DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 10 febbraio 1999, n. 692
DPR 24 maggio 1988, n. 203, art. 17, parere regionale per l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio di un impianto di competenza del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Societa' Valico Scarl - Roma - impianto di Castiglione dei Pepoli - fraz. Badia Vecchia (BO)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
che il DPR 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di
qualita' dell'aria, relativamente all'inquinamento atmosferico
prodotto da impianti produttivi, all'art. 17 attribuisce al Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato la competenza al
rilascio dell'autorizzazione preventiva per la costruzione e
l'esercizio di centrali termoelettriche e di raffinerie di olii
minerali, previo parere dei Ministri dell'Ambiente e della Sanita',
sentita la Regione interessata;
vista la domanda prot. n. ML/mds/138 del 22 luglio 1998 presentata ai
sensi dell'art. 17 del DPR 24 maggio 1998, n. 203, al Ministero
dell'Industria, Commercio e Artigianato dalla Societa' Valico, con
sede legale in Roma, Via del Serafico n. 200, relativa al progetto
per l'installazione e l'esercizio di un impianto di autoproduzione di
energia elettrica mediante n. 5 gruppi elettrogeni alimentati a
gasolio della potenza complessiva di 2.020 KW elettrici da ubicarsi
nel Cantiere Valico sito nel comune di Castiglione dei Pepoli - fraz.
Badia Vecchia (BO);
vista la nota del Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato trasmessa in data 14 settembre 1998 - prot. n.
220608 - con la quale si richiede il parere regionale ai sensi
dell'art. 17 del DPR 24 maggio 1988, n. 203;
vista la richiesta della suddetta Societa' Valico prot. n.ML/ml/1227
del 28 dicembre 1998 (che si allega in copia) in risposta alla ns.
lettera prot. n. AMB/AMB/98/24364 del 10 novembre 1998 riguardante il
rispetto dei valori limite di emissione fissati dal Ministero della
Sanita' con parere del Consiglio Superiore di Sanita' del 22 gennaio
1997 per polveri, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
esaminate, ai fini dell'espressione di cui all'art. 17 del DPR
203/88, la relazione tecnica progettuale e la perizia giurata
allegata alla domanda di autorizzazione;
visto il DPR 24 maggio 1988, n. 203;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le
direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;
vista la deliberazione n. 861 del 30 aprile 1996, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale sono stati individuati gli atti di gestione di
competenza dei dirigenti nell'ambito della Direzione generale
Ambiente;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Uffico
Disciplina e Controllo emissioni in atmosfera ing. Piero Pagotto per
quanto riguarda la regolarita' tecnica del presente provvedimento, ai
sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
dato atto del parere favorevole di legittimita' espresso dal
Responsabile del Servizio Promozione, Indirizzo e Controllo
ambientale dott. Sergio Garagnani, ai sensi dell'art. 4, sesto comma
della L.R. 41/92;
determina:
1) di esprimere il proprio parere favorevole per l'autorizzazione
richiesta a condizione che il Ministero dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato, titolare del rilascio della autorizzazione,
accolga le motivazioni della Societa' Valico Scarl, espresse con la
gia' citata richiesta, che le permettano, in deroga ai valori limite
di emissione fissati dal Ministero della Sanita' per gli inquinanti
atmosferici polveri, ossidi di azoto e monossido di carbonio, di
operare con i limiti di emissione dichiarati nella perizia giurata
per ciascun motore di tipo endotermico a ciclo diesel e cioe':
- ossidi di azoto: 4 g/Nmc;
- monossido di carbonio: 0,65 g/Nmc;
- idrocarburi incombusti:0,15 g/Nmc;
- polveri: 0,13 g/Nmc;
2) di inviare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del DPR 24
maggio 1988, n. 203, al Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato, al Ministero dell'Ambiente ed al Ministero della
Sanita', la presente determinazione relativa all'autorizzazione
richiesta dalla Societa' Valico Scarl con sede legale in Roma - Via
del Serafico, n. 200 - per l'installazione e l'esercizio nel cantiere
Valico sito nel comune di Castiglione dei Pepoli - fraz. Badia
Vecchia (BO) di un impianto di autoproduzione di energia elettrica
con n. 5 gruppi elettrogeni alimentati a gasolio della potenza
termica complessiva introdotta con il combustibile di 5.330 KW ed
elettrica complessiva di 2.020 KW circa.
Si pubblica integralmente la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna ad avvenuta efficacia della
stessa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sergio Garagnani