457/78 e dalla L.R. 47/78. Inoltre in           
merito alla diverse procedure previste dalle norme edilizie vigenti             
questi ultimi potrebbero essere assoggettati non solo a concessione o           
autorizzazione edilizia, ma anche ad asseverazione (ai sensi                    
dell'art. 26 della Legge 47/85) o a denuncia di inizio attivita' -              
DIA (ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della Legge 493/93 cosi' come             
sostituito dal comma 60, art. 2, della Legge 662/96).                           
Questo aspetto e' da tenere presente in quanto in sede di direttiva             
per caratterizzare i tipi di intervento si fa riferimento al seguente           
criterio fondamentale: intervento di modifica delle strutture                   
edilizie esistenti soggetto al rilascio di concessione o                        
autorizzazione edilizia (art. 2 della delibera di Giunta regionale              
dell'11 maggio 1998, n. 641). In tal caso spetta al Comune                      
territorialmente competente verificare la congruita' del progetto di            
intervento ai criteri ed ai requisiti previsti dalla direttiva. In              
altri termini l'ambito di applicazione della stessa e' delimitato e             
associato alle procedure di concessione edilizia o di autorizzazione            
edilizia, se previste e applicabili per l'intervento proposto.                  
Come criterio specifico per distinguere i tipi di intervento (cosi'             
come definiti dalla Direttiva 641/98) in termini per cosi' dire di              
rilevanza si e' preso a riferimento l'aumento o meno della                      
potenzialita' massima di allevamento; tale grandezza e' determinata             
dal rapporto fra la superficie utile di allevamento complessiva (SUA)           
e la superficie unitaria (metri quadri per capo) caratteristica di              
ogni categoria animale, classe dimensionale e tipologia di                      
stabulazione.                                                                   
Ai fini del calcolo della potenzialita' massima di allevamento e                
della SUA si rimanda alle disposizioni e alle indicazioni riportate             
nella circolare 2645/96, applicativa della L.R. 50/95. In questo                
ambito e' comunque opportuno evidenziare che la SUA si riferisce alle           
superfici di calpesti'o, a meno della corsia di alimentazione e di              
servizio, delle eventuali zone di stazionamento temporaneo e dei box            
stabilmente non utilizzati nonche' dei muri interni e perimetrali.              
Tenuto quindi conto che le norme vigenti in campo urbanistico e                 
edilizio prevedono procedure diversificate (concessione edilizia,               
autorizzazione edilizia, asseverazione ai sensi dell'art. 26 della              
Legge 47/85, denuncia di inizio attivita' ai sensi del comma 7                  
dell'art. 4 della Legge 493/93, cosi' come sostituito dal comma 60,             
art. 2, della Legge 662/96), in funzione dei diversi tipi di                    
interventi (cosi' come definiti dalla Legge 457/78 e dalla L.R.                 
47/78), si rende necessario formulare alcuni indirizzi interpretativi           
circa l'effettivo ambito di applicazione della direttiva TaBIA in               
relazione ai predetti interventi, cosi' come qualificati dalla                  
direttiva medesima.                                                             
2.1 - Ristrutturazioni                                                          
Nel caso degli allevamenti suini gli interventi di ristrutturazione             
per essere tali devono rispondere al vincolo specifico previsto dalla           
direttiva TaBIA: non devono determinare aumento della potenzialita'             
massima di allevamento e quindi, come evidenziato in precedenza,                
della SUA complessiva. In questo ambito occorre tenere presente che             
gli allevamenti in questione, di norma, sono strutturati come un                
complesso di opere e strutture edilizie nelle quali sono                        
riconoscibili uno o piu' ricoveri destinati agli animali, anche                 
distinti gli uni dagli altri, strutture adibite ad attivita' di                 
servizio connesse con l'allevamento, opere ed impianti tecnologici              
interni ed esterni ai ricoveri per la raccolta, il trasporto e il               
trattamento/stoccaggio degli effluenti nonche' per l'alimentazione              
degli animali.                                                                  
In tale contesto devono ovviamente essere ricomprese anche le                   
ristrutturazioni per la realizzazione di strutture destinate, in modo           
specifico ed esclusivo, al temporaneo ricovero dei suini introdotti.            
In forza di quanto previsto dall'art. 2 della Direttiva TaBIA, quando           
l'allevamento presenta piu' strutture (ricoveri), con l'intervento di           
ristrutturazione la potenzialita' di ciascun ricovero potra' variare            
anche in aumento ma, in questo caso, dovra' diminuire quella di                 
qualche altro ricovero, in modo che la potenzialita' massima                    
complessiva dell'allevamento nel suo insieme non subisca variazioni             
in aumento. Conseguentemente a questo l'intervento puo' anche                   
prevedere la costruzione ex novo di un ricovero in un allevamento               
esistente, purche' lo stesso vada a sostituirne un altro che dovra'             
essere pertanto demolito o dismesso oppure riconvertito (per esempio            
ad attivita' di servizio come magazzino, deposito attrezzi, ecc.).              
Nella pratica sono abbastanza ricorrenti anche casi in cui vengono              
proposti interventi di ristrutturazione che interessano insediamenti            
ubicati in siti diversi di uno stesso comune ma appartenenti allo               
stesso allevamento inteso come unita' produttiva giuridicamente                 
definita. In questi casi qualora l'allevamento sia assoggettato ad              
un'unica autorizzazione allo scarico ai sensi della L.R. 50/95, la              
costruzione di un nuovo ricovero nell'insediamento A che ne                     
sostituisca un altro che viene dismesso/demolito/riconvertito a                 
diversa attivita' nell'insediamento B, puo' essere ancora qualificata           
come ristrutturazione ai sensi dell'art. 2 della Direttiva TaBIA. Nel           
caso detta condizione non si verifichi, oppure i due insediamenti               
dello stesso allevamento siano ubicati in comuni diversi, ogni                  
insediamento deve essere considerato come unita' produttiva a se'               
stante, quindi la realizzazione di un nuovo ricovero non si                     
configurera' come ristrutturazione bensi' come ampliamento.                     
Possono rientrare nella tipologia suddetta gli allevamenti che                  
effettuano la riproduzione in un sito e l'accrescimento/ingrasso in             
un altro sito, situato nello stesso comune.                                     
Per le modalita' di intervento appena descritte dovendosi prevedere,            
in funzione delle opere edilizie previste, l'attivazione di procedure           
edilizie quali la concessione o l'autorizzazione edilizia, il                   
progetto di intervento dovra' essere necessariamente soggetto alla              
verifica di conformita' di cui all'art. 5 della direttiva TaBIA.                
Nel caso in cui, a fronte delle specificita' e delle peculiarita' che           
caratterizzano le modalita' di conduzione degli allevamenti suini, si           
presentino situazioni che prevedano opere edilizie di modifica di               
modesta entita', ai fini della loro valutazione, si dovra' fare                 
riferimento alle opere che si intendono effettivamente realizzare ed            
alle relative procedure edilizie previste per queste dalle norme                
vigenti, che potranno essere diverse dalla concessione o dalla                  
autorizzazione edilizia.                                                        
Al riguardo si richiama l'attenzione sulle procedure di asseverazione           
(ai sensi dell'art. 26 della Legge 47/85), e di denuncia di inizio di           
attivita' (ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della Legge 493/93, cosi'           
come sostituito dal comma 60, art. 2, della Legge 662/96).                      
Rientrano tra queste i seguenti interventi:                                     
1) Interventi che incidono esclusivamente sulle opere interne. Nelle            
strutture di allevamento dei suini gli interventi riconducibili a               
questa fattispecie possono ad esempio essere quelli che prevedono la            
diversa ripartizione interna in box, oppure il passaggio dal                    
pavimento pieno a pavimento fessurato. In quest'ultimo caso si                  
determina oggettivamente un aumento (di qualche punto percentuale)              
della potenzialita' massima di allevamento in quanto la superficie              
unitaria (metri quadri per capo) su fessurato si riduce con                     
conseguente aumento del numero di capi a parita' di superficie utile            
di allevamento (SUA).                                                           
2) Interventi riconducibili ad opere di manutenzione straordinaria              
(ai sensi dell'art. 31, lett. b della Legge 457/78 e dell'art. 43               
della L.R. 47/78). Per le strutture edilizie degli insediamenti                 
zootecnici, detti interventi possono essere associati alle opere                
necessarie al rinnovamento degli impianti, a quelle finalizzate                 
all'adeguamento tecnologico nonche' a quelle per la sostituzione di             
parti fatiscenti degli edifici.                                                 
A fronte delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge 662/96,                
nell'ottica di una ulteriore semplificazione amministrativa, le                 
categorie di opere suddette sono rispettivamente subordinate alla               
asseverazione e a denuncia inizio attivita'. Tali procedure                     
implicano:                                                                      
- nel primo caso, che il proprietario dell'unita' immobiliare,                  
contestualmente all'inizio dei lavori, presenti una relazione, a                
firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri           
le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle            
norme igieniche-sanitarie vigenti;                                              
- nel secondo caso, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei                
lavori, che l'interessato presenti la denuncia di inizio                        
dell'attivita' accompagnata da una dettagliata relazione a firma di             
un professionista abilitato, nonche' dagli opportuni elaborati                  
progettuali che asseveri la conformita' delle opere da realizzare               
agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti               
edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di              
quelle igienico-sanitarie.                                                      
Per gli interventi di cui sopra, pertanto, qualora non sia richiesta            
la concessione o l'autorizzazione edilizia bensi' rientrino nella               
procedura di DIA e/o asseverazione ne consegue la non applicabilita'            
della direttiva TaBIA.                                                          
Le stesse considerazioni valgono anche per gli interventi di                    
manutenzione ordinaria (di cui all'art. 31, lett. a della Legge                 
457/78 e dell'art. 42 della L.R. 47/78) i quali non richiedono                  
l'attivazione di procedure edilizie. Nel caso degli insediamenti                
zootecnici al di la' delle mere operazioni di manutenzione (pulitura,           
riparazione, ecc.) delle strutture adibite ad allevamento tali                  
interventi comprendono di norma quelle necessarie ad integrare e                
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.                     
