DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE 9 marzo 1999, n. 1543
Circolare applicativa - Deliberazione Giunta regionale n. 641 dell'11 maggio 1998 "Direttiva inerente i criteri e obiettivi quali-quantitativi per la realizzazione dei nuovi insediamenti zootecnici dediti all'allevamento dei suini e la modifica di quelli esistenti" ***** TABELLE E DISEGNI ALLEGATI SONO DISPONIBILI SOLO SU BOLLETTINO CARTACEO ****
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis) determina:
a) di adottare la circolare applicativa della Direttiva per la
realizzazione dei nuovi insediamenti zootecnici destinati
all'allevamento dei suini e la modifica degli esistenti, approvata
con deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 1998, n. 641,
nella formulazione in allegato che costituisce parte integrante,
sulla base dell'intesa con il Direttore generale Agricoltura che
sottoscrive, per le considerazioni di cui sopra, la circolare stessa;
b) di dare atto che fanno parte integrante della circolare di cui al
precedente punto a) i seguenti allegati tecnici:
1 - un prospetto riassuntivo di riferimento che sintetizza i
requisiti e gli obiettivi quali-quantitativi da raggiungere (Allegato
I), al fine di inquadrare al meglio le condizioni a cui devono
sottostare le tipologie di intervento previste dalla Direttiva 641/98
nelle diverse zone del territorio regionale;
2 - una Guida alla valutazione delle TaBIA (Allegato II), rivolta ai
tecnici progettisti ed agli operatori addetti alle verifiche di
conformita', contenente una dettagliata descrizione delle TaBIA e dei
significati attribuiti ai singoli termini tecnici nonche' alcuni
esempi di applicazione a casi concreti con l'esplicitazione dei
relativi percorsi metodologici;
3 - una griglia informativa di riferimento (Allegato III) volta ad
attivare un flusso informativo dal Comune alla Regione, al fine di
monitorare le modalita' e il grado di applicazione della direttiva e
valutarne nel contempo la congruita' e l'efficacia rispetto alle
scelte di pianificazione effettuate
e che gli stessi sono acquisiti agli atti della Direzione generale
Ambiente;
c) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna la presente determinazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Leopolda Boschetti
CIRCOLARE APPLICATIVA
Criteri ed obiettivi quali-quantitativi di riferimento per la
realizzazione dei nuovi insediamenti zootecnici destinati
all'allevamento dei suini e la modifica degli esistenti
INDICE
1 - Aspetti generali
2 - Ambito di applicazione e procedure edilizie vigenti
2.1 - Ristrutturazioni
2.2 - Ampliamenti
2.3 - Riconversioni/Trasferimenti
2.4 - Nuovi insediamenti
3 - Procedure di valutazione dei progetti di intervento
4 - Modalita' di applicazione e valutazione delle TaBIA
per le diverse tipologie di intervento
5 - Monitoraggio sull'applicazione della direttiva/Esigenze
informative
ALLEGATI:
I - Prospetto riassuntivo di riferimento - Requisiti e obiettivi
quali-quantitativi ex art. 6
II - Guida alla valutazione delle TaBIA
III - Griglia informativa
1) Aspetti generali
In base a quanto previsto dall'art. 10 dalle Norme tecniche di
attuazione del Piano territoriale regionale per il risanamento e la
tutela delle acque - Stralcio per il comparto zootecnico, denominato
in seguito Piano stralcio, di cui alla deliberazione del Consiglio
regionale dell'11 febbraio 1997, n. 570 (Bollettino Ufficiale
regionale n. 75 del 4/6/1998), gli interventi di ristrutturazione,
ampliamento, riconversione e trasferimento di insediamenti zootecnici
dediti all'allevamento dei suini nonche' la realizzazione dei nuovi
insediamenti, sono consentiti soltanto nel rispetto dei criteri e
degli obiettivi quali-quantitativi previsti dalla deliberazione della
Giunta regionale dell'11 maggio 1998, n. 641 (Bollettino Ufficiale
regionale n. 75 del 4/6/1998). A seconda del grado di vulnerabilita'
delle zone interessate dallo spandimento dei liquami e della
classificazione del comune dove e' ubicato l'allevamento, detto piano
prevede obbligatoriamente l'adozione di Tecnologie a Basso Impatto
Ambientale (TaBIA) ed il conseguimento di Sostanziali Miglioramenti
Igienico-Sanitari ed Ambientali (SMISA).
La direttiva in argomento si fonda sui seguenti presupposti
fondamentali:
- l'applicazione delle TaBIA e' stata disciplinata definendo in
direttiva l'elenco delle tecnologie oggi disponibili (Tabella 1 della
delibera Giunta regionale 641/98), associando ad ognuna un punteggio
numerico differenziato e progressivamente crescente in ragione di un
impatto ambientale progressivamente decrescente. La condizione
prevista per realizzare gli interventi e' stata quella di prevedere
il raggiungimento di un determinato punteggio totale, diverso a
seconda del tipo di intervento: piu' basso per le ristrutturazioni,
intermedio per le riconversioni e gli ampliamenti, massimo per i
trasferimenti e i nuovi allevamenti.
Riguardo alla predetta Tabella 1 si segnala la presenza di un mero
errore materiale alla voce 1.10 relativa al Tipo di stabulazione: la
parola grigliato e' sostituita dalla parola fessurato altrimenti non
appare giustificato il diverso punteggio attribuito alla voce 1.11
che risulterebbe identica alla precedente. Pertanto la stesura
corretta risulta essere la seguente:
"1.10 A terra in box multipli con pavimento interno parzialmente
fessurato (almeno 0,5-1,0 metri di larghezza) con corsia esterna
fessurata 15";
- il conseguimento degli SMISA, previsti per i comuni eccedentari
nelle zone vulnerabili e in quelli non vulnerabili, qualora gli
allevamenti ubicati in queste ultime zone non dispongano (in
proprieta', in affitto o altro diritto reale) di terreno sufficiente
per lo spandimento dei liquami prodotti per un periodo di 8 anni, e'
stato disciplinato condizionando gli interventi al raggiungimento, in
termini qualitativi, di benefici igienico-sanitari (tutela
igienico-sanitaria, benessere/comfort degli animali, prevenzione
delle infezioni) ed ambientali (riduzione del quantitativo totale di
azoto apportato ai terreni nei comuni eccedentari).
Sotto il profilo quantitativo si e' ritenuto opportuno fare
riferimento anche in questo caso al conseguimento di un determinato
punteggio in termini di TaBIA, in quanto sul piano operativo una
significativa riduzione dell'impatto ambientale complessivamente
inteso, puo' essere conseguita anche con l'adozione di sistemi,
tecnologie e misure tendenti a contenere gli effetti negativi indotti
sull'ambiente dall'attivita' di allevamento.
Al fine di inquadrare al meglio le condizioni a cui devono sottostare
le tipologie di intervento previste dalla direttiva nelle diverse
zone del territorio regionale, in allegato alla presente circolare
(Allegato I) viene riportato un prospetto riassuntivo di riferimento
che sintetizza i requisiti e gli obiettivi quali-quantitativi da
raggiungere, secondo quanto previsto dall'art. 6 della direttiva
medesima.
Nella predisposizione dei progetti di intervento sara' cura del
titolare e del progettista individuare preliminarmente la
collocazione corretta dell'allevamento oggetto dell'intervento
all'interno di una delle cinque casistiche previste dal citato art.
10 delle Norme tecniche del Piano stralcio, ossia:
- comune eccedentario in zona vulnerabile (rif. comma 1);
- comune non eccedentario in zona vulnerabile (rif. comma 2 bis);
- comune eccedentario in zona non vulnerabile senza disponibilita' di
terreno in proprieta', in affitto o altro diritto reale in ragione di
3 tonnellate di peso vivo/ettaro per un periodo di 8 anni (rif. comma
2, lett. b);
- comune eccedentario in zona non vulnerabile con disponibilita' di
terreno in proprieta', in affitto o altro diritto reale in ragione di
3 tonnellate di peso vivo/ettaro per un periodo di 8 anni (rif. comma
2, lett. a);
- comune non eccedentario in zona non vulnerabile (rif. comma 2 bis).
Sulla base della predetta collocazione verranno individuati
all'interno dell'art. 6 della Direttiva 641/98 i requisiti
prestazionali da raggiungere a seconda della tipologia di intervento
che si intende realizzare.
Per quanto riguarda la documentazione di supporto, si e' ritenuto
opportuno diversificare la tipologia di documenti da richiedere in
relazione alla consistenza degli allevamenti: come soglia di
riferimento e' stata individuata quella di 2.000 capi suini
equivalenti (c.s.e.):
- per allevamenti di consistenza superiore a 2.000 c.s.e. e' stata
prevista la predisposizione di uno specifico Studio di Idoneita'
Igienico-Sanitaria ed Ambientale (SIAS) che evidenzi la situazione di
pre e post-intervento, i cui elementi informativi minimi sono stati
definiti in direttiva attraverso l'Allegato I, nonche' la redazione
di una Relazione dei benefici conseguibili mediante l'intervento
proposto;
- per allevamenti di consistenza fino a 2.000 c.s.e. la
documentazione di supporto e' costituita da un'unica Relazione
tecnica, il cui schema-tipo e stato definito in direttiva con
l'Allegato II, attraverso la quale, comunque, deve essere
rappresentata e messa a confronto la situazione prima e dopo
l'intervento.
Ai fini di una corretta interpretazione degli artt. 3 e 4 della
Direttiva 641/98 si precisa che la documentazione di cui sopra e'
richiesta a prescindere che l'intervento proposto preveda o meno il
conseguimento dei SMISA in quanto funzionale al processo di
valutazione. Il contenuto della stessa, infatti, mettendo a confronto
la situazione ante e post-intervento consente di valutare in termini
oggettivi e con cognizione di causa il peso e l'efficacia delle
soluzioni proposte nel contesto complessivo dell'allevamento.
In forza dei compiti propri dei Comuni in materia di gestione ed uso
del territorio mediante gli strumenti urbanistici ed i regolamenti
edilizi, la verifica dei progetti di intervento disciplinati dalla
direttiva Giunta regionale 641/98 e' stata demandata al Comune
territorialmente competente nell'ambito delle procedure connesse al
rilascio dei provvedimenti di concessione o autorizzazione edilizia.
