DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 1999, n. 190
Affidamento di un incarico speciale al consigliere regionale Alfredo Bertelli
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione n. 1092 del 3/3/1999 con la quale il Consiglio
regionale ha proceduto alla rielezione, a seguito di dimissioni, del
Presidente e degli altri componenti la Giunta regionale sulla base
della previa discussione del documento politico-programmatico di cui
all'art. 22, comma 1, dello Statuto, presentato a termini dell'art.
59, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio ed illustrato dal
candidato alla Presidenza, consigliere dott. Vasco Errani;vista la
relazione illustrativa svolta in data 3/3/1999 dal consigliere
Errani, nella sua qualita' di candidato alla Presidenza, e
considerato che tra le prime misure che l'eligenda Giunta regionale
si proponeva di assumere in ordine al rafforzamento della propria
azione di governo e all'accentuazione del ruolo di coordinamento del
Presidente della Giunta regionale, veniva sottoposto alla valutazione
e al giudizio del Consiglio regionale l'intendimento di procedere
all'affidamento di un incarico speciale al consigliere regionale
Alfredo Bertelli per coadiuvare e supportare politicamente il
Presidente della Giunta nelle sue attivita' e nei rapporti politici
interni ed esterni all'Ente anche in rapporto all'aggravio di compiti
derivante dall'assunzione in capo al Presidente dell'incarico per la
materia del turismo;
ritenuto che in forza della norma di cui all'art. 22, comma 1, dello
Statuto regionale e della conseguita approvazione consiliare, la
suddetta relazione deve ritenersi atto di indirizzo
politico-programmatico del Consiglio regionale;ritenuto altresi' che,
analogamente a quanto si ritiene per il Governo della Repubblica, le
indicazioni costituzionali e statutarie non esauriscono la
disciplina di un organo complesso come il governo di una Regione per
cui appaiono possibili e legittime prassi di integrazione - cui,
peraltro, si e' gia' fatto ricorso nel corso delle due ultime
legislature - come l'affidamento di compiti speciali a consiglieri
regionali, almeno a condizione che tali incarichi non comportino
l'esercizio dell'azione amministrativa in senso proprio e, quindi,
l'emanazione di atti;
ritenuto, pertanto di nominare il consigliere Alfredo Bertelli a
Consigliere alla Presidenza;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla
Presidenza in ordine alla legittimita' e regolarita' tecnica del
presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 41/92 e
delle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
2541 del 4/7/1995;
su proposta del Presidente;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) al consigliere Alfredo Bertelli e' conferito l'incarico di
coadiuvare e supportare il Presidente della Giunta regionale nelle
sue attivita' e nei rapporti politici esterni e interni, in
conformita' agli indirizzi, alle direttive e alle deleghe
conferitegli dal Presidente. A tale fine, il consigliere Bertelli
puo' intrattenere i necessari rapporti con le Amministrazioni e con i
soggetti interessati e ha diritto ad ottenere dagli uffici regionali
e dagli Enti e Aziende dipendenti dalla Regione ogni notizia utile
allo svolgimento dei propri compiti;
2) l'incarico, la cui durata coincide con la permanenza in carica
della Giunta eletta in data 3/3/1999, non comporta l'emanazione di
atti amministrativi ne' l'attribuzione delle prerogative proprie dei
componenti la Giunta regionale. Comporta pero' la partecipazione del
consigliere Bertelli alle sedute di Giunta, senza diritto di voto;
3) nell'esercizio dei compiti dedotti nell'incarico conferito col
presente atto, il consigliere Bertelli si potra' avvalere delle
risorse umane e strumentali della Presidenza;
4) al consigliere Alfredo Bertelli e' consentito, ai sensi dell'art.
10 della L.R. 45/92 come modificato con L.R. 33/96, di usufruire di
autovetture di servizio per l'esplemento dell'incarico conferitogli;
5) le spese sopportate per l'adempimento dell'incarico, tra cui
quelle di viaggio e di missione, sono liquidate nelle stesse forme e
nelle stesse misure previste per gli Assessori;
6) il Direttore generale alla Presidenza e' incaricato
dell'esecuzione della presente deliberazione ed e' delegato ad
emanare gli atti necessari per la sua attuazione.