Questo percorso appare coerente in quanto queste modalita' di                   
intervento non alterano in maniera significativa le strutture                   
edilizie esistenti oltre a non comportare modifiche della sagoma, ne'           
aumento della superficie utile complessiva di allevamento (SUA).                
In questi casi comunque qualora tali interventi determinino                     
variazioni delle condizioni e delle caratteristiche                             
quali-quantitative dello scarico, il titolare dell'allevamento e'               
tenuto a chiedere nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto              
previsto dalla L.R. 50/95.                                                      
Si raccomanda comunque di evitare, anche nel caso degli allevamenti             
suini, un uso artificioso nello stesso insediamento di ripetuti                 
interventi riconducibili alle opere interne che possono portare di              
fatto a ristrutturazioni edilizie cosiddette pesanti. In tal caso e'            
opportuno che le Amministrazioni comunali, per il comparto degli                
allevamenti suini, eseguano le necessarie verifiche al fine di                  
scoraggiare e bloccare detti comportamenti tra l'altro vietati anche            
dal comma 4 dell'art. 42 della delibera di Giunta regionale del                 
28/2/1995, n. 477 (Regolamento edilizio tipo).                                  
2.2 - Ampliamenti                                                               
Con la direttiva TaBIA il criterio che individua l'intervento di                
ampliamento e' quello dell'aumento della potenzialita' massima di               
allevamento. Poiche' detta grandezza, come evidenziato al precedente            
punto 2.1, e' direttamente connessa all'aumento della SUA,                      
quest'ultima dovra' essere il parametro utilizzato per valutare la              
coerenza dell'intervento proposto.                                              
Resta inteso che non rientrano nella fattispecie dell'ampliamento gli           
aumenti di potenzialita' realizzati nei singoli ricoveri, se ed in              
quanto gli stessi sono qualificabili ai sensi di quanto evidenziato             
al precedente punto 2.1 come ristrutturazioni, in particolare quelli            
di modesta entita' riconducibili ad interventi eseguiti                         
esclusivamente come opere interne (diversa ripartizione interna dei             
box e passaggio da pavimento pieno a pavimento fessurato).                      
Nell'ambito degli allevamenti suini, tenuto conto che l'art. 10 delle           
Norme tecniche di attuazione del Piano stralcio consente incrementi             
dei capi allevati, a seconda dei casi, dell'ordine del 50%, del 30% e           
20%, tali interventi per caratteristiche ed ampiezza potranno                   
assumere nel contesto dell'allevamento una forte rilevanza, anche a             
fronte della necessita' di garantire il rientro economico complessivo           
dell'operazione.                                                                
In forza delle considerazioni suddette e delle prestazioni da                   
raggiungere in termini di punteggio TaBIA e di SMISA, stante le                 
tecnologie disponibili, le opzioni e le alternative possibili possono           
essere diverse ed in linea generale, a titolo indicativo, si possono            
prevedere come di seguito indicato:                                             
- interventi volti a dismettere i ricoveri piu' obsoleti dotati di              
tecnologie di vecchia concezione;                                               
- realizzazione di nuovi ricoveri concepiti secondo le moderne                  
tecniche di allevamento per conseguire punteggi piu' elevati, con               
indubbi vantaggi anche in termini di media ponderata dei punteggi               
parziali ottenuti nei diversi ricoveri;                                         
- interventi sulla linea di trattamento/stoccaggio volti ad esempio             
alla introduzione di separatori solido/liquido, alla copertura delle            
platee di stoccaggio dei solidi e/o delle vasche di raccolta dei                
liquami chiarificati nonche' all'utilizzo di vasche piu' profonde;              
- interventi per la realizzazione di strutture per il ricovero                  
temporaneo di suini introdotti prima della loro immissione nei                  
reparti di allevamento.                                                         
Sono riconducibili alla predetta situazione ad esempio, ampliamenti             
del parco scrofe in allevamenti a ciclo aperto per la produzione di             
suinetti, ampliamento connesso al passaggio da riproduzione a cielo             
aperto a ciclo chiuso, ecc.                                                     
Per interventi di queste caratteristiche non vi e' dubbio che debbano           
attivarsi procedure di concessione e/o autorizzazione edilizia: i               
relativi progetti di intervento dovranno essere pertanto assoggettati           
alle procedure di verifica di conformita' ai sensi della direttiva              
TaBIA.                                                                          
2.3 - Riconversioni e trasferimenti                                             
Ai fini degli insediamenti zootecnici le definizioni alle quali                 
occorre fare riferimento non possono che essere quelle riportate                
nella Direttiva 641/98:                                                         
- per riconversione s'intende il cambio di utilizzazione dei ricoveri           
con passaggio all'allevamento del suino da un'altra specie utilizzata           
per fini zootecnici. Per valutare l'entita' del possibile ampliamento           
della potenzialita' massima di allevamento che ne puo' scaturire,               
occorre mettere a confronto i quantitativi di azoto espressi in Kg x            
t. di peso vivo della specie sostituita con quelli prodotti dai suini           
in condizione di post-intervento;                                               
- per trasferimento s'intende lo spostamento permanente di capi suini           
da un sito di allevamento che viene ridotto di potenzialita' o                  
dismesso o riconvertito, ad un altro sito di allevamento che viene              
ampliato di potenzialita', riconvertito o realizzato ex novo.                   
Nel caso gli interventi di riconversione siano accompagnati oltre che           
da un incremento del quantitativo di azoto legato all'introduzione              
della specie suina anche da modifiche sostanziali delle strutture               
edilizie (costruzione e/o rifacimento di ricoveri, costruzione e/o              
adeguamento di impianti, ecc.) con aumento effettivo della SUA e                
quindi della potenzialita' massima di allevamento, il progetto di               
intervento essendo soggetto alle procedure di concessione e/o                   
autorizzazione edilizia sara' assoggettato necessariamente alla                 
verifica di conformita' prevista dalla direttiva TaBIA.                         
La situazione nella pratica corrente appare piu' articolata nei casi            
in cui la riconversione richieda interventi che per loro natura non             
necessitano di una procedura edilizia di concessione, autorizzazione            
ovvero siano soggetti a DIA o ad asseverazione delle opere da                   
eseguire. In questo caso si tratta di interventi che o non richiedono           
affatto modifiche di carattere edilizio ovvero potrebbero richiederne           
in maniera molto modesta in termini di opere interne o di                       
attrezzature.                                                                   
Sono riconducibili a questa fattispecie, ad esempio, il passaggio da            
bovini da carne in box fessurato a suini all'ingrasso su fessurato;             
ai fini della direttiva TaBIA, infatti, si tratta di una                        
riconversione a tutti gli effetti che determina significative                   
interazioni con l'ambiente circostante con conseguenze sotto il                 
profilo della sanita' animale rispetto alla situazione di                       
pre-intervento in quanto viene introdotta in tutto o in parte una               
nuova specie animale.                                                           
A fronte di quanto previsto dall'art. 10 della deliberazione del                
Consiglio regionale 570/97 in questi casi l'applicazione della                  
direttiva TaBIA rimane obbligatoria pur in assenza di una procedura             
di concessione o autorizzazione edilizia. Non puo' costituire                   
infatti, motivo di esclusione la DIA o l'asseverazione in quanto                
assume prevalenza non tanto la categoria delle opere da realizzare              
bensi' il cambio della specie animale allevata.                                 
Le considerazioni suddette relative ad alcune tipologie di                      
riconversioni valgano anche per i trasferimenti, in particolare nel             
caso in cui l'insediamento venga trasferito in un nuovo sito che                
dispone gia' delle strutture edilizie necessarie le quali potrebbero            
non richiedere significativi interventi di adeguamento.                         
Riguardo agli interventi di riconversione e trasferimento appena                
descritti, pertanto, si ritiene di dover formulare i seguenti criteri           
di riferimento:                                                                 
- rimane comunque l'obbligo di applicare la Direttiva TaBIA agli                
interventi che non siano assoggettati alle procedure di concessione o           
autorizzazione edilizia bensi' a quelle di DIA o di asseverazione,              
secondo le disposizione in essa contenute;                                      
- in questi casi il Comune non essendo tenuto ad attivare alcun                 
procedimento amministrativo, salvo le verifiche di conformita'                  
documentali e quelle eventuali in corso d'opera, il rispetto della              
Direttiva TaBIA in termini di rispondenza ai requisiti ed agli                  
obiettivi quali-quantitativi dovra' risultare dall'asseverazione di             
conformita' da eseguirsi da parte del tecnico progettista abilitato.            
L'asseverazione oltre ad esplicitare i criteri di valutazione                   
adottati dovra' essere accompagnata dalla specifica documentazione              
prevista dalla direttiva stessa.                                                
Inoltre in sede di collaudo finale sara' cura del progettista                   
abilitato attestare la conformita' al progetto presentato delle opere           
realizzate per raggiungere i livelli prestazionali previsti dalla               
Direttiva TaBIA;                                                                
- analogamente la Direttiva TaBIA trova applicazione per quelle                 
situazioni in cui l'intervento di riconversione o trasferimento non             
richieda alcuna procedura edilizia anche di tipo semplificato.                  