Acquisita l'intesa della Direzione Programmazione e Pianificazione
urbanistica e della Direzione Sanita', con la presente circolare,
anche in riferimento ai contenuti innovativi presenti in direttiva
circa i requisiti prestazionali richiesti ed i criteri di valutazione
delle TaBIA e degli SMISA, s'intende fornire alcuni indirizzi
interpretativi ed indicazioni operative per assicurare uniformita' ed
omogeneita' di applicazioni delle disposizioni in essa contenute. Al
riguardo vengono presi in considerazione i seguenti aspetti:
- l'effettivo ambito di applicazione in relazione alle procedure
edilizie vigenti;
- le procedure operative di valutazione dei progetti di intervento;
- le modalita' di applicazione e valutazione delle TaBIA e degli
SMISA alle diverse tipologie di intervento;
- le esigenze informative per monitorare l'applicazione della
direttiva.
2) Ambito di applicazione e procedure edilizie vigenti
Gli interventi di modifica degli insediamenti zootecnici dediti agli
allevamenti di suini cosi' come qualificati e definiti dalla
Direttiva 641/98, denominata in seguito Direttiva TaBIA, sono:
Ristrutturazione - Ampliamento - Riconversione - Trasferimento; tali
interventi non trovano sempre immediato riscontro con i tipi di
intervento previsti dalla Legge 457/78 e dalla L.R. 47/78. Inoltre in
merito alla diverse procedure previste dalle norme edilizie vigenti
questi ultimi potrebbero essere assoggettati non solo a concessione o
autorizzazione edilizia, ma anche ad asseverazione (ai sensi
dell'art. 26 della Legge 47/85) o a denuncia di inizio attivita' -
DIA (ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della Legge 493/93 cosi' come
sostituito dal comma 60, art. 2, della Legge 662/96).
Questo aspetto e' da tenere presente in quanto in sede di direttiva
per caratterizzare i tipi di intervento si fa riferimento al seguente
criterio fondamentale: intervento di modifica delle strutture
edilizie esistenti soggetto al rilascio di concessione o
autorizzazione edilizia (art. 2 della delibera di Giunta regionale
dell'11 maggio 1998, n. 641). In tal caso spetta al Comune
territorialmente competente verificare la congruita' del progetto di
intervento ai criteri ed ai requisiti previsti dalla direttiva. In
altri termini l'ambito di applicazione della stessa e' delimitato e
associato alle procedure di concessione edilizia o di autorizzazione
edilizia, se previste e applicabili per l'intervento proposto.
Come criterio specifico per distinguere i tipi di intervento (cosi'
come definiti dalla Direttiva 641/98) in termini per cosi' dire di
rilevanza si e' preso a riferimento l'aumento o meno della
potenzialita' massima di allevamento; tale grandezza e' determinata
dal rapporto fra la superficie utile di allevamento complessiva (SUA)
e la superficie unitaria (metri quadri per capo) caratteristica di
ogni categoria animale, classe dimensionale e tipologia di
stabulazione.
Ai fini del calcolo della potenzialita' massima di allevamento e
della SUA si rimanda alle disposizioni e alle indicazioni riportate
nella circolare 2645/96, applicativa della L.R. 50/95. In questo
ambito e' comunque opportuno evidenziare che la SUA si riferisce alle
superfici di calpesti'o, a meno della corsia di alimentazione e di
servizio, delle eventuali zone di stazionamento temporaneo e dei box
stabilmente non utilizzati nonche' dei muri interni e perimetrali.
Tenuto quindi conto che le norme vigenti in campo urbanistico e
edilizio prevedono procedure diversificate (concessione edilizia,
autorizzazione edilizia, asseverazione ai sensi dell'art. 26 della
Legge 47/85, denuncia di inizio attivita' ai sensi del comma 7
dell'art. 4 della Legge 493/93, cosi' come sostituito dal comma 60,
art. 2, della Legge 662/96), in funzione dei diversi tipi di
interventi (cosi' come definiti dalla Legge 457/78 e dalla L.R.
47/78), si rende necessario formulare alcuni indirizzi interpretativi
circa l'effettivo ambito di applicazione della direttiva TaBIA in
relazione ai predetti interventi, cosi' come qualificati dalla
direttiva medesima.
2.1 - Ristrutturazioni
Nel caso degli allevamenti suini gli interventi di ristrutturazione
per essere tali devono rispondere al vincolo specifico previsto dalla
direttiva TaBIA: non devono determinare aumento della potenzialita'
massima di allevamento e quindi, come evidenziato in precedenza,
della SUA complessiva. In questo ambito occorre tenere presente che
gli allevamenti in questione, di norma, sono strutturati come un
complesso di opere e strutture edilizie nelle quali sono
riconoscibili uno o piu' ricoveri destinati agli animali, anche
distinti gli uni dagli altri, strutture adibite ad attivita' di
servizio connesse con l'allevamento, opere ed impianti tecnologici
interni ed esterni ai ricoveri per la raccolta, il trasporto e il
trattamento/stoccaggio degli effluenti nonche' per l'alimentazione
degli animali.
In tale contesto devono ovviamente essere ricomprese anche le
ristrutturazioni per la realizzazione di strutture destinate, in modo
specifico ed esclusivo, al temporaneo ricovero dei suini introdotti.
In forza di quanto previsto dall'art. 2 della Direttiva TaBIA, quando
l'allevamento presenta piu' strutture (ricoveri), con l'intervento di
ristrutturazione la potenzialita' di ciascun ricovero potra' variare
anche in aumento ma, in questo caso, dovra' diminuire quella di
qualche altro ricovero, in modo che la potenzialita' massima
complessiva dell'allevamento nel suo insieme non subisca variazioni
in aumento. Conseguentemente a questo l'intervento puo' anche
prevedere la costruzione ex novo di un ricovero in un allevamento
esistente, purche' lo stesso vada a sostituirne un altro che dovra'
essere pertanto demolito o dismesso oppure riconvertito (per esempio
ad attivita' di servizio come magazzino, deposito attrezzi, ecc.).
Nella pratica sono abbastanza ricorrenti anche casi in cui vengono
proposti interventi di ristrutturazione che interessano insediamenti
ubicati in siti diversi di uno stesso comune ma appartenenti allo
stesso allevamento inteso come unita' produttiva giuridicamente
definita. In questi casi qualora l'allevamento sia assoggettato ad
un'unica autorizzazione allo scarico ai sensi della L.R. 50/95, la
costruzione di un nuovo ricovero nell'insediamento A che ne
sostituisca un altro che viene dismesso/demolito/riconvertito a
diversa attivita' nell'insediamento B, puo' essere ancora qualificata
come ristrutturazione ai sensi dell'art. 2 della Direttiva TaBIA. Nel
caso detta condizione non si verifichi, oppure i due insediamenti
dello stesso allevamento siano ubicati in comuni diversi, ogni
insediamento deve essere considerato come unita' produttiva a se'
stante, quindi la realizzazione di un nuovo ricovero non si
configurera' come ristrutturazione bensi' come ampliamento.
Possono rientrare nella tipologia suddetta gli allevamenti che
effettuano la riproduzione in un sito e l'accrescimento/ingrasso in
un altro sito, situato nello stesso comune.
Per le modalita' di intervento appena descritte dovendosi prevedere,
in funzione delle opere edilizie previste, l'attivazione di procedure
edilizie quali la concessione o l'autorizzazione edilizia, il
progetto di intervento dovra' essere necessariamente soggetto alla
verifica di conformita' di cui all'art. 5 della direttiva TaBIA.
Nel caso in cui, a fronte delle specificita' e delle peculiarita' che
caratterizzano le modalita' di conduzione degli allevamenti suini, si
presentino situazioni che prevedano opere edilizie di modifica di
modesta entita', ai fini della loro valutazione, si dovra' fare
riferimento alle opere che si intendono effettivamente realizzare ed
alle relative procedure edilizie previste per queste dalle norme
vigenti, che potranno essere diverse dalla concessione o dalla
autorizzazione edilizia.
Al riguardo si richiama l'attenzione sulle procedure di asseverazione
(ai sensi dell'art. 26 della Legge 47/85), e di denuncia di inizio di
attivita' (ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della Legge 493/93, cosi'
come sostituito dal comma 60, art. 2, della Legge 662/96).
Rientrano tra queste i seguenti interventi:
1) Interventi che incidono esclusivamente sulle opere interne. Nelle
strutture di allevamento dei suini gli interventi riconducibili a
questa fattispecie possono ad esempio essere quelli che prevedono la
diversa ripartizione interna in box, oppure il passaggio dal
pavimento pieno a pavimento fessurato. In quest'ultimo caso si
determina oggettivamente un aumento (di qualche punto percentuale)
della potenzialita' massima di allevamento in quanto la superficie
unitaria (metri quadri per capo) su fessurato si riduce con
conseguente aumento del numero di capi a parita' di superficie utile
di allevamento (SUA).
2) Interventi riconducibili ad opere di manutenzione straordinaria
(ai sensi dell'art. 31, lett. b della Legge 457/78 e dell'art. 43
della L.R. 47/78). Per le strutture edilizie degli insediamenti
zootecnici, detti interventi possono essere associati alle opere
necessarie al rinnovamento degli impianti, a quelle finalizzate
all'adeguamento tecnologico nonche' a quelle per la sostituzione di
parti fatiscenti degli edifici.
A fronte delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge 662/96,
nell'ottica di una ulteriore semplificazione amministrativa, le
categorie di opere suddette sono rispettivamente subordinate alla
asseverazione e a denuncia inizio attivita'. Tali procedure
implicano:
- nel primo caso, che il proprietario dell'unita' immobiliare,
contestualmente all'inizio dei lavori, presenti una relazione, a
firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri
le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle
norme igieniche-sanitarie vigenti;
- nel secondo caso, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei
lavori, che l'interessato presenti la denuncia di inizio
dell'attivita' accompagnata da una dettagliata relazione a firma di
un professionista abilitato, nonche' dagli opportuni elaborati
progettuali che asseveri la conformita' delle opere da realizzare
agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti
edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie.
Per gli interventi di cui sopra, pertanto, qualora non sia richiesta
la concessione o l'autorizzazione edilizia bensi' rientrino nella
procedura di DIA e/o asseverazione ne consegue la non applicabilita'
della direttiva TaBIA.
