REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1998, n. 2655

Approvazione schema di convenzione in tema di protezione civile tra la Regione Emilia-Romagna ed i Consorzi di bonifica parmigiana Moglia Secchia, Burana, Leo, Scoltenna, Panaro, Bentivoglio, Enza, Parmense. Assegnazione e concessione finanziamenti II fase per integrare sistema informatico della comunicazione. Attrezzatura e materiale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di assegnare e concedere ai Consorzi di bonifica della regione in            
fase di seconda attuazione del Protocollo d'intesa stipulato in data            
8 settembre 1998 tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione                 
nazionale delle bonifiche - Unione regionale Emilia-Romagna - citato            
in premessa il finanziamento complessivo di  Lire 200.000.000,                  
secondo la ripartizione di cui al successivo punto 2) finalizzati               
alla integrazione dei sistemi informativi e dalla comunicazione e               
delle attrezzature e dei materiali che i Consorzi mettono a                     
disposizione per attivita' di protezione civile, secondo le modalita'           
indicate nelle singole convenzioni;                                             
2) di approvare in conformita' alla premesse lo schema di convenzione           
allegato parte integrante al presente atto tra la Regione                       
Emilia-Romagna ed i Consorzi di bonifica della regione in fase di               
seconda attuazione dell'intesa di cui alla deliberazione della Giunta           
regionale 2627/97 ripartendo il finanziamento di cui al precedente              
punto 1) nel seguente modo:                                                     
Bonifica Burana Leo Scoltenna Panaro  L. 50.000.000                             
Bonifica Bentivoglio Enza  L. 30.000.000                                        
Bonifica Parmigiana Moglia-Secchia  L. 50.000.000                               
Bonifica Parmense  L. 70.000.000                                                
3) di imputare la spesa complessiva di Lire 200.000.000 registrandola           
al n. 6480 di impegno, sul Capitolo 47103 "Spese per attivita' di               
protezione civile come definite dall'art. 3 della L.R. 45/95 svolte             
direttamente o in convenzione (artt. 3 e 16, L.R. 19 aprile 1995, n.            
45)" del Bilancio per l'esercizio finanziario 1998 che e' dotato                
della necessaria disponibilita';                                                
4) di dare atto che alla liquidazione delle somme di cui al punto 1),           
a favore di ogni singolo Consorzio, che avverra' in unica soluzione,            
previa preventiva presa d'atto da parte del Responsabile del Servizio           
Protezione civile dei progetti presentati, a fronte di analitica                
rendicontazione delle spese sostenute, come previsto all'articolo 7             
delle singole convenzioni, provvedera' il Responsabile del Servizio             
regionale Protezione civile, a norma dell'art. 61 della L.R. 31/77 -            
cosi' come sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94 - e dalla                   
deliberazione di Giunta regionale 2541/95;                                      
5) di dare atto che alla sottoscrizione delle convenzioni provvedera'           
il Responsabile del Servizio  regionale competente, secondo quanto              
previsto dalla delibera della Giunta regionale 2541/95.                         
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio di           
bonifica . . . . . . . . . . . per la formalizzazione dei rapporti da           
intraprendere per la collaborazione in tema di protezione civile                
nelle attivita' di previsione, prevenzione ed emergenza con                     
particolare riguardo ai rischi idraulico e idrogeologico. Fase di               
seconda attuazione del protocollo di intesa                                     
Oggi . . . . . . . del mese di . . . . . . . . . dell'anno . . . . .            
. . . . .  il Presidente pro tempore del Consorzio di bonifica di               
seguito denominato "Consorzio" nella persona di . . . . . . . . a               
nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta                           
la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata "Regione" nella                
persona dell'ing. Demetrio Egidi, Responsabile del Servizio regionale           
di Protezione civile;                                                           
vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio               
nazionale della Protezione civile";                                             
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 45 "Disciplina delle attivita' e               
degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di                     
protezione civile";                                                             
vista la L.R. 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme in materia di Enti di           
bonifica. Delega di funzioni amministrative" cosi' come integrata               
dalla L.R. 23 aprile 1987, n. 16 "Disposizioni integrative della L.R.           