In questo caso la rispondenza ai requisiti ed agli obiettivi                    
quali-quantitativi dovra' risultare dalla certificazione a firma del            
tecnico abilitato, di cui all'art. 4 della Direttiva TaBIA. Prima               
dell'avvio dell'attivita' detta certificazione, accompagnata dalla              
specifica documentazione, sara' trasmessa al Settore Urbanistica del            
Comune territorialmente competente ai fini delle eventuali verifiche            
documentali e di conformita' alle norme urbanistico-edilizie. In                
ambito comunale tali pratiche seguiranno il medesimo iter                       
amministrativo di quelle indicate al punto precedente.                          
Le considerazioni fin qui espresse non incidano sui requisiti                   
prestazionali richiesti per le diverse tipologie di interventi                  
rispetto alle caratteristiche delle aree e delle zone dove sono                 
ubicati gli allevamenti (comuni eccedentari/comuni non eccedentari,             
zone vulnerabili/zone non vulnerabili): i predetti requisiti                    
rimangono disciplinati dall'art. 6 della Direttiva 641/98.                      
In questo ambito le riconversioni che comportano aumento della                  
potenzialita' massima di allevamento sono equiparati agli                       
ampliamenti, quelle che non determinano incrementi della                        
potenzialita' sono assimilabili alle ristrutturazioni.                          
Parimenti i trasferimenti che prevedono lo spostamento in toto                  
dell'insediamento in un nuovo sito dove vengono realizzate ex novo              
tutte le strutture, di fatto, vengono equiparati ai nuovi                       
allevamenti.                                                                    
La situazione nella pratica corrente appare piu' articolata qualora             
l'insediamento viene trasferito totalmente o in parte in un nuovo               
sito dove gia' esiste un altro insediamento inserito nel medesimo               
allevamento in quanto appartenente allo stesso titolare ed al quale             
sia stato rilasciato un unico provvedimento di autorizzazione allo              
scarico, ai sensi della L.R. 50/95:                                             
- nel caso l'ampliamento che viene a determinarsi nell'insediamento             
di arrivo non sia compensato da un'analoga diminuzione                          
nell'insediamento di partenza i requisiti prestazionali (punteggi               
TaBIA) vanno calcolati sia sulla parte di nuova costruzione che su              
quella esistente;                                                               
- nel caso l'ampliamento nell'insediamento di arrivo sia compensato             
da un decremento analogo nell'insediamento di partenza, si ritiene              
che il punteggio TaBIA da conseguire possa essere calcolato soltanto            
per la parte trasferita. Cio' in accordo con il criterio adottato in            
direttiva per le ristrutturazioni e le riconversioni secondo il quale           
in assenza di ampliamento il requisito prestazionale e' da intendersi           
riferito ai soli ricoveri oggetto dell'intervento: nel caso in                  
questione, infatti, non si determina incremento della potenzialita'             
massima di allevamento.                                                         
Ai fini dell'applicazione della direttiva TaBIA rispetto alla                   
tipologia degli interventi richiamati nei precedenti punti,                     
particolare importanza possono assumere le situazioni che prevedono             
l'utilizzo di insediamenti o ricoveri da diversi anni inattivi per i            
quali non e' stata formalizzata la cessazione di attivita'. In questi           
casi si pone l'esigenza di avere a riferimento un criterio per                  
stabilire la continuita' di esercizio del diritto da parte del                  
titolare. Tale criterio e' da ricercarsi nella permanenza e nella               
validita' dell'iscrizione al registro/archivio della Camera di                  
Commercio che certifica lo stato giuridico dell'azienda: ai nostri              
fini, in caso affermativo, si puo' ritenere che il riutilizzo dei               
vecchi ricoveri da parte del medesimo titolare non si configuri come            
nuovo allevamento.                                                              
Le indicazioni contenute nei punti 2.1, 2.2, 2, 2.3 si intendono                
riferite esclusivamente alla applicazione della Direttiva TaBIA per i           
legami che la stessa determina con le procedure edilizie vigenti: le            
procedure da attivarsi prima dell'inizio dei lavori presso il Comune            
(concessione/autorizzazione/denuncia inizio attivita'/asseverazione),           
a seconda del tipo di intervento, sono quelle definite dalle norme              
statali e regionali vigenti in materia.                                         
2.4 - Nuovi insediamenti                                                        
Per nuovo insediamento deve intendersi l'insieme delle strutture per            
l'allevamento del suino - ricoveri, locali di servizio, impianti                
tecnologici - che, sulla base di uno specifico progetto, vengono                
realizzati ex novo in un determinato sito. L'applicazione dei                   
requisiti e degli obiettivi quali-quantitativi della direttiva TaBIA            
si intendono applicati su tutti i ricoveri previsti in progetto.                
3) Procedure di valutazione dei progetti di intervento                          
L'articolo 5 della Direttiva TaBIA prevede che ai fini della                    
valutazione dello Studio di Idoneita' Ambientale e Igienico-Sanitario           
o della Relazione tecnica il Comune si avvale delle strutture delle             
Sezioni provinciali - ARPA e di quelle del Dipartimento di                      
prevenzione dell'Azienda Unita' sanitaria locale, territorialmente              
competenti.                                                                     
Le predette funzioni rientrano nell'ambito delle attivita' di                   
supporto tecnico agli Enti locali (Comuni e Province) per il rilascio           
delle autorizzazioni in materia ambientale, gia' attribuite ad ARPA             
ai sensi dell'art. 5 della L.R. 44/95.                                          
Tenuto conto della rilevanza sia ambientale che igienico-sanitaria              
delle procedure di valutazione suddette, le stesse dovranno essere              
esercitate in maniera integrata con i Dipartimenti di prevenzione               
delle Aziende Unita' sanitarie locali, cosi' come previsto dall'art.            
17 della citata L.R. 44/95.                                                     
Tale integrazione e' da espletarsi soprattutto riguardo alla                    
competenze delle strutture veterinarie dei Dipartimenti di                      
prevenzione, per quanto attiene i risvolti che i requisiti                      
prestazionali previsti dalla direttiva in argomento rivestono sul               
versante della sanita' animale e dell'igiene degli allevamenti e                
delle produzioni zootecniche.                                                   
Tenuto conto che la verifica di conformita' rientra nell'ambito del             
procedimento amministrativo connesso con il rilascio del                        
provvedimento di concessione e/o autorizzazione edilizia, le                    
modalita' e le procedure specifiche da seguire dovranno essere                  
definite dall'ufficio comunale alla quale e' demandata la                       
responsabilita' del provvedimento in stretto raccordo con le                    
strutture preposte alla valutazione dei progetti di intervento, nel             
rispetto dei criteri fissati dalla Legge 241/92 in materia di                   
procedimento amministrativo.                                                    
Nel definire detto percorso procedurale occorre tenere presente che             
la verifica di conformita' deve comprendere anche l'accertamento                
delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico ai            
sensi della L.R. 50/95, pertanto dovranno prevedersi i necessari                
raccordi con le strutture delle Province deputate alla svolgimento              
delle funzioni autorizzative.                                                   
Al riguardo si ritiene che dette modalita' possano essere ricondotte            
per quanto possibile a quelle in essere, gia' ampiamente consolidate            
nella maggior parte delle realta', per la valutazione dei progetti di           
costruzione/ristrutturazione edilizia, in particolare quelle legate             
ai nuovi insediamenti produttivi denominate comunemente procedure               
NIP.                                                                            
In questo ambito, infatti, tali progetti rientrano fra quelli                   
caratterizzati da significative interazioni con l'ambiente di cui               
alla deliberazione di Giunta regionale n. 477 del 12 febbraio 1995,             
per i quali e' previsto l'esame preventivo sotto il profilo sanitario           
ed igienico-ambientale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 33/90 in               
materia di regolamenti edilizi comunali.                                        
Resta ferma, in sede locale, la possibilita' quando vi sia effettiva            
necessita' e ricorrano particolari esigenze, quali la numerosita' dei           
progetti da valutare e la specificita' del comparto, di definire                
eventualmente procedure di valutazione ad hoc diverse dalle                     
precedenti.                                                                     
In tal caso si richiama l'attenzione degli Enti e delle strutture in            
indirizzo sulla necessita' di mantenere comunque su area vasta                  
(livello provinciale) modalita' e procedure di valutazione uniformi,            
evitando procedure diversificate per singolo Comune, a garanzia delle           
piu' elementari esigenze di omogeneita' nell'azione amministrativa.             