Le stesse considerazioni valgono anche per gli interventi di
manutenzione ordinaria (di cui all'art. 31, lett. a della Legge
457/78 e dell'art. 42 della L.R. 47/78) i quali non richiedono
l'attivazione di procedure edilizie. Nel caso degli insediamenti
zootecnici al di la' delle mere operazioni di manutenzione (pulitura,
riparazione, ecc.) delle strutture adibite ad allevamento tali
interventi comprendono di norma quelle necessarie ad integrare e
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Questo percorso appare coerente in quanto queste modalita' di
intervento non alterano in maniera significativa le strutture
edilizie esistenti oltre a non comportare modifiche della sagoma, ne'
aumento della superficie utile complessiva di allevamento (SUA).
In questi casi comunque qualora tali interventi determinino
variazioni delle condizioni e delle caratteristiche
quali-quantitative dello scarico, il titolare dell'allevamento e'
tenuto a chiedere nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto
previsto dalla L.R. 50/95.
Si raccomanda comunque di evitare, anche nel caso degli allevamenti
suini, un uso artificioso nello stesso insediamento di ripetuti
interventi riconducibili alle opere interne che possono portare di
fatto a ristrutturazioni edilizie cosiddette pesanti. In tal caso e'
opportuno che le Amministrazioni comunali, per il comparto degli
allevamenti suini, eseguano le necessarie verifiche al fine di
scoraggiare e bloccare detti comportamenti tra l'altro vietati anche
dal comma 4 dell'art. 42 della delibera di Giunta regionale del
28/2/1995, n. 477 (Regolamento edilizio tipo).
2.2 - Ampliamenti
Con la direttiva TaBIA il criterio che individua l'intervento di
ampliamento e' quello dell'aumento della potenzialita' massima di
allevamento. Poiche' detta grandezza, come evidenziato al precedente
punto 2.1, e' direttamente connessa all'aumento della SUA,
quest'ultima dovra' essere il parametro utilizzato per valutare la
coerenza dell'intervento proposto.
Resta inteso che non rientrano nella fattispecie dell'ampliamento gli
aumenti di potenzialita' realizzati nei singoli ricoveri, se ed in
quanto gli stessi sono qualificabili ai sensi di quanto evidenziato
al precedente punto 2.1 come ristrutturazioni, in particolare quelli
di modesta entita' riconducibili ad interventi eseguiti
esclusivamente come opere interne (diversa ripartizione interna dei
box e passaggio da pavimento pieno a pavimento fessurato).
Nell'ambito degli allevamenti suini, tenuto conto che l'art. 10 delle
Norme tecniche di attuazione del Piano stralcio consente incrementi
dei capi allevati, a seconda dei casi, dell'ordine del 50%, del 30% e
20%, tali interventi per caratteristiche ed ampiezza potranno
assumere nel contesto dell'allevamento una forte rilevanza, anche a
fronte della necessita' di garantire il rientro economico complessivo
dell'operazione.
In forza delle considerazioni suddette e delle prestazioni da
raggiungere in termini di punteggio TaBIA e di SMISA, stante le
tecnologie disponibili, le opzioni e le alternative possibili possono
essere diverse ed in linea generale, a titolo indicativo, si possono
prevedere come di seguito indicato:
- interventi volti a dismettere i ricoveri piu' obsoleti dotati di
tecnologie di vecchia concezione;
- realizzazione di nuovi ricoveri concepiti secondo le moderne
tecniche di allevamento per conseguire punteggi piu' elevati, con
indubbi vantaggi anche in termini di media ponderata dei punteggi
parziali ottenuti nei diversi ricoveri;
- interventi sulla linea di trattamento/stoccaggio volti ad esempio
alla introduzione di separatori solido/liquido, alla copertura delle
platee di stoccaggio dei solidi e/o delle vasche di raccolta dei
liquami chiarificati nonche' all'utilizzo di vasche piu' profonde;
- interventi per la realizzazione di strutture per il ricovero
temporaneo di suini introdotti prima della loro immissione nei
reparti di allevamento.
Sono riconducibili alla predetta situazione ad esempio, ampliamenti
del parco scrofe in allevamenti a ciclo aperto per la produzione di
suinetti, ampliamento connesso al passaggio da riproduzione a cielo
aperto a ciclo chiuso, ecc.
Per interventi di queste caratteristiche non vi e' dubbio che debbano
attivarsi procedure di concessione e/o autorizzazione edilizia: i
relativi progetti di intervento dovranno essere pertanto assoggettati
alle procedure di verifica di conformita' ai sensi della direttiva
TaBIA.
2.3 - Riconversioni e trasferimenti
Ai fini degli insediamenti zootecnici le definizioni alle quali
occorre fare riferimento non possono che essere quelle riportate
nella Direttiva 641/98:
- per riconversione s'intende il cambio di utilizzazione dei ricoveri
con passaggio all'allevamento del suino da un'altra specie utilizzata
per fini zootecnici. Per valutare l'entita' del possibile ampliamento
della potenzialita' massima di allevamento che ne puo' scaturire,
occorre mettere a confronto i quantitativi di azoto espressi in Kg x
t. di peso vivo della specie sostituita con quelli prodotti dai suini
in condizione di post-intervento;
- per trasferimento s'intende lo spostamento permanente di capi suini
da un sito di allevamento che viene ridotto di potenzialita' o
dismesso o riconvertito, ad un altro sito di allevamento che viene
ampliato di potenzialita', riconvertito o realizzato ex novo.
Nel caso gli interventi di riconversione siano accompagnati oltre che
da un incremento del quantitativo di azoto legato all'introduzione
della specie suina anche da modifiche sostanziali delle strutture
edilizie (costruzione e/o rifacimento di ricoveri, costruzione e/o
adeguamento di impianti, ecc.) con aumento effettivo della SUA e
quindi della potenzialita' massima di allevamento, il progetto di
intervento essendo soggetto alle procedure di concessione e/o
autorizzazione edilizia sara' assoggettato necessariamente alla
verifica di conformita' prevista dalla direttiva TaBIA.
La situazione nella pratica corrente appare piu' articolata nei casi
in cui la riconversione richieda interventi che per loro natura non
necessitano di una procedura edilizia di concessione, autorizzazione
ovvero siano soggetti a DIA o ad asseverazione delle opere da
eseguire. In questo caso si tratta di interventi che o non richiedono
affatto modifiche di carattere edilizio ovvero potrebbero richiederne
in maniera molto modesta in termini di opere interne o di
attrezzature.
Sono riconducibili a questa fattispecie, ad esempio, il passaggio da
bovini da carne in box fessurato a suini all'ingrasso su fessurato;
ai fini della direttiva TaBIA, infatti, si tratta di una
riconversione a tutti gli effetti che determina significative
interazioni con l'ambiente circostante con conseguenze sotto il
profilo della sanita' animale rispetto alla situazione di
pre-intervento in quanto viene introdotta in tutto o in parte una
nuova specie animale.
A fronte di quanto previsto dall'art. 10 della deliberazione del
Consiglio regionale 570/97 in questi casi l'applicazione della
direttiva TaBIA rimane obbligatoria pur in assenza di una procedura
di concessione o autorizzazione edilizia. Non puo' costituire
infatti, motivo di esclusione la DIA o l'asseverazione in quanto
assume prevalenza non tanto la categoria delle opere da realizzare
bensi' il cambio della specie animale allevata.
Le considerazioni suddette relative ad alcune tipologie di
riconversioni valgano anche per i trasferimenti, in particolare nel
caso in cui l'insediamento venga trasferito in un nuovo sito che
dispone gia' delle strutture edilizie necessarie le quali potrebbero
non richiedere significativi interventi di adeguamento.
Riguardo agli interventi di riconversione e trasferimento appena
descritti, pertanto, si ritiene di dover formulare i seguenti criteri
di riferimento:
- rimane comunque l'obbligo di applicare la Direttiva TaBIA agli
interventi che non siano assoggettati alle procedure di concessione o
autorizzazione edilizia bensi' a quelle di DIA o di asseverazione,
secondo le disposizione in essa contenute;
- in questi casi il Comune non essendo tenuto ad attivare alcun
procedimento amministrativo, salvo le verifiche di conformita'
documentali e quelle eventuali in corso d'opera, il rispetto della
Direttiva TaBIA in termini di rispondenza ai requisiti ed agli
obiettivi quali-quantitativi dovra' risultare dall'asseverazione di
conformita' da eseguirsi da parte del tecnico progettista abilitato.
L'asseverazione oltre ad esplicitare i criteri di valutazione
adottati dovra' essere accompagnata dalla specifica documentazione
prevista dalla direttiva stessa.
Inoltre in sede di collaudo finale sara' cura del progettista
abilitato attestare la conformita' al progetto presentato delle opere
realizzate per raggiungere i livelli prestazionali previsti dalla
Direttiva TaBIA;
- analogamente la Direttiva TaBIA trova applicazione per quelle
situazioni in cui l'intervento di riconversione o trasferimento non
richieda alcuna procedura edilizia anche di tipo semplificato.
In questo caso la rispondenza ai requisiti ed agli obiettivi
quali-quantitativi dovra' risultare dalla certificazione a firma del
tecnico abilitato, di cui all'art. 4 della Direttiva TaBIA. Prima
dell'avvio dell'attivita' detta certificazione, accompagnata dalla
specifica documentazione, sara' trasmessa al Settore Urbanistica del
Comune territorialmente competente ai fini delle eventuali verifiche
documentali e di conformita' alle norme urbanistico-edilizie. In
ambito comunale tali pratiche seguiranno il medesimo iter
amministrativo di quelle indicate al punto precedente.
Le considerazioni fin qui espresse non incidano sui requisiti
prestazionali richiesti per le diverse tipologie di interventi
rispetto alle caratteristiche delle aree e delle zone dove sono
ubicati gli allevamenti (comuni eccedentari/comuni non eccedentari,
zone vulnerabili/zone non vulnerabili): i predetti requisiti
rimangono disciplinati dall'art. 6 della Direttiva 641/98.
In questo ambito le riconversioni che comportano aumento della
potenzialita' massima di allevamento sono equiparati agli
ampliamenti, quelle che non determinano incrementi della
potenzialita' sono assimilabili alle ristrutturazioni.
Parimenti i trasferimenti che prevedono lo spostamento in toto
dell'insediamento in un nuovo sito dove vengono realizzate ex novo
tutte le strutture, di fatto, vengono equiparati ai nuovi
allevamenti.
