DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 2450
Approvazione del progetto GILDA (gestione informatica della logistica distribuita nello spazio adriatico-jonico) e disposizioni per la sua attuazione *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee
96/C/200/07 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee - GUGE - C 200 del 10 luglio 1996), che ha stabilito gli
orientamenti per i programmi operativi da presentare nell'ambito
dell'iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione
transnazionale in materia di assetto territoriale (Interreg II C);
vista la decisione della Commissione della Comunita' europee C (97)
2458 del 6 agosto 1997, con la quale e' stato approvato il programma
operativo denominato CADSES per il periodo 25 gennaio 1997 - 31
dicembre 1999, concernente un insieme di misure pluriennali relative
alla suddetta iniziativa comunitaria Interreg II C negli Stati membri
Austria, Germania, Italia e Grecia, e' stato concesso il contributo
del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per detto programma e,
sempre per tale programma, le spese sostenute sono riconosciute
ammissibili a decorrere dalla suddetta data del 25 gennaio 1997;
vista la deliberazione 215/97 del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1998), concernente
"Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della Legge 16
aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari
relativi al programma operativo denominato CADSES da realizzarsi
nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg II C nelle regioni
dello spazio europeo sud-orientale, adriatico e danubiano per il
periodo 1997-1999";
visto l'allegato progetto GILDA (Gestione informatica della logistica
distribuita nello spazio adriatico-jonico), approvato nella riunione
del comitato transnazionale direttivo per il programma operativo
CADSES tenutasi a Vienna il 28 gennaio 1998, nel corso della quale e'
stata approvata l'attribuzione alla Regione Emilia-Romagna delle
risorse comunitarie di parte italiana;
visto il decreto del Ministro dei Lavori pubblici (Ufficio Rapporti
con l'UE e Affari internazionali del Gabinetto del Ministro) in data
22 maggio 1998, comunicato ufficialmente dal Ministro LL.PP. con nota
prot. n. 4151/4876 in data 2 ottobre 1998 (d'ora in poi indicato come
DM 22 maggio 1998), col quale:
a) sono stati assegnati alla Regione Emilia-Romagna, per l'attuazione
del progetto GILDA, 6.531.201 ECU, dei quali 3.589.344 ECU di
contributo comunitario e 2.941.857 ECU come cofinanziamento
nazionale. Di tali risorse: 1.294.957 ECU complessive (di cui 971.232
ECU come contributo comunitario e 323.745 come cofinanziamento
nazionale) dovranno ricadere nelle Regioni coperte dall'Obiettivo 1.
Le risorse assegnate devono essere imputate per un ammontare di
5.931.344 ECU alla Misura C (sviluppo della multimodalita' nei
sistemi di trasporto e parita' di accesso alle infrastrutture) del
programma operativo Interreg II C - CADSES e per un ammontare di
599.867 ECU alla Misura B (promozione della cooperazione per la
realizzazione di sistemi urbani e insediativi piu' equilibrati e
policentrici), come risulta in dettaglio dal quadro finanziario
contenuto nell'allegato progetto GILDA;
b) si e' previsto che la Regione Emilia-Romagna, in quanto
responsabile dell'attuazione complessiva del progetto, deve
provvedere, tra l'altro: 1) a regolare con apposite convenzioni
l'attuazione eventuale di singole parti del progetto da parte di
altre Amministrazioni pubbliche, anche appartenenti ad altre Regioni;
2) a costituire un gruppo tecnico di coordinamento per l'attuazione
del progetto;
considerato che:
a) il progetto GILDA ha ottenuto, sul piano nazionale, l'adesione
delle Regioni adriatiche Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Marche,
Abruzzo, Molise e Puglia e, per la sua fase operativa, prevede il
coinvolgimento delle autorita' portuali operanti nello spazio
adriatico-jonico, nonche' dei soggetti interessati a fornire il
proprio contributo alla realizzazione del progetto;
b) la Slovenia ha contestualmente promosso, nel suo ambito nazionale,
la realizzazione di un progetto denominato SPIL, che persegue i
medesimi obiettivi del progetto GILDA, del quale e' previsto il
finanziamento con fondi nazionali e con fondi PHARE e tra i due
progetti e' intervenuto un accordo di collaborazione stipulato in
data 21 ottobre 1997;
c) il Comitato direttivo transnazionale del programma CADSES, nella
medesima riunione tenutasi a Vienna il 28 gennaio 1998, in cui e'
stato approvato il progetto GILDA, ha altresi' approvato, con
procedura scritta conclusasi il 27 luglio 1998, la parte greca del
progetto, originariamente denominata TRANSLOGNET;
d) il Comitato direttivo transnazionale ha approvato nella seduta di
Dresda del 24/9/1998 la parte austriaca del progetto presentato
dall'Austria, denominato IMONET, decidendone la totale integrazione e
disponendone il relativo finanziamento a seguito del secondo bando
dell'iniziativa comunitaria Interreg II C;
e) a livello transnazionale il progetto GILDA costituisce un progetto
unitario e prevede che le sue singole articolazioni nazionali
perseguano la ricerca della massima collaborazione ed integrazione