Le procedure di valutazione da eseguirsi da parte dell'ARPA e del               
Dipartimento di prevenzione pur richiedendo professionalita' con                
conoscenze specifiche del settore, raccordi sistematici con i tecnici           
progettisti, approfondimenti particolari anche in forza del carattere           
innovativo dei requisiti prestazionali previsti ai quali i progetti             
devono rispondere, non dovrebbero, di norma, determinare                        
appesantimenti e/o ritardi nello svolgimento del normale procedimento           
amministrativo per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni                 
edilizie: la ricerca di strumenti, forme e sedi appropriate per un              
esercizio coordinato ed integrato delle suddette attivita' di                   
valutazione deve costituire per i soggetti coinvolti il presupposto             
fondamentale per evitare disfunzioni e sovrapposizioni nell'attivita'           
tecnico-amministrativa.                                                         
Per quanto attiene gli interventi richiamati al precedente punto 2.3,           
nell'ambito delle riconversioni e trasferimenti, soggetti alle                  
procedure di DIA e/o asseverazione per i quali il rispetto della                
direttiva TaBIA viene asseverato dal progettista abilitato in sede di           
progetto e certificato mediante il collaudo finale, il Comune                   
provvedera' a trasmettere ad ARPA, ai fini dell'espletamento delle              
operazioni di controllo, la documentazione tecnico-amministrativa               
relativa alle due fasi sopra richiamate. In questo ambito si richiama           
l'attenzione delle strutture in indirizzo sulla opportunita' di                 
eseguire controlli a campione.                                                  
4) Modalita' di applicazione e valutazione delle TaBIA alle diverse             
tipologie di intervento                                                         
Al fine di rendere piu' agevole la predisposizione dei progetti di              
intervento per conseguire i requisiti prestazionali previsti                    
dall'art. 6 della Direttiva 641/98, nonche' facilitare l'attivita' di           
valutazione, si e' ritenuto opportuno predisporre una "Guida alla               
valutazione delle TaBIA", contenente indicazioni metodologiche                  
rivolte ai progettisti e agli operatori addetti alle verifiche di               
conformita' che mirano, per quanto possibile, ad uniformare ed                  
omogeneizzare l'approccio alle tematiche ed alle problematiche poste            
dalla direttiva in questione.                                                   
Tale guida, elaborata per conto della Regione Emilia-Romagna dal                
Centro ricerche produzioni animali di Reggio Emilia, allegata alla              
presente circolare (Allegato II), e' costituito da due parti:                   
- nella prima parte viene eseguita una dettagliata descrizione delle            
TaBIA riportate in Tabella 1 della Direttiva 641/98 e dei significati           
attribuiti ai principali termini tecnici, prendendo in considerazione           
separatamente:                                                                  
- le tipologie di stabulazione con le relative schematizzazioni                 
grafiche;                                                                       
- le tipologie di rimozione delle deiezioni;                                    
- i sistemi di stoccaggio dei liquami.                                          
Parimenti rispetto ad ogni tipologia presa in considerazione vengono            
evidenziati gli usi prevalenti nonche' i vantaggi e svantaggi che ne            
derivano in relazione ai diversi punteggi attribuiti dalla direttiva.           
Anche a fronte delle indicazioni contenute nella presente guida si              
ritiene che le TaBIA indicate siano da considerarsi esaustive e                 
rappresentative delle tecnologie oggi disponibili per la pratica                
corrente di allevamento delle quali sono state prodotte adeguate                
evidenze sperimentali di affidabilita' ed efficacia. Il ricorso a               
tecniche e misure diverse da quelle riportate in Tabella 1, cosi'               
come previsto dall'art. 3 della direttiva, deve essere supportato da            
adeguata documentazione che ne comprovi l'efficacia; la loro                    
valutazione comunque e' demandata caso per caso in sede di verifica             
di conformita' del progetto di intervento;                                      
- nella seconda parte, per ogni tipologia di intervento prevista in             
direttiva, vengono descritti in maniera dettagliata alcuni esempi di            
applicazione a casi concreti, evidenziando i relativi percorsi                  
metodologici. La descrizione adottata consente di valutare le diverse           
opzioni possibili per conseguire i requisiti prestazionali richiesti            
in relazione alle caratteristiche delle aree: zone vulnerabili/zone             
non vulnerabili - comune eccedentario/comune non eccedentario.                  
Gli esempi analizzati non vogliono certo essere esaustivi della                 
casistica che si riscontra nella pratica corrente di allevamento, ma            
costituiscono soltanto alcune possibili esemplificazioni.                       
Si ritiene comunque che detto strumento possa costituire un valido              
supporto per gli operatori del settore riguardo ai principali criteri           
metodologici e di valutazione da utilizzare nella applicazione della            
direttiva in argomento.                                                         
Nei casi in cui i requisiti prestazionali di cui all'art. 6 prevedano           
il conseguimento di miglioramenti attraverso gli SMISA, fermo                   
restando che dovranno essere raggiunti i punteggi TaBIA previsti per            
le diverse zone, la Relazione dei benefici conseguiti associata allo            
Studio di Idoneita' Ambientale e Igienico-Sanitaria nonche' la                  
Relazione tecnica, dovranno evidenziare nel concreto, attraverso                
valutazioni specifiche del proponente, che le soluzioni, le tecniche            
e le misure adottate nella situazione di post-intervento consentono             
di migliorare le condizioni dell'allevamento per quanto attiene gli             
aspetti-base previsti dalla direttiva, ossia:                                   
- la tutela igienico-sanitaria e le condizioni di benessere e comfort           
degli animali;                                                                  
- la prevenzione della diffusione delle infezioni;                              
- la riduzione del quantitativo di azoto apportato ai terreni nei               
comuni eccedentari.                                                             
In questo quadro pertanto il tecnico progettista dovra' esplicitare i           
criteri valutativi adottati in sede progettuale, documentando e                 
esplicitando per quanto possibile detti miglioramenti.                          
5) Monitoraggio sull'applicazione della direttiva/Esigenze                      
informative                                                                     
Con l'approvazione del Piano stralcio del comparto zootecnico in                
forza delle disposizioni dell'art. 10 della deliberazione della                 
Giunta regionale n. 570 dell'11 febbraio 1997 sono stati definiti i             
presupposti per una azione complessiva di sviluppo e miglioramento in           
termini ambientali ed igienico-sanitari del comparto zootecnico, in             
particolare quello degli allevamenti suini.                                     
La pianificazione di settore, infatti, intende perseguire il seguente           
obiettivo specifico: consentire interventi di ristrutturazione,                 
ampliamento, riconversione e trasferimento di insediamenti esistenti            
anche con aumenti considerevoli della consistenza (numero di capi               
allevati) in tutte le zone del territorio regionale (zone                       
vulnerabili/zone non vulnerabili - comuni eccedentari/comuni non                
eccedentari), nonche' la realizzazione di nuovi insediamenti, ad                
esclusione dei comuni eccedentari delle zone vulnerabili, vincolando            
gli stessi all'uso di tecnologie, tecniche e misure in grado di                 
ridurre gli effetti negativi sull'ambiente indotti dagli allevamenti            
ed a migliorare le condizioni igienico-sanitarie degli stessi.                  
Attraverso la direttiva della Giunta regionale 641/98 sono stati                
fissati i requisiti prestazionali ai quali gli interventi devono                
rispondere pesando gli stessi in relazione alla loro rilevanza.                 
A fronte delle considerazioni suddette appare evidente la necessita'            
di monitorare adeguatamente le modalita', il grado di applicazione e            
la tempistica attraverso i quali il processo di trasformazione si               
esplica nelle diverse realta' al fine di valutarne la congruita' e              
l'efficacia rispetto alle scelte di pianificazione.                             
In questo ambito si ritiene necessario attivare un flusso informativo           
specifico, su base comunale e con frequenza annuale, verso la                   
Provincia e la Regione contenente alcuni elementi quali-quantitativi            
atti a descrivere gli esiti dei progetti di intervento soggetti                 
all'ambito di applicazione della direttiva in questione.                        
Al riguardo e' stata predisposta una griglia informativa di                     
riferimento che viene allegata alla presente circolare (Allegato                
III), da utilizzare, da parte dei Comuni, per evadere il debito                 
informativo richiesto. Al tal fine si richiama l'attenzione sulla               
necessita' che le Amministrazioni comunali, entro il 31 marzo di ogni           
anno, provvedano a trasmettere alla Provincia competente per                    
territorio ed alla Regione i dati complessivi riferiti all'anno                 
precedente, mediante la griglia informativa suddetta.                           
IL DIRETTORE GENERALE  IL DIRETTORE GENERALE                                    
ALL'AGRICOLTURA  ALL'AMBIENTE                                                   
Dario Manghi  Leopolda Boschetti
¹TC = ALLEGATO I                               
Prospetto riassuntivo inerente l'applicazione                                   
delle TaBIA e degli SMISA                                                       
(segue Allegato)                                                                
ALLEGATO II                                                                     
GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE TABIA                                              
CAPITOLO PRIMO                                                                  
Descrizione delle Tecnologie a Basso Impatto Ambientale (TaBIA)                 
elencate in Tabella 1                                                           
La Tabella 1 ricomprende un gran numero di casi a livello di tipo di            
stabulazione, tipo di rimozione e sistemi di stoccaggio. E' parso               
opportuno procedere in tal senso per differenziare tecnologie che, se           
dal punto di vista del contenimento della produzione di liquami sono            
equipollenti, dal punto di vista del controllo delle emissioni di               
ammoniaca, odori e altri gas, hanno efficacie sensibilmente diverse.            
1) Tipo di stabulazione                                                         
Le varie tipologie sono illustrate dagli allegati disegni schematici.           