La situazione nella pratica corrente appare piu' articolata qualora
l'insediamento viene trasferito totalmente o in parte in un nuovo
sito dove gia' esiste un altro insediamento inserito nel medesimo
allevamento in quanto appartenente allo stesso titolare ed al quale
sia stato rilasciato un unico provvedimento di autorizzazione allo
scarico, ai sensi della L.R. 50/95:
- nel caso l'ampliamento che viene a determinarsi nell'insediamento
di arrivo non sia compensato da un'analoga diminuzione
nell'insediamento di partenza i requisiti prestazionali (punteggi
TaBIA) vanno calcolati sia sulla parte di nuova costruzione che su
quella esistente;
- nel caso l'ampliamento nell'insediamento di arrivo sia compensato
da un decremento analogo nell'insediamento di partenza, si ritiene
che il punteggio TaBIA da conseguire possa essere calcolato soltanto
per la parte trasferita. Cio' in accordo con il criterio adottato in
direttiva per le ristrutturazioni e le riconversioni secondo il quale
in assenza di ampliamento il requisito prestazionale e' da intendersi
riferito ai soli ricoveri oggetto dell'intervento: nel caso in
questione, infatti, non si determina incremento della potenzialita'
massima di allevamento.
Ai fini dell'applicazione della direttiva TaBIA rispetto alla
tipologia degli interventi richiamati nei precedenti punti,
particolare importanza possono assumere le situazioni che prevedono
l'utilizzo di insediamenti o ricoveri da diversi anni inattivi per i
quali non e' stata formalizzata la cessazione di attivita'. In questi
casi si pone l'esigenza di avere a riferimento un criterio per
stabilire la continuita' di esercizio del diritto da parte del
titolare. Tale criterio e' da ricercarsi nella permanenza e nella
validita' dell'iscrizione al registro/archivio della Camera di
Commercio che certifica lo stato giuridico dell'azienda: ai nostri
fini, in caso affermativo, si puo' ritenere che il riutilizzo dei
vecchi ricoveri da parte del medesimo titolare non si configuri come
nuovo allevamento.
Le indicazioni contenute nei punti 2.1, 2.2, 2, 2.3 si intendono
riferite esclusivamente alla applicazione della Direttiva TaBIA per i
legami che la stessa determina con le procedure edilizie vigenti: le
procedure da attivarsi prima dell'inizio dei lavori presso il Comune
(concessione/autorizzazione/denuncia inizio attivita'/asseverazione),
a seconda del tipo di intervento, sono quelle definite dalle norme
statali e regionali vigenti in materia.
2.4 - Nuovi insediamenti
Per nuovo insediamento deve intendersi l'insieme delle strutture per
l'allevamento del suino - ricoveri, locali di servizio, impianti
tecnologici - che, sulla base di uno specifico progetto, vengono
realizzati ex novo in un determinato sito. L'applicazione dei
requisiti e degli obiettivi quali-quantitativi della direttiva TaBIA
si intendono applicati su tutti i ricoveri previsti in progetto.
3) Procedure di valutazione dei progetti di intervento
L'articolo 5 della Direttiva TaBIA prevede che ai fini della
valutazione dello Studio di Idoneita' Ambientale e Igienico-Sanitario
o della Relazione tecnica il Comune si avvale delle strutture delle
Sezioni provinciali - ARPA e di quelle del Dipartimento di
prevenzione dell'Azienda Unita' sanitaria locale, territorialmente
competenti.
Le predette funzioni rientrano nell'ambito delle attivita' di
supporto tecnico agli Enti locali (Comuni e Province) per il rilascio
delle autorizzazioni in materia ambientale, gia' attribuite ad ARPA
ai sensi dell'art. 5 della L.R. 44/95.
Tenuto conto della rilevanza sia ambientale che igienico-sanitaria
delle procedure di valutazione suddette, le stesse dovranno essere
esercitate in maniera integrata con i Dipartimenti di prevenzione
delle Aziende Unita' sanitarie locali, cosi' come previsto dall'art.
17 della citata L.R. 44/95.
Tale integrazione e' da espletarsi soprattutto riguardo alla
competenze delle strutture veterinarie dei Dipartimenti di
prevenzione, per quanto attiene i risvolti che i requisiti
prestazionali previsti dalla direttiva in argomento rivestono sul
versante della sanita' animale e dell'igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche.
Tenuto conto che la verifica di conformita' rientra nell'ambito del
procedimento amministrativo connesso con il rilascio del
provvedimento di concessione e/o autorizzazione edilizia, le
modalita' e le procedure specifiche da seguire dovranno essere
definite dall'ufficio comunale alla quale e' demandata la
responsabilita' del provvedimento in stretto raccordo con le
strutture preposte alla valutazione dei progetti di intervento, nel
rispetto dei criteri fissati dalla Legge 241/92 in materia di
procedimento amministrativo.
Nel definire detto percorso procedurale occorre tenere presente che
la verifica di conformita' deve comprendere anche l'accertamento
delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico ai
sensi della L.R. 50/95, pertanto dovranno prevedersi i necessari
raccordi con le strutture delle Province deputate alla svolgimento
delle funzioni autorizzative.
Al riguardo si ritiene che dette modalita' possano essere ricondotte
per quanto possibile a quelle in essere, gia' ampiamente consolidate
nella maggior parte delle realta', per la valutazione dei progetti di
costruzione/ristrutturazione edilizia, in particolare quelle legate
ai nuovi insediamenti produttivi denominate comunemente procedure
NIP.
In questo ambito, infatti, tali progetti rientrano fra quelli
caratterizzati da significative interazioni con l'ambiente di cui
alla deliberazione di Giunta regionale n. 477 del 12 febbraio 1995,
per i quali e' previsto l'esame preventivo sotto il profilo sanitario
ed igienico-ambientale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 33/90 in
materia di regolamenti edilizi comunali.
Resta ferma, in sede locale, la possibilita' quando vi sia effettiva
necessita' e ricorrano particolari esigenze, quali la numerosita' dei
progetti da valutare e la specificita' del comparto, di definire
eventualmente procedure di valutazione ad hoc diverse dalle
precedenti.
In tal caso si richiama l'attenzione degli Enti e delle strutture in
indirizzo sulla necessita' di mantenere comunque su area vasta
(livello provinciale) modalita' e procedure di valutazione uniformi,
evitando procedure diversificate per singolo Comune, a garanzia delle
piu' elementari esigenze di omogeneita' nell'azione amministrativa.
Le procedure di valutazione da eseguirsi da parte dell'ARPA e del
Dipartimento di prevenzione pur richiedendo professionalita' con
conoscenze specifiche del settore, raccordi sistematici con i tecnici
progettisti, approfondimenti particolari anche in forza del carattere
innovativo dei requisiti prestazionali previsti ai quali i progetti
devono rispondere, non dovrebbero, di norma, determinare
appesantimenti e/o ritardi nello svolgimento del normale procedimento
amministrativo per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni
edilizie: la ricerca di strumenti, forme e sedi appropriate per un
esercizio coordinato ed integrato delle suddette attivita' di
valutazione deve costituire per i soggetti coinvolti il presupposto
fondamentale per evitare disfunzioni e sovrapposizioni nell'attivita'
tecnico-amministrativa.
Per quanto attiene gli interventi richiamati al precedente punto 2.3,
nell'ambito delle riconversioni e trasferimenti, soggetti alle
procedure di DIA e/o asseverazione per i quali il rispetto della
direttiva TaBIA viene asseverato dal progettista abilitato in sede di
progetto e certificato mediante il collaudo finale, il Comune
provvedera' a trasmettere ad ARPA, ai fini dell'espletamento delle
operazioni di controllo, la documentazione tecnico-amministrativa
relativa alle due fasi sopra richiamate. In questo ambito si richiama
l'attenzione delle strutture in indirizzo sulla opportunita' di
eseguire controlli a campione.
4) Modalita' di applicazione e valutazione delle TaBIA alle diverse
tipologie di intervento
Al fine di rendere piu' agevole la predisposizione dei progetti di
intervento per conseguire i requisiti prestazionali previsti
dall'art. 6 della Direttiva 641/98, nonche' facilitare l'attivita' di
valutazione, si e' ritenuto opportuno predisporre una "Guida alla
valutazione delle TaBIA", contenente indicazioni metodologiche
rivolte ai progettisti e agli operatori addetti alle verifiche di
conformita' che mirano, per quanto possibile, ad uniformare ed
omogeneizzare l'approccio alle tematiche ed alle problematiche poste
dalla direttiva in questione.
Tale guida, elaborata per conto della Regione Emilia-Romagna dal
Centro ricerche produzioni animali di Reggio Emilia, allegata alla
presente circolare (Allegato II), e' costituito da due parti:
- nella prima parte viene eseguita una dettagliata descrizione delle
TaBIA riportate in Tabella 1 della Direttiva 641/98 e dei significati
attribuiti ai principali termini tecnici, prendendo in considerazione
separatamente:
- le tipologie di stabulazione con le relative schematizzazioni
grafiche;
- le tipologie di rimozione delle deiezioni;
- i sistemi di stoccaggio dei liquami.
Parimenti rispetto ad ogni tipologia presa in considerazione vengono
evidenziati gli usi prevalenti nonche' i vantaggi e svantaggi che ne
derivano in relazione ai diversi punteggi attribuiti dalla direttiva.
Anche a fronte delle indicazioni contenute nella presente guida si
ritiene che le TaBIA indicate siano da considerarsi esaustive e
rappresentative delle tecnologie oggi disponibili per la pratica
corrente di allevamento delle quali sono state prodotte adeguate
evidenze sperimentali di affidabilita' ed efficacia. Il ricorso a
tecniche e misure diverse da quelle riportate in Tabella 1, cosi'
come previsto dall'art. 3 della direttiva, deve essere supportato da
adeguata documentazione che ne comprovi l'efficacia; la loro
valutazione comunque e' demandata caso per caso in sede di verifica
di conformita' del progetto di intervento;
- nella seconda parte, per ogni tipologia di intervento prevista in
direttiva, vengono descritti in maniera dettagliata alcuni esempi di
applicazione a casi concreti, evidenziando i relativi percorsi
metodologici. La descrizione adottata consente di valutare le diverse
opzioni possibili per conseguire i requisiti prestazionali richiesti
in relazione alle caratteristiche delle aree: zone vulnerabili/zone
non vulnerabili - comune eccedentario/comune non eccedentario.
Gli esempi analizzati non vogliono certo essere esaustivi della
casistica che si riscontra nella pratica corrente di allevamento, ma
costituiscono soltanto alcune possibili esemplificazioni.