tra di loro, coordinandosi nell'ambito di una struttura comune
diretta dalla Regione Emilia-Romagna;
f) allo scopo di realizzare tali obiettivi la Regione Emilia-Romagna
ha promosso la costituzione di un Comitato transnazionale di
coordinamento (Transnational Project Co-ordination Committee) al
quale hanno aderito, quali partner transnazionali: - la Slovenia, col
progetto SPIL, mediante l'accordo stipulato in data 21 ottobre 1997;
- l'Austria, con il progetto IMONET, mediante l'accordo stipulato in
data 25 febbraio 1998; - la Grecia, con il progetto TRANSLOGNET,
mediante l'accordo stipulato in data 25 marzo 1998;
vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C (97)
322/CE del 23 aprile 1997, che modifica le decisioni di approvazione
dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di
programmazione e delle iniziative comunitarie nei confronti
dell'Italia e definisce in 22 schede le spese utilizzabili nel quadro
dei fondi strutturali;
vista la nota della Direzione generale XVI della Commissione europea
n. 98340443 del 19 giugno 1998, con la quale e' stato comunicato, in
esito a quesiti posti dalla Direzione generale Trasporti e Sistemi di
mobilita' della Regione Emilia-Romagna in merito alla scheda n. 22 e,
in particolare, in merito alle spese sostenute dalle Amministrazioni
pubbliche, comprese le spese sostenute in favore di partner non
membri:
a) che rientrano tra le spese ammissibili per l'implementazione del
progetto quelle sostenute dalle Amministrazioni pubbliche, in quanto
costi operativi di progetto non riconducibili alle normali mansioni
di gestione e di controllo, quando si tratta di spese per prestazioni
fornite da personale del servizio pubblico e certificate sulla base
di documenti giustificativi;
b) che la cessione temporanea di attrezzature informatiche a Stati
non membri, cosi' come l'utilizzazione temporanea di esperti di
questi Paesi, rientrano tra le spese ammissibili al contributo
comunitario, purche' questi costi siano sostenuti su una chiara base
contrattuale e per attivita' direttamente collegate al progetto;
considerato che il Progetto GILDA, relativamente alla sua componente
italiana, definisce livelli diversi di gestione progettuale,
nell'ambito dei quali l'Autorita' portuale di Venezia (punto 6.1.,
lett. c del progetto) ha un ruolo sia a livello istituzionale e sia a
livello tecnico-scientifico, in quanto collaborera' con la Regione
Emilia-Romagna al coordinamento delle Autorita' portuali adriatiche e
sara' inoltre responsabile della realizzazione del Progetto
preliminare A;
acquisita agli atti d'ufficio la relazione dell'arch. Rino Rosini,
Responsabile del Servizio regionale Infrastrutture per il trasporto;
ritenuto necessario e opportuno approvare, per quanto di competenza,
il progetto GILDA e di definire e adottare misure di indirizzo e di
organizzazione ai fini dell'attuazione di tale progetto;
visto lo Statuto regionale, in particolare l'art. 7, lettera f) e
l'art. 19, lettera i);
visto l'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62 e successive
modificazioni;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale ai
Trasporti e Sistemi di mobilita', dott. ing. Renzo Gorini, in merito
alla legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione
della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;
dato atto, altresi', del parere favorevole espresso dal Responsabile
del Servizio Infrastrutture per il trasporto, arch. Rino Rosini, per
quanto riguarda la regolarita' tecnica della presente deliberazione,
ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41
e della deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995;
assunti i poteri del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19,
lettera i) dello Statuto regionale, attesa l'urgenza di dare
attuazione tempestivamente al processo di realizzazione del progetto,
in considerazione anche della necessita' di rispettare i tempi posti
dalla Commissione delle Comunita' europee;
su proposta dell'Assessore alla Mobilita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) e' approvato, per quanto di competenza, il progetto GILDA
(Gestione informatica della logistica distribuita nello spazio
adriatico-jonico), descritto in premessa ed allegato alla presente
delibera, quale parte integrante e sostanziale;
b) per la sua attuazione il progetto e' assunto nell'ambito
dell'Amministrazione regionale e, in particolare, della Direzione
generale dell'Assessorato regionale alla Mobilita'; pertanto si
provvedera' in osservanza alle vigenti disposizioni della L.R. 19
novembre 1992, n. 41, e successive modifiche e integrazioni, e delle
delibere d'attuazione 2541/95 e 1481/96, ferme restando le previsioni
del progetto e del citato decreto ministeriale nonche' mediante le
forme di coordinamento che l'Assessore alla Mobilita' riterra'
opportuno porre in essere con la partecipazione degli Assessori, o
comunque di rappresentanti, delle Regioni che aderiscono al progetto;
c) l'attuazione dei moduli di cui si compone il progetto GILDA,
giusta quanto stabilito dal DM 22 maggio, sara' eseguita dalla
Regione Emilia-Romagna ovvero sara' affidata ad altre Regioni e ad
altre Amministrazioni pubbliche, anche appartenenti ad altre regioni.