I termini "fessurato" e "grigliato" riferiti al pavimento, vengono              
usati con questo significato: "pavimento fessurato" e' un pavimento             
autopulente costituito da listelli pieni in cemento e da fessure                
attraverso le quali le deiezioni solide vengono fatte cadere al di              
sotto dal calpestio degli stessi animali; "pavimento grigliato" e' un           
pavimento autopulente in cui gli elementi pieni sono costituiti da              
barre o listelli in metallo (in genere ferro zincato) o in metallo              
rivestito da uno strato di plastica o in plastica integrale. Il grado           
di autopulenza di un grigliato e' maggiore di quello di un fessurato,           
per il maggior rapporto vuoto/pieno. Il grigliato viene pertanto                
tenuto differenziato in Tabella 1 dal fessurato e ad esso viene                 
attribuito un maggior punteggio.                                                
La tipologia 1.1 si riferisce ad una modalita' di stabulazione delle            
scrofe e dei suinetti in svezzamento di vecchio tipo. Le gabbie sono            
rialzate su di un pavimento pieno a debole pendenza, per cui e'                 
richiesto l'impiego pressoche' quotidiano di acqua per la rimozione             
delle deiezioni.                                                                
La tipologia 1.2 si riferisce ad una modalita' piu' moderna di                  
stabulazione per scrofe e suinetti. Il pavimento sottostante la                 
gabbia e' pieno, ma con forte pendenza verso una canaletta di                   
raccolta delle urine che sgrondano facilmente versa di essa. Lo                 
svuotamento frequente di questa canaletta assicura una sensibile                
riduzione delle emissioni. Le feci solide ristagnano in parte nella             
parte in pendenza del pavimento e vengono rimosse in genere a fine              
ciclo, dal momento che la emissione di ammoniaca dalle feci, liberate           
dalle urine, e' piuttosto ridotta.                                              
La tipologia 1.3 si riferisce a gabbie parto, gabbie                            
parto/svezzamento, gabbie svezzamento, aventi il fondo di elementi in           
grigliato e una fossa sottostante di raccolta, dalla quale i liquami            
vengono rimossi con le modalita' descritte per le tipologie 2 delle             
TaBIA.                                                                          
Le tipologie 1.4 e 1.5 si riferiscono alle scrofe in gestazione in              
posta singola.                                                                  
Il pavimento e' in genere pieno, con una zona fessurata o grigliata             
limitata alla parte posteriore della scrofa, sulla quale le deiezioni           
ricadano pressoche' esclusivamente. Si ha cosi' un pavimento                    
parzialmente fessurato (o grigliato).                                           
Molto piu' raramente e' adottato il pavimento totalmente fessurato (o           
grigliato).                                                                     
I due tipi di pavimento si equivalgano, come grado di autopulizia e             
quindi di punteggio di merito. La differenziazione di punteggio viene           
effettuata soltanto per la natura dei materiali impiegati nel                   
pavimento, attribuendo piu' punti al grigliato rispetto al fessurato,           
per le maggiori capacita' autapulenti del primo.                                
La tipologia 1.6 e' riferita sia a box multipli con pavimento pieno             
senza corsia di defecazione esterna, sia a box multipli con pavimento           
pieno e corsia di defecazione esterna piena.                                    
La tipologia 1.7 si differenzia dalla precedente perche' al pavimento           
interno pieno, si abbina la corsia esterna di defecazione fessurata.            
Le tipologie 1.8 e 1.9 si riferiscono a box multipli con pavimento              
interno parzialmente fessurato o grigliato. Al pavimento grigliato              
vengono attribuiti piu' punti, per le maggiori capacita' autopulenti.           
Le tipologie 1.10 e 1.11 si riferiscono a box multipli che oltre ad             
avere una parte fessurata (o grigliata) all'interno, hanno anche una            
corsia di defecazione fessurata all'esterno. Rispetto alle tipologie            
1.8 e 1.9 vengono assegnati piu' punti, dal momento che il grado di             
sporcamento della parte piena all'interno e' minore e, di                       
conseguenza, sono minori le emissioni.                                          
Le tipologie 1.12 e 1.13 si riferiscono a box multipli con pavimento            
interno totalmente fessurato o grigliato. Ancora una volta alla                 
tipologia con pavimento grigliato viene assegnato un punteggio piu'             
alto, per le migliori capacita' autopulenti.                                    
La tipologia 1.14 si riferisce alle seguenti tipologie di                       
stabulazione del suino su lettiera:                                             
- lettiera estesa a tutta la superficie del box;                                
- lettiera impiegata soltanto nella parte interna del box destinata             
alla defecazione;                                                               
- lettiera impiegata soltanto nella corsia esterna di defecazione.              
I materiali di lettiera impiegati possono essere truciolo e/o                   
segatura di legno, paglia, stocchi di mais, residui di potatura                 
trinciati e altri materiali lignocellulosici privi di residui della             
conservazione e lavorazione del legno, potenzialmente tossici per gli           
animali e per gli operatori.                                                    
2) Tipo di rimozione delle deiezioni                                            
Le tipologie 2.1 e 2.2 si differenziano soltanto per la presenza di             
dispositivi che, nel caso della tipolgia 2.2, permettono di ridurre             
il volume di acqua impiegata per i lavaggi.                                     
La tipologia 2.3 consiste in una fossa sottostante i pavimenti                  
fessurati (o grigliati), perfettamente livellata, munita di una                 
soglia fissa di altezza compresa tra i 15 e i 40 cm., avente lo scopo           
di trattenere sul fondo uno strato permanente di liquido. Le                    
deiezioni che cadano su questo strato liquido scorrono lentamente               
verso la soglia, dalla quale tracimano verso il collettore fognario.            
La lunga permanenza del liquame comporta una certa emissivita' di gas           
nocivi.                                                                         
La tipologia 2.4 e' rappresentata da fosse sottostanti il fessurato             
(o il grigliato), con pavimento in leggera pendenza, dotate di                  
paratie o tronchetti cilindrici mobili a sollevamento periodico, in             
genere a fine ciclo. Rispetto alla tipologia a tracimazione continua,           
viene assicurato uno svuotamento periodico, con possibilita' di                 
accurate ripuliture e disinfezioni delle fosse.                                 
Le tipologie 2.5 e 2.10 si riferiscono alle modalita' di rimozione              
del letame nei ricoveri a lettiera. Nella tipologia 2.5 la rimozione            
e' possibile solo a fine ciclo, quando il box viene liberato dai                
suini. Cio' determina o imbrattamento eccessivo degli animali con               
aumento delle emissioni o innalzamento progressivo dello strato di              
lettiera per le continue aggiunte di paglia che si devono fare per              
evitare l'imbrattamento. Uno strato troppo alto di lettiera rischia             
pero' di determinare scompensi nello sviluppo delle masse                       
scheletriche e muscolari degli animali stabulati.                               
Nella tipologia 2.10 la rimozione del letame e la sostituzione con              
lettiera fresca e' invece possibile in qualsiasi momento, grazie alla           
possibilita' di evacuare gli animali da tutta la lettiera o da parte            
di essa. Gli accorgimenti tecnici impiegati vanno dalla possibilita'            
di far uscire temporaneamente gli animali in spazi esterni al                   
ricovero, alla possibilita' di rinchiuderli all'interno del box nel             
caso della lettiera esterna, alla possibilita' di rinchiuderli in               
spazi ristretti con il ricorso a transenne mobili aventi la duplice             
funzione di divisori e di cancelli ruotanti.                                    
La tipologia 2.6 si riferisce ad un sistema fognario, con prese                 
distribuite sul fondo delle fosse sottostanti i fessurati (o i                  
grigliati), che, all'atto dello svuotamento, vengono innescate dal              
movimento di apertura di una valvola a pistone che induce una leggera           
aspirazione.                                                                    
La tipologia 2.7 prevede l'allontanamento giornaliero, o anche piu'             
frequente, dei liquami prodotti dagli animali grazie all'azione di              
trasporto esercitata da una corrente di liquami stabilizzati                    
ricircolati sul fondo della fossa-canale. In pratica viene mantenuto,           
sul fondo fossa, grazie a una soglia di tracimazione, uno strato di             
circa 10 cm. di liquame che riceve, man mano, le deiezioni dal                  
fessurato e che viene quindi sostituito, con cadenza programmata                
(12-24 ore), dal liquame stabilizzato ripreso dallo stoccaggio.                 
La tipologia 2.8 prevede che il pavimento sul quale e' installato il            
raschiatore venga dotato di pendenze trasversali e longitudinali tali           
da favorire lo sgrondo delle urine e la loro veicolazione nel sistema           
fognario. La separazione delle feci dalle urine e' una delle tecniche           
piu' efficaci nella riduzione delle emissioni di gas nocivi. La                 
possibilita' di rimuovere le feci con la frequenza desiderata grazie            
al raschiatore, contribuisce poi a minimizzare ulteriormente il                 
rilascio di gas in atmosfera.                                                   
La tipologia 2.9 prevede che al di sotto del pavimento fessurato (o             
grigliato) vengano posati piu' canali di sezione ristretta, in grado            
di raccogliere le deiezioni di un numero limitato di fessure. Le                
urine possono sgrondare facilmente grazie alla leggera pendenza dei             
canali e il quantitativo di deiezioni che vi si raccoglie puo' essere           
facilmente rimosso da un ricircolo periodico con liquami                        
chiarificati. Non c'e' quindi la necessita' di mantenere uno strato             
liquido sul fondo della fossa come nel caso della tipologia 2.7, e i            
canali rimangono per tempi prolungati sgombri di deiezioni.                     
La tipologia 2.10 e' stata discussa assieme alla tipologia 2.5.                 
3) Distanza da altri allevamenti suinicoli                                      
I punteggi differenziati per le tre fasce di distanza hanno lo scopo            
di favorire una piu' regolare distribuzione spaziale degli                      
insediamenti suinicoli.                                                         
4) Sistemi di stoccaggio letame e frazioni solide                               
L'adozione di una platea di stoccaggio conferisce un punteggio                  
aggiuntivo a quanti adottano la lettiera e premia indirettamente                
quanti applicano la separazione solido/liquido. Questi infatti devono           
costruire una platea per il solido totalizzando in questo modo 5 o 10           
punti, mentre chi produce solo liquame tal quale senza sottoporlo a             
separazione, non necessita ovviamente di platea e, di conseguenza,              
non totalizza alcun punto.                                                      
5) Sistemi di stoccaggio dei liquami                                            
- Alla tipologia 5.1, che riguarda lo stoccaggio in laguna (anche               
impermeabilizzata) di liquami tal quali, non vengono assegnati punti,           
trattandosi di una modalita' di stoccaggio con alcuni effetti                   
negativi che ne sconsigliano l'adozione, e principalmente:                      
difficolta' di miscelazione dei liquami; accumulo sul fondo di grandi           
masse di sedimenti, la cui completa rimozione, e' quasi impossibile.            