Si ritiene comunque che detto strumento possa costituire un valido
supporto per gli operatori del settore riguardo ai principali criteri
metodologici e di valutazione da utilizzare nella applicazione della
direttiva in argomento.
Nei casi in cui i requisiti prestazionali di cui all'art. 6 prevedano
il conseguimento di miglioramenti attraverso gli SMISA, fermo
restando che dovranno essere raggiunti i punteggi TaBIA previsti per
le diverse zone, la Relazione dei benefici conseguiti associata allo
Studio di Idoneita' Ambientale e Igienico-Sanitaria nonche' la
Relazione tecnica, dovranno evidenziare nel concreto, attraverso
valutazioni specifiche del proponente, che le soluzioni, le tecniche
e le misure adottate nella situazione di post-intervento consentono
di migliorare le condizioni dell'allevamento per quanto attiene gli
aspetti-base previsti dalla direttiva, ossia:
- la tutela igienico-sanitaria e le condizioni di benessere e comfort
degli animali;
- la prevenzione della diffusione delle infezioni;
- la riduzione del quantitativo di azoto apportato ai terreni nei
comuni eccedentari.
In questo quadro pertanto il tecnico progettista dovra' esplicitare i
criteri valutativi adottati in sede progettuale, documentando e
esplicitando per quanto possibile detti miglioramenti.
5) Monitoraggio sull'applicazione della direttiva/Esigenze
informative
Con l'approvazione del Piano stralcio del comparto zootecnico in
forza delle disposizioni dell'art. 10 della deliberazione della
Giunta regionale n. 570 dell'11 febbraio 1997 sono stati definiti i
presupposti per una azione complessiva di sviluppo e miglioramento in
termini ambientali ed igienico-sanitari del comparto zootecnico, in
particolare quello degli allevamenti suini.
La pianificazione di settore, infatti, intende perseguire il seguente
obiettivo specifico: consentire interventi di ristrutturazione,
ampliamento, riconversione e trasferimento di insediamenti esistenti
anche con aumenti considerevoli della consistenza (numero di capi
allevati) in tutte le zone del territorio regionale (zone
vulnerabili/zone non vulnerabili - comuni eccedentari/comuni non
eccedentari), nonche' la realizzazione di nuovi insediamenti, ad
esclusione dei comuni eccedentari delle zone vulnerabili, vincolando
gli stessi all'uso di tecnologie, tecniche e misure in grado di
ridurre gli effetti negativi sull'ambiente indotti dagli allevamenti
ed a migliorare le condizioni igienico-sanitarie degli stessi.
Attraverso la direttiva della Giunta regionale 641/98 sono stati
fissati i requisiti prestazionali ai quali gli interventi devono
rispondere pesando gli stessi in relazione alla loro rilevanza.
A fronte delle considerazioni suddette appare evidente la necessita'
di monitorare adeguatamente le modalita', il grado di applicazione e
la tempistica attraverso i quali il processo di trasformazione si
esplica nelle diverse realta' al fine di valutarne la congruita' e
l'efficacia rispetto alle scelte di pianificazione.
In questo ambito si ritiene necessario attivare un flusso informativo
specifico, su base comunale e con frequenza annuale, verso la
Provincia e la Regione contenente alcuni elementi quali-quantitativi
atti a descrivere gli esiti dei progetti di intervento soggetti
all'ambito di applicazione della direttiva in questione.
Al riguardo e' stata predisposta una griglia informativa di
riferimento che viene allegata alla presente circolare (Allegato
III), da utilizzare, da parte dei Comuni, per evadere il debito
informativo richiesto. Al tal fine si richiama l'attenzione sulla
necessita' che le Amministrazioni comunali, entro il 31 marzo di ogni
anno, provvedano a trasmettere alla Provincia competente per
territorio ed alla Regione i dati complessivi riferiti all'anno
precedente, mediante la griglia informativa suddetta.
IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE
ALL'AGRICOLTURA ALL'AMBIENTE
Dario Manghi Leopolda Boschetti
¹TC = ALLEGATO I
Prospetto riassuntivo inerente l'applicazione
delle TaBIA e degli SMISA
(segue Allegato)
ALLEGATO II
GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE TABIA
CAPITOLO PRIMO
Descrizione delle Tecnologie a Basso Impatto Ambientale (TaBIA)
elencate in Tabella 1
La Tabella 1 ricomprende un gran numero di casi a livello di tipo di
stabulazione, tipo di rimozione e sistemi di stoccaggio. E' parso
opportuno procedere in tal senso per differenziare tecnologie che, se
dal punto di vista del contenimento della produzione di liquami sono
equipollenti, dal punto di vista del controllo delle emissioni di
ammoniaca, odori e altri gas, hanno efficacie sensibilmente diverse.
1) Tipo di stabulazione
Le varie tipologie sono illustrate dagli allegati disegni schematici.
I termini "fessurato" e "grigliato" riferiti al pavimento, vengono
usati con questo significato: "pavimento fessurato" e' un pavimento
autopulente costituito da listelli pieni in cemento e da fessure
attraverso le quali le deiezioni solide vengono fatte cadere al di
sotto dal calpestio degli stessi animali; "pavimento grigliato" e' un
pavimento autopulente in cui gli elementi pieni sono costituiti da
barre o listelli in metallo (in genere ferro zincato) o in metallo
rivestito da uno strato di plastica o in plastica integrale. Il grado
di autopulenza di un grigliato e' maggiore di quello di un fessurato,
per il maggior rapporto vuoto/pieno. Il grigliato viene pertanto
tenuto differenziato in Tabella 1 dal fessurato e ad esso viene
attribuito un maggior punteggio.
La tipologia 1.1 si riferisce ad una modalita' di stabulazione delle
scrofe e dei suinetti in svezzamento di vecchio tipo. Le gabbie sono
rialzate su di un pavimento pieno a debole pendenza, per cui e'
richiesto l'impiego pressoche' quotidiano di acqua per la rimozione
delle deiezioni.
La tipologia 1.2 si riferisce ad una modalita' piu' moderna di
stabulazione per scrofe e suinetti. Il pavimento sottostante la
gabbia e' pieno, ma con forte pendenza verso una canaletta di
raccolta delle urine che sgrondano facilmente versa di essa. Lo
svuotamento frequente di questa canaletta assicura una sensibile
riduzione delle emissioni. Le feci solide ristagnano in parte nella
parte in pendenza del pavimento e vengono rimosse in genere a fine
ciclo, dal momento che la emissione di ammoniaca dalle feci, liberate
dalle urine, e' piuttosto ridotta.
La tipologia 1.3 si riferisce a gabbie parto, gabbie
parto/svezzamento, gabbie svezzamento, aventi il fondo di elementi in
grigliato e una fossa sottostante di raccolta, dalla quale i liquami
vengono rimossi con le modalita' descritte per le tipologie 2 delle
TaBIA.
Le tipologie 1.4 e 1.5 si riferiscono alle scrofe in gestazione in
posta singola.
Il pavimento e' in genere pieno, con una zona fessurata o grigliata
limitata alla parte posteriore della scrofa, sulla quale le deiezioni
ricadano pressoche' esclusivamente. Si ha cosi' un pavimento
parzialmente fessurato (o grigliato).
Molto piu' raramente e' adottato il pavimento totalmente fessurato (o
grigliato).
I due tipi di pavimento si equivalgano, come grado di autopulizia e
quindi di punteggio di merito. La differenziazione di punteggio viene
effettuata soltanto per la natura dei materiali impiegati nel
pavimento, attribuendo piu' punti al grigliato rispetto al fessurato,
per le maggiori capacita' autapulenti del primo.
La tipologia 1.6 e' riferita sia a box multipli con pavimento pieno
senza corsia di defecazione esterna, sia a box multipli con pavimento
pieno e corsia di defecazione esterna piena.
La tipologia 1.7 si differenzia dalla precedente perche' al pavimento
interno pieno, si abbina la corsia esterna di defecazione fessurata.
Le tipologie 1.8 e 1.9 si riferiscono a box multipli con pavimento
interno parzialmente fessurato o grigliato. Al pavimento grigliato
vengono attribuiti piu' punti, per le maggiori capacita' autopulenti.
Le tipologie 1.10 e 1.11 si riferiscono a box multipli che oltre ad
avere una parte fessurata (o grigliata) all'interno, hanno anche una
corsia di defecazione fessurata all'esterno. Rispetto alle tipologie
1.8 e 1.9 vengono assegnati piu' punti, dal momento che il grado di
sporcamento della parte piena all'interno e' minore e, di
conseguenza, sono minori le emissioni.
Le tipologie 1.12 e 1.13 si riferiscono a box multipli con pavimento
interno totalmente fessurato o grigliato. Ancora una volta alla
tipologia con pavimento grigliato viene assegnato un punteggio piu'
alto, per le migliori capacita' autopulenti.
La tipologia 1.14 si riferisce alle seguenti tipologie di
stabulazione del suino su lettiera:
- lettiera estesa a tutta la superficie del box;
- lettiera impiegata soltanto nella parte interna del box destinata
alla defecazione;
- lettiera impiegata soltanto nella corsia esterna di defecazione.
I materiali di lettiera impiegati possono essere truciolo e/o
segatura di legno, paglia, stocchi di mais, residui di potatura
trinciati e altri materiali lignocellulosici privi di residui della
conservazione e lavorazione del legno, potenzialmente tossici per gli
animali e per gli operatori.
2) Tipo di rimozione delle deiezioni
Le tipologie 2.1 e 2.2 si differenziano soltanto per la presenza di
dispositivi che, nel caso della tipolgia 2.2, permettono di ridurre
il volume di acqua impiegata per i lavaggi.
La tipologia 2.3 consiste in una fossa sottostante i pavimenti
fessurati (o grigliati), perfettamente livellata, munita di una
soglia fissa di altezza compresa tra i 15 e i 40 cm., avente lo scopo
di trattenere sul fondo uno strato permanente di liquido. Le
deiezioni che cadano su questo strato liquido scorrono lentamente
verso la soglia, dalla quale tracimano verso il collettore fognario.
La lunga permanenza del liquame comporta una certa emissivita' di gas
nocivi.
La tipologia 2.4 e' rappresentata da fosse sottostanti il fessurato
(o il grigliato), con pavimento in leggera pendenza, dotate di
paratie o tronchetti cilindrici mobili a sollevamento periodico, in
genere a fine ciclo. Rispetto alla tipologia a tracimazione continua,
viene assicurato uno svuotamento periodico, con possibilita' di
accurate ripuliture e disinfezioni delle fosse.