Tale attuazione sara' regolata da apposite convenzioni. La Giunta
regionale dovra' prevedere nei relativi schemi di convenzione che
l'Ente o l'Amministrazione affidataria assuma, nei confronti della
Regione Emilia-Romagna, piena ed esclusiva responsabilita' per
l'attuazione del modulo, in riferimento a tutti gli obblighi e a
tutte le obbligazioni che farebbero capo alla Regione medesima e
dovra' prevedere clausole idonee a garantire un sollecito
risarcimento dei danni causati per inadempimento o per qualsiasi
altra causa;
d) il Comitato transnazionale di coordinamento (Transnational Project
Co-ordination Committee), di cui in premessa, avra' sede presso la
Regione Emilia-Romagna. A tal fine i competenti Servizi e Uffici sono
incaricati di provvedere alle occorrenti necessita' di carattere
logistico;
e) sono istituiti, costituiti o comunque previsti presso la Regione
Emilia-Romagna, per l'attuazione del progetto, i seguenti organismi:
1) Gruppo tecnico di coordinamento, costituito da rappresentanti
delle Regioni e delle Amministrazioni centrali che hanno aderito al
progetto, col compito di sovrintendere all'attuazione del progetto e
di approvarne i risultati. Il gruppo tecnico, giusta quanto dispone
il DM 22 maggio 1998, stabilisce le regole del proprio funzionamento
che ritiene piu' efficaci per ottenere la piu' rapida, efficiente e
trasparente attuazione del progetto, in particolare per quanto
attiene alla funzione consultiva in merito agli atti formali di
spesa. Il gruppo tecnico e' presieduto dall'arch. Rino Rosini nella
qualita' di coordinatore generale del progetto;
2) Coordinatore. Per quanto di competenza e, in particolare, ai fini
di quanto stabilito alla precedente lettera b), al coordinamento
generale (transnazionale e nazionale) del progetto GILDA, e'
confermato l'arch. Rino Rosini, responsabile del Servizio
Infrastrutture per il trasporto della Regione Emilia-Romagna;
3) Segretaria tecnica, composta di soggetti esterni
all'Amministrazione regionale e, in particolare, da un project
manager, responsabile dello sviluppo del progetto in ambito nazionale
e da esperti in materie giuridiche-amministrative, di logistica dei
trasporti, di informatica e telecomunicazioni, di contabilita' e
controllo di gestione, nonche' di una figura di supporto alla
direzione del progetto adeguatamente qualificata. I relativi
incarichi saranno conferiti dalla Giunta regionale ai sensi degli
articoli 19 e seguenti della L.R. 27/85, modificata dalla L.R. 32/88;
4) Responsabile del procedimento, che sara' nominato ai sensi
dell'articolo 11 della L.R. 6 settembre 1993, n. 32;
f) sono ammesse al finanziamento per l'attuazione del progetto le
spese sostenute per l'implementazione del progetto a partire dal 25
gennaio 1997, giusto quanto disposto dalle Decisioni della
Commissione delle Comunita' Europee 97/322/CEE del 23 aprile 1997 e C
(97) 2458 del 6 agosto 1997 e, in particolare, le spese sinora
sostenute per lo sviluppo del progetto da parte dell'autorita'
portuale di Venezia. Tali spese saranno liquidate con successivo
provvedimento nei modi previsti dalle vigenti disposizioni;
g) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del
Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19, lettera i) dello Statuto
regionale;h) di pubblicare integralmente la presente deliberazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A voti unanimi e palesi, delibera inoltre:
di dichiarare l'immediata eseguibilita' della presente
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della Legge 10
febbraio 1953, n. 62 e successive modifiche, considerate le
specifiche ragioni di urgenza espresse in narrativa.
Ratificata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 febbraio 1998,
con atto n. 1081
(segue Allegato)