- Le tipologie 5.2.1 e 5.2.2 consentono di evitare piu' facilmente,             
per i liquami tal quali, gli effetti negativi della tipologia 5.1. La           
differenziazione di punteggio in relazione alla profondita', e' stata           
introdotta per valutare positivamente la riduzione di superficie                
libera emittente che si ha, a parita' di volume, all'aumento                    
dell'altezza della massa di liquame.                                            
- Alla tipologia 5.3. benche' riferita ad un lagunaggio, viene                  
assegnato un punteggio in quanto la stoccaggio riguarda liquami                 
chiarificati, per i quali si manifestano in maniera attenuata le                
controindicazioni evidenziate per la tipologia 5.1: difficolta' di              
miscelazione e di estrazione dei quantitativi ingenti di sedimenti              
che si formano.                                                                 
- Alla tipologia 5.4.1 viene riconosciuto, data la profondita' di               
vasca paragonabile a quella di una laguna, lo stesso punteggio                  
assegnato alla tipologia 5.3, che riguarda appunto lo stoccaggio in             
laguna: alla tipologia 5.4.2, viene invece riconosciuto un punteggio            
aggiuntivo in relazione alla profondita' di vasca e ai positivi                 
effetti ambientali dovuti alla riduzione della superficie libera                
emittente, a parita' di volume.                                                 
- Alle tipologie 5.5, 5.6.1 e 5.6.2. viene riconosciuto un punteggio            
superiore rispetto alle tipologie 5.3, 5.4.1 e 5.4.2 per tener conto            
del beneficio, in termini di riduzione delle emissioni di odori,                
della stabilizzazione aerobica ottenuta con la ossigenazione del                
liquame.                                                                        
- Alla tipologia 5.7 viene assegnato il massimo del punteggio,                  
essendo la tecnica che piu' di ogni altra riduce la emissione di gas            
nocivi in atmosfera.                                                            
Per pozzi neri si intendono le vasche interrate coperte da soletta di           
cemento, un tempo realizzate all'interno dei ricoveri o a ridosso di            
essi.                                                                           
(segue Allegato)                                                                
CAPITOLO SECONDO                                                                
Alcuni esempi di applicazione delle TaBIA a casi concreti e loro                
valutazione                                                                     
Gli interventi nei quali ai fini della loro realizzazione devono                
essere adottate Tecnologie a Basso Impatto Ambientale (TaBIA) sono i            
seguenti:                                                                       
- ristrutturazioni, ampliamenti, riconversioni e trasferimenti, con             
riferimento ad allevamenti esistenti;                                           
- realizzazione ex novo di nuovi allevamenti suinicoli.                         
Negli esempi seguenti si intende:                                               
CE: Comune eccedentario                                                         
CNE: Comune non eccedentario                                                    
ZV: Zona vulnerabile                                                            
ZNV: Zona non vulnerabile.                                                      
Elenco delle esemplificazioni sviluppate                                        
 Ristrutturazioni                                                               
Generalita' Esempio "costruzione di un nuovo ricovero per sale parto,           
in sostituzione di un ricovero esistente che viene dismesso e                   
trasformato in deposito attrezzi"                                               
I IPOTESI: CE e ZV                                                              
- se la distanza dell'allevamento da altri allevamenti e' >> di 1.000           
mt.                                                                             
- se la distanza dell'allevamento da altri allevamenti e' compresa              
tra 1.000 e 500 mt.                                                             
- se la distanza dell'allevamento da altri allevamenti e' 3 =                   
II IPOTESI: CE e ZNV                                                            
- se la distanza dell'allevamento da altri allevamenti e' >> di 1.000           
mt.                                                                             
- se la distanza dell'allevamento da altri allevamenti e' compresa              
tra 1.000 e 500 mt.                                                             
- se la distanza dell'allevamento da altri allevamenti e' 3 =                   
III IPOTESI: CNE                                                                
- se la distanza da altri allevamenti e' >> 1.000 mt. o tra 1.000 e             
500 mt.                                                                         
- se la distanza e'                                                             
 Ampliamenti                                                                    
I esempio "Ampliamento del parco scrofe in allevamenti a ciclo aperto           
per la produzione di suinetti"                                                  
I IPOTESI: CE e ZV                                                              
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' >> 1.000 mt.                   
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' tra 1.000 e 500 mt.            
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' ¹TC = II IPOTESI: CE           
e ZNV                                                                           
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' >> 1.000 mt.                   
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' tra 1.000 e 500 mt.            
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' ¹TC = III IPOTESI:             
CNE                                                                             
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' >> 1.000 mt.                   
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' tra 1.000 e 500 mt.            
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' ¹R1 =                          
II esempio "Ampliamento derivante da passaggio da riproduzione con              
ciclo aperto a ciclo chiuso, senza aumento (o con leggero aumento)              
del numero di scrofe"                                                           
I IPOTESI: CE e ZV                                                              
II IPOTESI: CE e ZNV                                                            
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' >> 1.000 mt.                   
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' tra 1.000 e 500 mt.            
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' ¹TC = III IPOTESI:             
CNE                                                                             
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' >> 1.000 mt.                   
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' tra 1.000 e 500 mt.            
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' ¹TC =  Riconversioni           
I esempio "Riconversione con ampliamento"                                       
I IPOTESI: CE e ZV                                                              
II IPOTESI: CE e ZNV                                                            
III IPOTESI: CNE                                                                
II esempio    Riconversione senza ampliamento"                                  
I IPOTESI: CE e ZV                                                              
II IPOTESI: CE e ZNV                                                            
III IPOTESI: CNE                                                                
 Nuovi allevamenti e trasferimenti                                              
Caso n. 1: tutto l'insediamento si trasferisce in nuovo sito dove si            
realizzano ex novo le strutture Caso n. 2: trasferimento totale o               
parziale dove gia' esiste un altro insediamento Caso n. 3:                      
trasferimento totale in altro sito dove il preesistente insediamento            
e' convertito a allevamento di suini.                                           
A) Ristrutturazioni                                                             
Generalita'                                                                     
Le indicazioni relative a questa tipologia di interventi sono quelle            
definite al punto 2.1 della presente circolare: si tratta di                    
interventi che interessano uno o piu' ricoveri di allevamenti                   
suinicoli esistenti, nei quali vengono effettuate modifiche                     
strutturali soggette a rilascio di concessione e/o di autorizzazione            
edilizia.                                                                       
Se le modifiche riguardano la disposizione di certe strutture, come             
ad esempio la ripartizione interna in box, o il rifacimento dei                 
pavimenti con passaggio da pieno a fessurato, oppure altre opere                
interne al ricovero che non richiedono autorizzazione e/o concessione           
edilizia, la Direttiva sulle TaBIA non si applica. Sara' richiesto              
soltanto un rinnovo della domanda di autorizzazione allo spandimento            
ai sensi della L.R. 50/95, qualora tali modifiche comportino o una              
variazione della potenzialita' effettiva, o una variazione della                
produzione di effluenti e/o della produzione di azoto.                          
Esempio: "Costruzione di un nuovo ricovero per sale parto, in                   
sostituzione di un ricovero esistente che viene dismesso e                      
trasformato in deposito attrezzi".                                              
La condizione da rispettare e' che la potenzialita' massima                     
dell'allevamento nel suo complesso non vari.                                    
Le tecnologie adottate per la stabulazione e la rimozione delle                 
deiezioni sono le seguenti:                                                     
- gabbie parto sopraelevate su fossa di raccolta deiezioni. La                  
Tabella 1 della Direttiva assegna a questa tecnologia di stabulazione           
15 punti;                                                                       
- rimozione dei liquami con sistemi in depressione. La Tabella 1                
assegna a questa tecnologia 25 punti.                                           
Il punteggio minimo da conseguire per avere la                                  
autorizzazione/concessione varia a seconda che l'allevamento si                 
trovi:                                                                          
- in comune eccedentario (CE) o in comune non eccedentario (CNE) di             
capi suini;                                                                     
- in zona vulnerabile (ZV) o in zona non vulnerabile (ZNV).                     
I ipotesi - L'allevamento e' in CE e in ZV                                      
Il punteggio minimo da conseguire, nel solo ricovero oggetto di                 
intervento, e' 60.                                                              
Se la distanza dell'allevamento da altri allevamenti e' >> 1.000 m.:            
ai 40 punti conseguiti con le tecnologie di stabulazione e di                   
rimozione si aggiungono i 20 punti assegnati dalla Tabella 1 per le             
distanze, per cui i 60 punti minimi vengono raggiunti e l'allevatore            
e' libero di scegliere le tecnologie di stoccaggio, previste in                 
Tabella 1, che preferisce;                                                      
se la distanza dell'allevamento da altri allevamenti e' compresa tra            
1.000 e 500 m.:                                                                 
ai 40 punti conseguiti con le tecnologie di stabulazione e rimozione            
delle deiezioni si aggiungono 10 punti assegnati per la distanza. Per           
arrivare ai 60 punti richiesti l'allevatore dovra' o coprire gli                
stoccaggi dei liquami, almeno per una parte sufficiente a raggiungere           
con la media ponderata 10 punti, oppure, volendo ricorrere a                    
soluzioni tecnologiche meno onerose, adottare la separazione                    
solido/liquido, per esempio installando un vaglio. A questo punto               
sara' sufficiente, come intervento minimo, stoccare la frazione                 
chiarificata in laguna (10 punti) e la parte solida in platea                   
scoperta (5 punti);                                                             
se la distanza dell'allevamento da altri allevamenti e'                         
ai 40 punti conseguiti con le tecnologie di stabulazione e di                   
rimozione delle deiezioni si aggiungono 0 punti per la distanza. E'             
necessario pertanto conseguire 20 punti o coprendo tutti gli                    
stoccaggi, soluzione certamente onerosa nella maggior parte delle               
situazioni, oppure, come intervento minimo, separare i solidi e                 
stoccarli in platea coperta (10 punti) e stoccare la frazione liquida           
chiarificata in laguna (10 punti). In alternativa si potrebbero                 
stoccare i solidi in platea scoperta (5 punti) e stoccare in laguna             
la frazione liquida, dopo trattamento di aerazione (15 punti). Altre            
combinazioni sono comunque possibili, adottando ad esempio stoccaggi            
a pareti verticali, con profondita' maggiori di 3 m.                            