Le tipologie 2.5 e 2.10 si riferiscono alle modalita' di rimozione
del letame nei ricoveri a lettiera. Nella tipologia 2.5 la rimozione
e' possibile solo a fine ciclo, quando il box viene liberato dai
suini. Cio' determina o imbrattamento eccessivo degli animali con
aumento delle emissioni o innalzamento progressivo dello strato di
lettiera per le continue aggiunte di paglia che si devono fare per
evitare l'imbrattamento. Uno strato troppo alto di lettiera rischia
pero' di determinare scompensi nello sviluppo delle masse
scheletriche e muscolari degli animali stabulati.
Nella tipologia 2.10 la rimozione del letame e la sostituzione con
lettiera fresca e' invece possibile in qualsiasi momento, grazie alla
possibilita' di evacuare gli animali da tutta la lettiera o da parte
di essa. Gli accorgimenti tecnici impiegati vanno dalla possibilita'
di far uscire temporaneamente gli animali in spazi esterni al
ricovero, alla possibilita' di rinchiuderli all'interno del box nel
caso della lettiera esterna, alla possibilita' di rinchiuderli in
spazi ristretti con il ricorso a transenne mobili aventi la duplice
funzione di divisori e di cancelli ruotanti.
La tipologia 2.6 si riferisce ad un sistema fognario, con prese
distribuite sul fondo delle fosse sottostanti i fessurati (o i
grigliati), che, all'atto dello svuotamento, vengono innescate dal
movimento di apertura di una valvola a pistone che induce una leggera
aspirazione.
La tipologia 2.7 prevede l'allontanamento giornaliero, o anche piu'
frequente, dei liquami prodotti dagli animali grazie all'azione di
trasporto esercitata da una corrente di liquami stabilizzati
ricircolati sul fondo della fossa-canale. In pratica viene mantenuto,
sul fondo fossa, grazie a una soglia di tracimazione, uno strato di
circa 10 cm. di liquame che riceve, man mano, le deiezioni dal
fessurato e che viene quindi sostituito, con cadenza programmata
(12-24 ore), dal liquame stabilizzato ripreso dallo stoccaggio.
La tipologia 2.8 prevede che il pavimento sul quale e' installato il
raschiatore venga dotato di pendenze trasversali e longitudinali tali
da favorire lo sgrondo delle urine e la loro veicolazione nel sistema
fognario. La separazione delle feci dalle urine e' una delle tecniche
piu' efficaci nella riduzione delle emissioni di gas nocivi. La
possibilita' di rimuovere le feci con la frequenza desiderata grazie
al raschiatore, contribuisce poi a minimizzare ulteriormente il
rilascio di gas in atmosfera.
La tipologia 2.9 prevede che al di sotto del pavimento fessurato (o
grigliato) vengano posati piu' canali di sezione ristretta, in grado
di raccogliere le deiezioni di un numero limitato di fessure. Le
urine possono sgrondare facilmente grazie alla leggera pendenza dei
canali e il quantitativo di deiezioni che vi si raccoglie puo' essere
facilmente rimosso da un ricircolo periodico con liquami
chiarificati. Non c'e' quindi la necessita' di mantenere uno strato
liquido sul fondo della fossa come nel caso della tipologia 2.7, e i
canali rimangono per tempi prolungati sgombri di deiezioni.
La tipologia 2.10 e' stata discussa assieme alla tipologia 2.5.
3) Distanza da altri allevamenti suinicoli
I punteggi differenziati per le tre fasce di distanza hanno lo scopo
di favorire una piu' regolare distribuzione spaziale degli
insediamenti suinicoli.
4) Sistemi di stoccaggio letame e frazioni solide
L'adozione di una platea di stoccaggio conferisce un punteggio
aggiuntivo a quanti adottano la lettiera e premia indirettamente
quanti applicano la separazione solido/liquido. Questi infatti devono
costruire una platea per il solido totalizzando in questo modo 5 o 10
punti, mentre chi produce solo liquame tal quale senza sottoporlo a
separazione, non necessita ovviamente di platea e, di conseguenza,
non totalizza alcun punto.
5) Sistemi di stoccaggio dei liquami
- Alla tipologia 5.1, che riguarda lo stoccaggio in laguna (anche
impermeabilizzata) di liquami tal quali, non vengono assegnati punti,
trattandosi di una modalita' di stoccaggio con alcuni effetti
negativi che ne sconsigliano l'adozione, e principalmente:
difficolta' di miscelazione dei liquami; accumulo sul fondo di grandi
masse di sedimenti, la cui completa rimozione, e' quasi impossibile.
- Le tipologie 5.2.1 e 5.2.2 consentono di evitare piu' facilmente,
per i liquami tal quali, gli effetti negativi della tipologia 5.1. La
differenziazione di punteggio in relazione alla profondita', e' stata
introdotta per valutare positivamente la riduzione di superficie
libera emittente che si ha, a parita' di volume, all'aumento
dell'altezza della massa di liquame.
- Alla tipologia 5.3. benche' riferita ad un lagunaggio, viene
assegnato un punteggio in quanto la stoccaggio riguarda liquami
chiarificati, per i quali si manifestano in maniera attenuata le
controindicazioni evidenziate per la tipologia 5.1: difficolta' di
miscelazione e di estrazione dei quantitativi ingenti di sedimenti
che si formano.
- Alla tipologia 5.4.1 viene riconosciuto, data la profondita' di
vasca paragonabile a quella di una laguna, lo stesso punteggio
assegnato alla tipologia 5.3, che riguarda appunto lo stoccaggio in
laguna: alla tipologia 5.4.2, viene invece riconosciuto un punteggio
aggiuntivo in relazione alla profondita' di vasca e ai positivi
effetti ambientali dovuti alla riduzione della superficie libera
emittente, a parita' di volume.
- Alle tipologie 5.5, 5.6.1 e 5.6.2. viene riconosciuto un punteggio
superiore rispetto alle tipologie 5.3, 5.4.1 e 5.4.2 per tener conto
del beneficio, in termini di riduzione delle emissioni di odori,
della stabilizzazione aerobica ottenuta con la ossigenazione del
liquame.
- Alla tipologia 5.7 viene assegnato il massimo del punteggio,
essendo la tecnica che piu' di ogni altra riduce la emissione di gas
nocivi in atmosfera.
Per pozzi neri si intendono le vasche interrate coperte da soletta di
cemento, un tempo realizzate all'interno dei ricoveri o a ridosso di
essi.
(segue Allegato)
CAPITOLO SECONDO
Alcuni esempi di applicazione delle TaBIA a casi concreti e loro
valutazione
Gli interventi nei quali ai fini della loro realizzazione devono
essere adottate Tecnologie a Basso Impatto Ambientale (TaBIA) sono i
seguenti:
- ristrutturazioni, ampliamenti, riconversioni e trasferimenti, con
riferimento ad allevamenti esistenti;
- realizzazione ex novo di nuovi allevamenti suinicoli.
Negli esempi seguenti si intende:
CE: Comune eccedentario
CNE: Comune non eccedentario
ZV: Zona vulnerabile
ZNV: Zona non vulnerabile.
Elenco delle esemplificazioni sviluppate
Ristrutturazioni
Generalita' Esempio "costruzione di un nuovo ricovero per sale parto,
in sostituzione di un ricovero esistente che viene dismesso e
trasformato in deposito attrezzi"
I IPOTESI: CE e ZV
- se la distanza dell'allevamento da altri allevamenti e' >> di 1.000
mt.
- se la distanza dell'allevamento da altri allevamenti e' compresa
tra 1.000 e 500 mt.
- se la distanza dell'allevamento da altri allevamenti e' 3 =
II IPOTESI: CE e ZNV
- se la distanza dell'allevamento da altri allevamenti e' >> di 1.000
mt.
- se la distanza dell'allevamento da altri allevamenti e' compresa
tra 1.000 e 500 mt.
- se la distanza dell'allevamento da altri allevamenti e' 3 =
III IPOTESI: CNE
- se la distanza da altri allevamenti e' >> 1.000 mt. o tra 1.000 e
500 mt.
- se la distanza e'
Ampliamenti
I esempio "Ampliamento del parco scrofe in allevamenti a ciclo aperto
per la produzione di suinetti"
I IPOTESI: CE e ZV
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' >> 1.000 mt.
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' tra 1.000 e 500 mt.
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' ¹TC = II IPOTESI: CE
e ZNV
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' >> 1.000 mt.
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' tra 1.000 e 500 mt.
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' ¹TC = III IPOTESI:
CNE
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' >> 1.000 mt.
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' tra 1.000 e 500 mt.
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' ¹R1 =
II esempio "Ampliamento derivante da passaggio da riproduzione con
ciclo aperto a ciclo chiuso, senza aumento (o con leggero aumento)
del numero di scrofe"
I IPOTESI: CE e ZV
II IPOTESI: CE e ZNV
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' >> 1.000 mt.
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' tra 1.000 e 500 mt.
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' ¹TC = III IPOTESI:
CNE
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' >> 1.000 mt.
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' tra 1.000 e 500 mt.
- se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' ¹TC = Riconversioni
I esempio "Riconversione con ampliamento"
I IPOTESI: CE e ZV
II IPOTESI: CE e ZNV
III IPOTESI: CNE
II esempio Riconversione senza ampliamento"
I IPOTESI: CE e ZV
II IPOTESI: CE e ZNV
III IPOTESI: CNE
Nuovi allevamenti e trasferimenti
Caso n. 1: tutto l'insediamento si trasferisce in nuovo sito dove si
realizzano ex novo le strutture Caso n. 2: trasferimento totale o
parziale dove gia' esiste un altro insediamento Caso n. 3:
trasferimento totale in altro sito dove il preesistente insediamento
e' convertito a allevamento di suini.
A) Ristrutturazioni
Generalita'
Le indicazioni relative a questa tipologia di interventi sono quelle
definite al punto 2.1 della presente circolare: si tratta di
interventi che interessano uno o piu' ricoveri di allevamenti
suinicoli esistenti, nei quali vengono effettuate modifiche
strutturali soggette a rilascio di concessione e/o di autorizzazione
edilizia.
Se le modifiche riguardano la disposizione di certe strutture, come
ad esempio la ripartizione interna in box, o il rifacimento dei
pavimenti con passaggio da pieno a fessurato, oppure altre opere
interne al ricovero che non richiedono autorizzazione e/o concessione
edilizia, la Direttiva sulle TaBIA non si applica. Sara' richiesto
soltanto un rinnovo della domanda di autorizzazione allo spandimento
ai sensi della L.R. 50/95, qualora tali modifiche comportino o una
variazione della potenzialita' effettiva, o una variazione della
produzione di effluenti e/o della produzione di azoto.
Esempio: "Costruzione di un nuovo ricovero per sale parto, in
sostituzione di un ricovero esistente che viene dismesso e
trasformato in deposito attrezzi".
La condizione da rispettare e' che la potenzialita' massima
dell'allevamento nel suo complesso non vari.
Le tecnologie adottate per la stabulazione e la rimozione delle
deiezioni sono le seguenti:
- gabbie parto sopraelevate su fossa di raccolta deiezioni. La
Tabella 1 della Direttiva assegna a questa tecnologia di stabulazione
15 punti;
- rimozione dei liquami con sistemi in depressione. La Tabella 1
assegna a questa tecnologia 25 punti.
Il punteggio minimo da conseguire per avere la
autorizzazione/concessione varia a seconda che l'allevamento si
trovi:
- in comune eccedentario (CE) o in comune non eccedentario (CNE) di
capi suini;
- in zona vulnerabile (ZV) o in zona non vulnerabile (ZNV).
I ipotesi - L'allevamento e' in CE e in ZV
Il punteggio minimo da conseguire, nel solo ricovero oggetto di
intervento, e' 60.
Se la distanza dell'allevamento da altri allevamenti e' >> 1.000 m.:
ai 40 punti conseguiti con le tecnologie di stabulazione e di
rimozione si aggiungono i 20 punti assegnati dalla Tabella 1 per le
distanze, per cui i 60 punti minimi vengono raggiunti e l'allevatore
e' libero di scegliere le tecnologie di stoccaggio, previste in
Tabella 1, che preferisce;
se la distanza dell'allevamento da altri allevamenti e' compresa tra
1.000 e 500 m.:
ai 40 punti conseguiti con le tecnologie di stabulazione e rimozione
delle deiezioni si aggiungono 10 punti assegnati per la distanza. Per
arrivare ai 60 punti richiesti l'allevatore dovra' o coprire gli
stoccaggi dei liquami, almeno per una parte sufficiente a raggiungere
con la media ponderata 10 punti, oppure, volendo ricorrere a
soluzioni tecnologiche meno onerose, adottare la separazione
solido/liquido, per esempio installando un vaglio. A questo punto
sara' sufficiente, come intervento minimo, stoccare la frazione
chiarificata in laguna (10 punti) e la parte solida in platea
scoperta (5 punti);
se la distanza dell'allevamento da altri allevamenti e'
ai 40 punti conseguiti con le tecnologie di stabulazione e di
rimozione delle deiezioni si aggiungono 0 punti per la distanza. E'
necessario pertanto conseguire 20 punti o coprendo tutti gli
stoccaggi, soluzione certamente onerosa nella maggior parte delle
situazioni, oppure, come intervento minimo, separare i solidi e
stoccarli in platea coperta (10 punti) e stoccare la frazione liquida
chiarificata in laguna (10 punti). In alternativa si potrebbero
stoccare i solidi in platea scoperta (5 punti) e stoccare in laguna
la frazione liquida, dopo trattamento di aerazione (15 punti). Altre
combinazioni sono comunque possibili, adottando ad esempio stoccaggi
a pareti verticali, con profondita' maggiori di 3 m.
II ipotesi: L'allevamento e' in CE e in ZNV
Il punteggio minimo da conseguire, nel solo ricovero oggetto
dell'intervento, e' di 50.
Se la distanza dell'allevamento da altri allevamenti e' >> 1.000 m.:
ai 40 punti conseguiti con le tecnologie di stabulazione e di
rimozione delle deiezioni si aggiungono 20 punti previsti dalla
Tabella 1 per la distanza. Si va quindi, in totale, ben oltre i 60
punti e l'allevatore puo' scegliere a piacimento le tecnologie di
stoccaggio;
se la distanza dell'allevamento da altri allevamenti e' tra 1.000 e
500 m.:
l'allevatore raggiunge 50 punti con i 10 che la tabella assegna per
queste distanze, per cui l'allevatore e' nella stessa condizione
descritta sopra e quindi libero nella scelta della tipologia di
stoccaggio;
se la distanza da altri allevamenti e' ¹TC = ai 40 punti non si
aggiunge alcun punto per la distanza, per cui i 10 punti per arrivare
a 50 dovranno essere conseguiti adottando o la copertura parziale
degli stoccaggi, oppure, come intervento minimo, adottando la
separazione solido/liquido e lo stoccaggio in platea scoperta dei
solidi (5 punti) e lo stoccaggio in laguna della frazione
chiarificata (10 punti).
III ipotesi - L'allevamento e' in CNE
Il punteggio minimo da conseguire, nel solo ricovero oggetto di
intervento, e' di 45 punti.
Se la distanza da altri allevamenti e' >> 1.000 m. o tra 1.000 e 500
m.:
ai 40 punti conseguiti con le tecnologie di stabulazione e di
rimozione delle deiezioni aggiungo 20 o 10 punti per la distanza, per
cui si e' gia' oltre il minimo di 45 punti richiesto e l'allevatore
puo' scegliere qualsiasi tipologia di stoccaggio, ivi compreso il
lagunaggio di liquami tal quali;
se la distanza e'
la distanza non conferisce punti, per cui e' necessario totalizzare
almeno 5 punti con lo stoccaggio. Cio' puo' essere ottenuto o
stoccando il liquame tal quale in vasche a pareti verticali, oppure
introducendo la separazione solido/liquido e, per mantenere basso
l'investimento, stoccando i solidi in platea scoperta e la frazione
liquida chiarificata in lagune.
B) Ampliamenti
Generalita'
Come indicato al punto 2.2 della circolare di indirizzo si tratta di
interventi in allevamenti esistenti che comportano un aumento della
potenzialita' massima e che interessano uno o piu' ricoveri nei quali
vengano compiute modifiche strutturali.
Vengono ora considerati alcuni esempi di applicazione delle TaBIA a
casi concreti di ampliamento.
I Esempio: "Ampliamento del parco scrofe in allevamenti a ciclo
aperto per la produzione di suinetti"
Nella Scheda 1 e' riportato un caso reale di progetto di ampliamento,
da 565 scrofe a ciclo aperto a 826 scrofe, sempre a ciclo aperto.
Nella Scheda vengono calcolati soltanto i punteggi conseguiti, nei
vari ricoveri, con due tipi di tecnologie: il tipo di stabulazione e
il tipo di rimozione delle deiezioni.
- Nel ricovero n. 1 non vengono effettuate modifiche e la situazione
di partenza (situazione ANTE), caratterizzata da tipologie superate
di stabulazione e di rimozione delle deiezioni, e' uguale alla
situazione di arrivo (situazione POST), il punteggio totalizzato
dalle due tipologie e' molto basso (5 punti).
- Il ricovero 2 viene costruito ex novo e vengono adottate tecnologie
di stabulazione e di rimozione delle deiezioni molto avanzate, per
cui il punteggio totalizzato, interessante solo la situazione POST,
e' di ben 45 punti.
- Il ricovero 3, presente nella situazione ANTE, viene completamente
dismesso. Nella situazione POST e' presente il ricovero 4, di nuova
costruzione, che ospita anche le scrofe del ricovero 3, ora dismesso.
Le tecnologie di stabulazione e di rimozione adottate nel ricovero 4,
permettono il raggiungimento di un punteggio molto elevato (46
punti).
- Il ricovero 5, di basso livello tecnologico, viene dismesso e
sostituito dal ricovero n. 6.
- Il ricovero 6 e' di nuova costruzione e totalizza, sempre per la
stabulazione e per la rimozione, un buon punteggio (40 punti).
La media ponderata dei punteggi conseguiti nei diversi ricoveri con
le tecnologie di stabulazione e con quelle di rimozione, e' calcolata
per la situazione ANTE e per quella POST, utilizzando la formula in
calce alla Tabella 1 della Direttiva. Nella Scheda 1 i vari passaggi
del calcolo sono esplicitati, ricovero per ricovero.
Nella situazione POST si arriva a 39,6 punti.
Per raggiungere il punteggio soglia necessario per avere la
concessione/autorizzazione occorre intervenire sui sistemi di
stoccaggio.
I ipotesi: L'allevamento e' in CE e in ZV
Condizioni/requisiti
- ampliamento inferiore al 50% della potenzialita' massima ANTE.
Questa condizione e' rispettata (45% di aumento);
- SMISA: riduzione dell'azoto totale apportato ai terreni dei Comuni
eccedentari;
tutela igienico-sanitaria e miglioramento condizioni di
benessere/comfort;
prevenzione della diffusione delle infezioni.
- TaBIA: il punteggio minimo da conseguire e' 70 punti.
Se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' >> 1.000 m.:
ai 39,6 punti conseguiti con le tecnologie di stabulazione e di
rimozione si aggiungono i 20 punti che la Tabella 1 delle TaBIA
assegna per le distanze, per cui si arriva a 59,6 punti. Come
intervento minimo occorre a questo punto effettuare:
- separazione solido/liquida (S/L);
- stoccaggio in platea scoperta (5 punti);
- lagunaggio del liquame chiarificato (10 punti);
se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' tra 500 e 1.000 m.:
ai 39,6 punti assegnati con le tecnologie di stabulazione e di
rimozione si aggiungono 10 punti per le distanze e si arriva a 49,6
punti.
Come intervento minimo accorre a questo punto effettuare:
- separazione S/L;
- stoccaggio del solido su platea coperta (10 punti);
- stoccaggio o liquame chiarificato in vasca a pareti verticali
profonda almeno 4 m. (11 punti);
se la distanza dall'allevamento piu' vicino e' ¹TC+ = ai 39,6 punti
assegnati non si aggiungono punti per le distanze.
Per arrivare a 70 punti e' necessario ricorrere a interventi onerosi:
- separazione S/L
- stoccaggio solidi su platea coperta (10 punti)
- copertura delle vasche per il liquido (20 punti);
mancano pero' ancora 0,4 punti per arrivare ai 70 richiesti. E'
inevitabile allora intervenire sul ricovero n. 1, quello che non era
stato oggetto di modifiche, per introdurre anche qui tipologie di
stabulazione e di rimozione a basso impatto ambientale. Probabilmente
pero' conviene di piu' dismettere una sala parto da 10-12 scrofe nel
ricovero 1 e realizzare una sala parto in piu' per 10-12 scrofe nel
ricovero 2, dove si adottano TaBIA a piu' atto punteggio.