II ipotesi: L'allevamento e' in CE e in ZNV                                     
Il punteggio minimo da conseguire, nel solo ricovero oggetto                    
dell'intervento, e' di 50.                                                      
Se la distanza dell'allevamento da altri allevamenti e' >> 1.000 m.:            
ai 40 punti conseguiti con le tecnologie di stabulazione e di                   
rimozione delle deiezioni si aggiungono 20 punti previsti dalla                 
Tabella 1 per la distanza. Si va quindi, in totale, ben oltre i 60              
punti e l'allevatore puo' scegliere a piacimento le tecnologie di               
stoccaggio;                                                                     
se la distanza dell'allevamento da altri allevamenti e' tra 1.000 e             
500 m.:                                                                         
l'allevatore raggiunge 50 punti con i 10 che la tabella assegna per             
queste distanze, per cui l'allevatore e' nella stessa condizione                
descritta sopra e quindi libero nella scelta della tipologia di                 
stoccaggio;                                                                     
se la distanza da altri allevamenti e' ¹TC = ai 40 punti non si                 
aggiunge alcun punto per la distanza, per cui i 10 punti per arrivare           
a 50 dovranno essere conseguiti adottando o la copertura parziale               
degli stoccaggi, oppure, come intervento minimo, adottando la                   
separazione solido/liquido e lo stoccaggio in platea scoperta dei               
solidi (5 punti) e lo stoccaggio in laguna della frazione                       
chiarificata (10 punti).                                                        
III ipotesi - L'allevamento e' in CNE                                           
Il punteggio minimo da conseguire, nel solo ricovero oggetto di                 
intervento, e' di 45 punti.                                                     
Se la distanza da altri allevamenti e' >> 1.000 m. o tra 1.000 e 500            
m.:                                                                             
ai 40 punti conseguiti con le tecnologie di stabulazione e di                   
rimozione delle deiezioni aggiungo 20 o 10 punti per la distanza, per           
cui si e' gia' oltre il minimo di 45 punti richiesto e l'allevatore             
puo' scegliere qualsiasi tipologia di stoccaggio, ivi compreso il               
lagunaggio di liquami tal quali;                                                
se la distanza e'                                                               
la distanza non conferisce punti, per cui e' necessario totalizzare             
almeno 5 punti con lo stoccaggio. Cio' puo' essere ottenuto o                   
stoccando il liquame tal quale in vasche a pareti verticali, oppure             
introducendo la separazione solido/liquido e, per mantenere basso               
l'investimento, stoccando i solidi in platea scoperta e la frazione             
liquida chiarificata in lagune.                                                 
B) Ampliamenti                                                                  
Generalita'                                                                     
Come indicato al punto 2.2 della circolare di indirizzo si tratta di            
interventi in allevamenti esistenti che comportano un aumento della             
potenzialita' massima e che interessano uno o piu' ricoveri nei quali           
vengano compiute modifiche strutturali.                                         
Vengono ora considerati alcuni esempi di applicazione delle TaBIA a             
casi concreti di ampliamento.                                                   
I Esempio: "Ampliamento del parco scrofe in allevamenti a ciclo                 
aperto per la produzione di suinetti"                                           
Nella Scheda 1 e' riportato un caso reale di progetto di ampliamento,           
da 565 scrofe a ciclo aperto a 826 scrofe, sempre a ciclo aperto.               
Nella Scheda vengono calcolati soltanto i punteggi conseguiti, nei              
vari ricoveri, con due tipi di tecnologie: il tipo di stabulazione e            
il tipo di rimozione delle deiezioni.                                           
- Nel ricovero n. 1 non vengono effettuate modifiche e la situazione            
di partenza (situazione ANTE), caratterizzata da tipologie superate             
di stabulazione e di rimozione delle deiezioni, e' uguale alla                  
situazione di arrivo (situazione POST), il punteggio totalizzato                
dalle due tipologie e' molto basso (5 punti).                                   
- Il ricovero 2 viene costruito ex novo e vengono adottate tecnologie           
di stabulazione e di rimozione delle deiezioni molto avanzate, per              
cui il punteggio totalizzato, interessante solo la situazione POST,             
e' di ben 45 punti.                                                             
- Il ricovero 3, presente nella situazione ANTE, viene completamente            
dismesso. Nella situazione POST e' presente il ricovero 4, di nuova             
costruzione, che ospita anche le scrofe del ricovero 3, ora dismesso.           
Le tecnologie di stabulazione e di rimozione adottate nel ricovero 4,           
permettono il raggiungimento di un punteggio molto elevato (46                  
punti).                                                                         
- Il ricovero 5, di basso livello tecnologico, viene dismesso e                 
sostituito dal ricovero n. 6.                                                   
- Il ricovero 6 e' di nuova costruzione e totalizza, sempre per la              
stabulazione e per la rimozione, un buon punteggio (40 punti).                  
La media ponderata dei punteggi conseguiti nei diversi ricoveri con             
le tecnologie di stabulazione e con quelle di rimozione, e' calcolata           
per la situazione ANTE e per quella POST, utilizzando la formula in             
calce alla Tabella 1 della Direttiva. Nella Scheda 1 i vari passaggi            
del calcolo sono esplicitati, ricovero per ricovero.                            
Nella situazione POST si arriva a 39,6 punti.                                   
Per raggiungere il punteggio soglia necessario per avere la                     
concessione/autorizzazione occorre intervenire sui sistemi di                   
stoccaggio.                                                                     
I ipotesi: L'allevamento e' in CE e in ZV                                       
Condizioni/requisiti                                                            
- ampliamento inferiore al 50% della potenzialita' massima ANTE.                
Questa condizione e' rispettata (45% di aumento);                               
- SMISA: riduzione dell'azoto totale apportato ai terreni dei Comuni            
eccedentari;                                                                    
tutela igienico-sanitaria e miglioramento condizioni di                         
benessere/comfort;                                                              
prevenzione della diffusione delle infezioni.                                   
- TaBIA: il punteggio minimo da conseguire e' 70 punti.                         
Se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' >> 1.000 m.:                     
ai 39,6 punti conseguiti con le tecnologie di stabulazione e di                 
rimozione si aggiungono i 20 punti che la Tabella 1 delle TaBIA                 
assegna per le distanze, per cui si arriva a 59,6 punti. Come                   
intervento minimo occorre a questo punto effettuare:                            
- separazione solido/liquida (S/L);                                             
- stoccaggio in platea scoperta (5 punti);                                      
- lagunaggio del liquame chiarificato (10 punti);                               
se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' tra 500 e 1.000 m.:              
ai 39,6 punti assegnati con le tecnologie di stabulazione e di                  
rimozione si aggiungono 10 punti per le distanze e si arriva a 49,6             
punti.                                                                          
Come intervento minimo accorre a questo punto effettuare:                       
- separazione S/L;                                                              
- stoccaggio del solido su platea coperta (10 punti);                           
- stoccaggio o liquame chiarificato in vasca a pareti verticali                 
profonda almeno 4 m. (11 punti);                                                
se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' ¹TC+ = ai 39,6 punti             
assegnati non si aggiungono punti per le distanze.                              
Per arrivare a 70 punti e' necessario ricorrere a interventi onerosi:           
- separazione S/L                                                               
- stoccaggio solidi su platea coperta (10 punti)                                
- copertura delle vasche per il liquido (20 punti);                             
mancano pero' ancora 0,4 punti per arrivare ai 70 richiesti. E'                 
inevitabile allora intervenire sul ricovero n. 1, quello che non era            
stato oggetto di modifiche, per introdurre anche qui tipologie di               
stabulazione e di rimozione a basso impatto ambientale. Probabilmente           
pero' conviene di piu' dismettere una sala parto da 10-12 scrofe nel            
ricovero 1 e realizzare una sala parto in piu' per 10-12 scrofe nel             
ricovero 2, dove si adottano TaBIA a piu' atto punteggio.                       
II ipotesi: L'allevamento e' in CE e in ZNV                                     
Condizioni/requisiti                                                            
- ampliamento inferiore al 50% della potenzialita' massima ANTE.                
Questa condizione e' rispettato (45% di aumento);                               
- indisponibilita' di terreno in proprieta', affitto o altro diritto            
reale (3 tonnellate/ettaro);                                                    
- SMISA: riduzione dell'azoto totale apportato ai terreni dei Comuni            
eccedentari;                                                                    
tutela igienico-sanitaria e miglioramento condizioni di                         
benessere/comfort;                                                              
prevenzione della diffusione delle infezioni.                                   
- TaBIA: il punteggio minimo da conseguire e' 60 punti.                         
Se la distanza da altri allevamenti e' >> 1.000 m.:                             
ai 39,6 punti conseguiti per la stabulazione e per la rimozione, si             
aggiungono 20 punti per la distanza e si arriva a 59,6 punti. Per               
conseguire i 0,4 punti che mancano per arrivare a 60 e' sufficiente             
stoccare in vasca a parete verticale anche piccola parte dei liquami            
tal quali, in modo da prendere, per questa piccola frazione, 5 punti.           