II ipotesi: L'allevamento e' in CE e in ZNV
Condizioni/requisiti
- ampliamento inferiore al 50% della potenzialita' massima ANTE.
Questa condizione e' rispettato (45% di aumento);
- indisponibilita' di terreno in proprieta', affitto o altro diritto
reale (3 tonnellate/ettaro);
- SMISA: riduzione dell'azoto totale apportato ai terreni dei Comuni
eccedentari;
tutela igienico-sanitaria e miglioramento condizioni di
benessere/comfort;
prevenzione della diffusione delle infezioni.
- TaBIA: il punteggio minimo da conseguire e' 60 punti.
Se la distanza da altri allevamenti e' >> 1.000 m.:
ai 39,6 punti conseguiti per la stabulazione e per la rimozione, si
aggiungono 20 punti per la distanza e si arriva a 59,6 punti. Per
conseguire i 0,4 punti che mancano per arrivare a 60 e' sufficiente
stoccare in vasca a parete verticale anche piccola parte dei liquami
tal quali, in modo da prendere, per questa piccola frazione, 5 punti.
Il resto del liquame puo' essere stoccato tal quale in laguna, anche
se prendera' 0 punti. Perche' la media ponderata tra liquame tal
quale stoccato in laguna e liquame tal quale stoccato in vasca a
pareti verticali dia 0,4, occorre che i volumi dei due tipi di
contenitori siano almeno quelli risultanti dal seguente calcolo:
- 4.000 m.3 = volume di liquame tal quale prodotto in 6 mesi;
- x m.3 = volume di liquame da stoccare in laguna;
- (4.000 - x)m.3 = volume di liquame da stoccare in vasca a parete
verticale;
Œx. 0 punti + (4.000 - x).5 punti© : 4.000 = 0,4 punti
risolvendo l'equazione risulta:
x = 3.680 m.3 (= volume di liquame tal quale stoccabile in laguna);
4.000 - x = 320 m.3 (= volume di liquame tal quale da stoccare in
vasca a pareti verticali per ottenere 0,4 punti);
se la distanza da altri allevamenti e' tra 500 e 1.000 m.:
la distanza conferisce 10 punti. Occorre conseguire altri 10,4 punti.
Cio' puo' essere ottenuto eseguendo:
- separazione S/L;
- stoccaggio solido su platea anche scoperta (5 punti);
- stoccaggio in laguna del chiarificato (10 punti);
se la distanza da altri allevamenti e'
occorre conseguire 20,4 punti, in quanto la distanza non ne
conferisce alcuno. Cio' puo' essere ottenuto eseguendo:
- separazione S/L;
- stoccaggio in platea coperta (10 punti);
- aerazione della frazione chiarificata e stoccaggio in vasca a
pareti verticali profonda almeno 4 m. (11 punti).
III ipotesi: L'allevamento e' in CNE:
Condizioni/requisiti
- terreno in proprieta' o affitto o altro diritto reale per almeno 4
anni;
- TaBIA: punteggio minimo di 55 punti.
Se la distanza da altri allevamenti e' >> 1.000 m.:
ai 39,6 punti conseguiti con la stabulazione e con la rimozione si
aggiungono i 20 punti previsti per la distanza, per cui la soglia di
55 punti e' superata e l'allevatore puo' scegliere a piacimento le
tecnologie di stoccaggio;
se la distanza e' tra 500 m. e 1.000 m.:
ai 39,6 punti si aggiungono i 10 punti per la distanza, per cui
mancano ancora 5,4 punti per arrivare alla soglia di 55 punti.
Come intervento minimo si impone lo stoccaggio in vasca a pareti
verticali di almeno 4 m. di profondita' (6 punti);
se la distanza da altri allevamenti e' ¹TC+ = vengono meno i punti
per la distanza, per cui e' necessario acquisire 15,4 punti. Cio'
puo' essere ottenuto con i seguenti interventi:
- separazione S/L;
- stoccaggio solidi in platea anche scoperta (5 punti);
- stoccaggio in vasca a pareti verticali profonda almeno 4 m. del
liquido chiarificato (11 punti).
II Esempio: "Ampliamento derivante da passaggio da riproduzione a
ciclo aperto a riproduzione a ciclo chiuso, senza aumento (o solo con
leggero aumento) del numero di scrofe".
In questi casi vengono realizzati nuovi comparti all'ingrasso, per
cui e' relativamente facile raggiungere i punteggi soglia, dal
momento che in questi nuovi comparti si adottano tecnologie avanzate
dal punto di vista dell'impatto ambientale e il peso vivo in essi
presenti e' elevato. Cio' "pesa" favorevolmente nel calcolo medio
ponderato dei punteggi TaBIA.
Nella Scheda 2 e' riportato un caso reale di ampliamento con
passaggio da 600 scrofe a ciclo aperto a 700 scrofe a ciclo chiuso.
- Il ricovero n. 1 viene dismesso e sostituito da un nuovo ricovero,
il n. 2, con piu' avanzate tecnologie di stabulazione e di rimozione.
- Il ricovero n. 3, benche' obsoleto per quanto riguarda la
tecnologia di rimozione delle deiezioni, viene mantenuto tal quale
anche nella situazione POST.
- Il ricovero n. 4 e' di nuova costruzione e adotta TaBIA ad elevato
punteggio per la stabulazione e la rimozione.
- Il ricovero n. 5 gia' nella situazione ANTE adotta tecnologie ad
elevato punteggio per la stabulazione e la rimozione e pertanto viene
mantenuto tal quale, con leggero ampliamento, nella situazione POST.
- I ricoveri 6 e 7 sono entrambi di nuova costruzione e adottano
TaBIA ad elevato punteggio.
La media ponderata dei punteggi conseguiti nei diversi ricoveri con
le tecnologie di stabulazione e con quelle di rimozione, e' calcolata
per la situazione ANTE e per quella POST, utilizzando la formula in
calce a Tabella 1 della Direttiva. Nella Scheda 2 i vari passaggi del
calcolo sono esplicitati, ricovero per ricovero.
Nella situazione POST si arriva a 37,98 punti.
Per raggiungere il punteggio soglia necessario per avere la
cancessione/autorizzazione occorre intervenire sui sistemi di
stoccaggio, in maniera diversa a seconda che ci si trovi in CE a CNE,
in ZV o in ZNV.
I ipotesi: L'allevamento e' in CE e in ZV:
Condizioni/requisiti
- l'ampliamento non deve superare il 50% della potenzialita' massima
della situazione ANTE.
Questa condizione non e' rispettata, per cui l'ampliamento non e'
consentito.
II ipotesi: L'allevamento e' in CE e in ZNV:
Condizioni/requisiti
- divieto di scarico in acque superficiali;
- rapporto peso vivo SAU di almeno 3 t/ha;
- terreno in proprieta' o in affitto per almeno 8 anni;
- TaBIA: punteggio minimo di almeno 60 punti.
Se la distanza da altri allevamenti e' >> 1.000 m.:
ai 37,98 punti conseguiti con la stabulazione e la rimozione si
aggiungono 20 punti per la distanza e si raggiungono cosi' 57,98
punti. Per conseguire altri 2,02 punti per arrivare a 60, occorre che
una parte del liquame tal quale venga stoccata in vasca a parete
verticale, per un volume tale che la media ponderata degli stoccaggi
dia 2,02 punti.
Per calcolare tale volume si puo' procedere con il seguente calcolo:
- volume di liquame tal quale prodotto in 6 mesi = 9.800 m.3;
- x = volume di liquame tal quale da stoccare in laguna (0 punti);
- 9.800 - x = volume di liquame tal quale da stoccare in vasca a
pareti verticali;
Œx 0 punti + (9.800 - x).5 punti© : 9.800 = 2,02 punti
Risolvendo l'equazione si ottiene:
x = 5.840 m.3 di liquame tal quale da stoccare in laguna (0 punti);
9.800 m3 - x = 3.960 m.3, volume di liquame tal quale da stoccare in
vasca a pareti verticali (2,02 punti);
se la distanza e' tra 500 m. e 1.000 m.:
si aggiungono 10 punti per la distanza ai 37,98 gia' conseguiti con
la stabulazione e con la rimozione e si arriva a 47,98. Servano altri
12,02 punti per arrivare alla soglia di 60 punti.
Questi possono essere ottenuti eseguendo i seguenti interventi
minimi:
- separazione S/L;
- stoccaggio solido in platea scoperta (5 punti);
- stoccaggio in laguna del liquido chiarificato (10 punti);
se la distanza e'
non si ottengono punti per la distanza, per cui e' necessario
conseguire 22,02 punti con le tecnologie di stoccaggio e di
trattamento. Come interventi minimi si potra' eseguire:
- separazione S/L;
- platea coperta per i solidi (10 punti);
- stoccaggio della frazione liquida chiarificata in vasca profonda 5
m. (12 punti);
oppure
- aerazione e stoccaggio del liquame chiarificato in vasca fonda 3 m.
(15 punti).
III ipotesi: L'allevamento e' in CNE:
Condizioni/requisiti
- terreno in proprieta' o in affitto o ad altro diritto reale per
almeno 4 anni;
- TaBIA: punteggio minimo di almeno 55 punti.
Se la distanza da altri allevamenti e' >> 1.000 m.
con i 20 punti, attribuiti dalla Tabella delle TaBIA per la distanza,
si arriva gia' alla soglia di 55 punti, per cui l'allevatore puo'
scegliere senza problemi la tipologia di stoccaggio preferita;
se la distanza da altri allevamenti e' tra 500 e 1.000 m.:
con i 10 punti attribuiti per la distanza, si arriva a 47,98 punti.
Per mettere insieme i 7,02 punti che servono, si potrebbe stoccare il
liquame tal quale in vasca a pareti verticali profonda 5 m.;
se la distanza da altri allevamenti e'
non si acquisiscono punti per la distanza, per cui si dovra' mettere
insieme 17,02 punti con le tecnologie di stoccaggio e di trattamento.
Come intervento minimo si puo' pensare a:
- separazione S/L;
- stoccaggio del solido in platea coperta (10 punti);
- stoccaggio del liquido chiarificato in laguna (10 punti).
(segue Allegato)
ALLEGATO III
GRIGLIA INFORMATIVA