Il resto del liquame puo' essere stoccato tal quale in laguna, anche            
se prendera' 0 punti. Perche' la media ponderata tra liquame tal                
quale stoccato in laguna e liquame tal quale stoccato in vasca a                
pareti verticali dia 0,4, occorre che i volumi dei due tipi di                  
contenitori siano almeno quelli risultanti dal seguente calcolo:                
- 4.000 m.3 = volume di liquame tal quale prodotto in 6 mesi;                   
- x m.3 = volume di liquame da stoccare in laguna;                              
- (4.000 - x)m.3 = volume di liquame da stoccare in vasca a parete              
verticale;                                                                      
Œx. 0 punti + (4.000 - x).5 punti© : 4.000 = 0,4 punti                          
risolvendo l'equazione risulta:                                                 
x = 3.680 m.3 (= volume di liquame tal quale stoccabile in laguna);             
4.000 - x = 320 m.3 (= volume di liquame tal quale da stoccare in               
vasca a pareti verticali per ottenere 0,4 punti);                               
se la distanza da altri allevamenti e' tra 500 e 1.000 m.:                      
la distanza conferisce 10 punti. Occorre conseguire altri 10,4 punti.           
Cio' puo' essere ottenuto eseguendo:                                            
- separazione S/L;                                                              
- stoccaggio solido su platea anche scoperta (5 punti);                         
- stoccaggio in laguna del chiarificato (10 punti);                             
se la distanza da altri allevamenti e'                                          
occorre conseguire 20,4 punti, in quanto la distanza non ne                     
conferisce alcuno. Cio' puo' essere ottenuto eseguendo:                         
- separazione S/L;                                                              
- stoccaggio in platea coperta (10 punti);                                      
- aerazione della frazione chiarificata e stoccaggio in vasca a                 
pareti verticali profonda almeno 4 m. (11 punti).                               
III ipotesi: L'allevamento e' in CNE:                                           
Condizioni/requisiti                                                            
- terreno in proprieta' o affitto o altro diritto reale per almeno 4            
anni;                                                                           
- TaBIA: punteggio minimo di 55 punti.                                          
Se la distanza da altri allevamenti e' >> 1.000 m.:                             
ai 39,6 punti conseguiti con la stabulazione e con la rimozione si              
aggiungono i 20 punti previsti per la distanza, per cui la soglia di            
55 punti e' superata e l'allevatore puo' scegliere a piacimento le              
tecnologie di stoccaggio;                                                       
se la distanza e' tra 500 m. e 1.000 m.:                                        
ai 39,6 punti si aggiungono i 10 punti per la distanza, per cui                 
mancano ancora 5,4 punti per arrivare alla soglia di 55 punti.                  
Come intervento minimo si impone lo stoccaggio in vasca a pareti                
verticali di almeno 4 m. di profondita' (6 punti);                              
se la distanza da altri allevamenti e' ¹TC+ = vengono meno i punti              
per la distanza, per cui e' necessario acquisire 15,4 punti. Cio'               
puo' essere ottenuto con i seguenti interventi:                                 
- separazione S/L;                                                              
- stoccaggio solidi in platea anche scoperta (5 punti);                         
- stoccaggio in vasca a pareti verticali profonda almeno 4 m. del               
liquido chiarificato (11 punti).                                                
II Esempio: "Ampliamento derivante da passaggio da riproduzione a               
ciclo aperto a riproduzione a ciclo chiuso, senza aumento (o solo con           
leggero aumento) del numero di scrofe".                                         
In questi casi vengono realizzati nuovi comparti all'ingrasso, per              
cui e' relativamente facile raggiungere i punteggi soglia, dal                  
momento che in questi nuovi comparti si adottano tecnologie avanzate            
dal punto di vista dell'impatto ambientale e il peso vivo in essi               
presenti e' elevato. Cio' "pesa" favorevolmente nel calcolo medio               
ponderato dei punteggi TaBIA.                                                   
Nella Scheda 2 e' riportato un caso reale di ampliamento con                    
passaggio da 600 scrofe a ciclo aperto a 700 scrofe a ciclo chiuso.             
- Il ricovero n. 1 viene dismesso e sostituito da un nuovo ricovero,            
il n. 2, con piu' avanzate tecnologie di stabulazione e di rimozione.           
- Il ricovero n. 3, benche' obsoleto per quanto riguarda la                     
tecnologia di rimozione delle deiezioni, viene mantenuto tal quale              
anche nella situazione POST.                                                    
- Il ricovero n. 4 e' di nuova costruzione e adotta TaBIA ad elevato            
punteggio per la stabulazione e la rimozione.                                   
- Il ricovero n. 5 gia' nella situazione ANTE adotta tecnologie ad              
elevato punteggio per la stabulazione e la rimozione e pertanto viene           
mantenuto tal quale, con leggero ampliamento, nella situazione POST.            
- I ricoveri 6 e 7 sono entrambi di nuova costruzione e adottano                
TaBIA ad elevato punteggio.                                                     
La media ponderata dei punteggi conseguiti nei diversi ricoveri con             
le tecnologie di stabulazione e con quelle di rimozione, e' calcolata           
per la situazione ANTE e per quella POST, utilizzando la formula in             
calce a Tabella 1 della Direttiva. Nella Scheda 2 i vari passaggi del           
calcolo sono esplicitati, ricovero per ricovero.                                
Nella situazione POST si arriva a 37,98 punti.                                  
Per raggiungere il punteggio soglia necessario per avere la                     
cancessione/autorizzazione occorre intervenire sui sistemi di                   
stoccaggio, in maniera diversa a seconda che ci si trovi in CE a CNE,           
in ZV o in ZNV.                                                                 
I ipotesi: L'allevamento e' in CE e in ZV:                                      
Condizioni/requisiti                                                            
- l'ampliamento non deve superare il 50% della potenzialita' massima            
della situazione ANTE.                                                          
Questa condizione non e' rispettata, per cui l'ampliamento non e'               
consentito.                                                                     
II ipotesi: L'allevamento e' in CE e in ZNV:                                    
Condizioni/requisiti                                                            
- divieto di scarico in acque superficiali;                                     
- rapporto peso vivo SAU di almeno 3 t/ha;                                      
- terreno in proprieta' o in affitto per almeno 8 anni;                         
- TaBIA: punteggio minimo di almeno 60 punti.                                   
Se la distanza da altri allevamenti e' >> 1.000 m.:                             
ai 37,98 punti conseguiti con la stabulazione e la rimozione si                 
aggiungono 20 punti per la distanza e si raggiungono cosi' 57,98                
punti. Per conseguire altri 2,02 punti per arrivare a 60, occorre che           
una parte del liquame tal quale venga stoccata in vasca a parete                
verticale, per un volume tale che la media ponderata degli stoccaggi            
dia 2,02 punti.                                                                 
Per calcolare tale volume si puo' procedere con il seguente calcolo:            
- volume di liquame tal quale prodotto in 6 mesi = 9.800 m.3;                   
- x = volume di liquame tal quale da stoccare in laguna (0 punti);              
- 9.800 - x = volume di liquame tal quale da stoccare in vasca a                
pareti verticali;                                                               
Œx  0 punti + (9.800 - x).5 punti© : 9.800 = 2,02 punti                         
Risolvendo l'equazione si ottiene:                                              
x = 5.840 m.3 di liquame tal quale da stoccare in laguna (0 punti);             
9.800 m3 - x = 3.960 m.3, volume di liquame tal quale da stoccare in            
vasca a pareti verticali (2,02 punti);                                          
se la distanza e' tra 500 m. e 1.000 m.:                                        
si aggiungono 10 punti per la distanza ai 37,98 gia' conseguiti con             
la stabulazione e con la rimozione e si arriva a 47,98. Servano altri           
12,02 punti per arrivare alla soglia di 60 punti.                               
Questi possono essere ottenuti eseguendo i seguenti interventi                  
minimi:                                                                         
- separazione S/L;                                                              
- stoccaggio solido in platea scoperta (5 punti);                               
- stoccaggio in laguna del liquido chiarificato (10 punti);                     
se la distanza e'                                                               
non si ottengono punti per la distanza, per cui e' necessario                   
conseguire 22,02 punti con le tecnologie di stoccaggio e di                     
trattamento. Come interventi minimi si potra' eseguire:                         
- separazione S/L;                                                              
- platea coperta per i solidi (10 punti);                                       
- stoccaggio della frazione liquida chiarificata in vasca profonda 5            
m. (12 punti);                                                                  
oppure                                                                          
- aerazione e stoccaggio del liquame chiarificato in vasca fonda 3 m.           
(15 punti).                                                                     
III ipotesi: L'allevamento e' in CNE:                                           
Condizioni/requisiti                                                            
- terreno in proprieta' o in affitto o ad altro diritto reale per               
almeno 4 anni;                                                                  
- TaBIA: punteggio minimo di almeno 55 punti.                                   
Se la distanza da altri allevamenti e' >> 1.000 m.                              
con i 20 punti, attribuiti dalla Tabella delle TaBIA per la distanza,           
si arriva gia' alla soglia di 55 punti, per cui l'allevatore puo'               
scegliere senza problemi la tipologia di stoccaggio preferita;                  
se la distanza da altri allevamenti e' tra 500 e 1.000 m.:                      
con i 10 punti attribuiti per la distanza, si arriva a 47,98 punti.             
Per mettere insieme i 7,02 punti che servono, si potrebbe stoccare il           
liquame tal quale in vasca a pareti verticali profonda 5 m.;                    
se la distanza da altri allevamenti e'                                          
non si acquisiscono punti per la distanza, per cui si dovra' mettere            
insieme 17,02 punti con le tecnologie di stoccaggio e di trattamento.           
Come intervento minimo si puo' pensare a:                                       
- separazione S/L;                                                              
- stoccaggio del solido in platea coperta (10 punti);                           
- stoccaggio del liquido chiarificato in laguna (10 punti).                     
(segue Allegato)                                                                
ALLEGATO III                                                                    
GRIGLIA INFORMATIVA                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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