2 agosto 1984, n. 42";                                                          
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2627 del 30 dicembre              
1997, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Protocollo               
d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione nazionale               
delle bonifiche - Unione regionale dell'Emilia-Romagna, nonche' di              
approvazione di uno schema di convenzione da stipularsi tra la                  
Regione Emilia-Romagna ed i Consorzi di bonifica per la                         
formalizzazione dei rapporti da intraprendere per la collaborazione             
in tema di protezione civile nelle attivita' di previsione,                     
prevenzione ed emergenza  con particolare riguardo al rischio                   
idraulico e idrogeologico;                                                      
premesso:                                                                       
- che i Consorzi di bonifica - Enti di diritto pubblico cui e'                  
affidata la gestione delle opere demaniali di bonifica presenti sul             
comprensorio di  rispettiva competenza - dispongono di informazioni,            
dati, sistemi di comunicazione e di gestione del territorio, di                 
strutture tecniche permanenti di elevato livello professionale,                 
nonche' di una organizzazione operativa di personale, mezzi e                   
apparecchiature capillarmente distribuite sul territorio regionale;             
- che tale sistema e' finalizzato, oltre alla gestione ordinaria,               
alla gestione dell'emergenza idraulica della rete di bonifica cui i             
Consorzi debbono istituzionalmente  provvedere;                                 
- che la Regione Emilia-Romagna, per il perseguimento delle finalita'           
di cui alla L.R. 19 aprile 1995, n. 45, intende avvalersi dei                   
Consorzi di bonifica per fronteggiare,  anche in via preventiva, le             
situazioni di emergenza relative al rischio idraulico e idrogeologico           
del territorio regionale;                                                       
- che i Consorzi di bonifica sono pienamente disponibili a                      
collaborare con il Servizio di Protezione civile per l'espletamento             
di attivita' di comune interesse attinenti alle fasi di previsione,             
prevenzione ed emergenza nonche' a partecipare alle altre azioni di             
protezione civile in cui sia richiesta, per una maggiore efficacia              
dell'intervento, la competenza, la professionalita' o                           
l'organizzazione dei medesimi;                                                  
si conviene e si stipula                                                        
Art. 1                                                                          
Oggetto della convenzione                                                       
La presente convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei                  
rapporti di reciproca collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna,             
Servizio Protezione civile e il Consorzio, ai fini di protezione                
civile, nelle attivita' di previsione, prevenzione e concorso                   
all'emergenza riferite al rischio idraulico e idrogeologico.                    
Le finalita' del rapporto collaborativo fra la Regione Emilia-Romagna           
- Servizio Protezione civile, ed il Consorzio si realizzano                     
attraverso le seguenti iniziative:                                              
a) attuazione di specifiche azioni di previsione e prevenzione  quali           
simulazioni di eventi idraulici critici, interventi tecnici                     
preventivi, operativita' di sistemi di previsione meteorologica e               
idrogeologica, fornitura di cartografia delle aree soggette a rischio           
idraulico;                                                                      
b) condivisione di dati meteorologici e idrometrici e di informazioni           
sui punti di criticita' idraulica e idrogeologica, sulla base di                
procedure definite dal Servizio  di Protezione civile;                          
c) censimento, inserimento e aggiornamento nella banca dati della               
Regione delle risorse, disponibili presso i Consorzi, utilizzabili ai           
fini di protezione civile nonche' dei mezzi strumentali e delle                 
attrezzature regionali concesse in uso ai medesimi e di immediata               
disponibilita' per impieghi di protezione civile;                               
d) definizione di proposte per l'acquisizione di mezzi e attrezzature           
di emergenza, da destinare ai fini della protezione civile, da                  
concedere in uso ai consorzi;                                                   
e) formazione del personale consortile da impiegare nelle azioni di             
protezione civile;                                                              
f) messa a disposizione del personale, preventivamente individuato              
sulla base delle competenze e professionalita'  ritenute necessarie.            
Art. 2                                                                          
Attivita' di previsione e prevenzione                                           
ai fini di protezione civile                                                    
Il Consorzio si impegna a fornire gratuitamente tutti gli elementi di           
cui dispone e a prestare la sua collaborazione alla costruzione di un           
unico modello o di piu' modelli di simulazione idraulica, ai fini di            
protezione civile.                                                              
Il Consorzio si impegna altresi' a formulare al Servizio regionale              
Protezione civile proposte di interventi preventivi  ai fini del loro           
inserimento nei programmi regionali di prevenzione, di cui all'art. 8           
della L.R. 45/95.                                                               
Il Consorzio si impegna altresi' a fornire gratuitamente la                     
cartografia della aree soggette a rischio idraulico del proprio                 
comprensorio, con metodologia compatibile a quella gia' utilizzata              
dal Servizio Cartografico regionale, nonche' a partecipare alle                 
attivita' che il Servizio Protezione civile dovesse intraprendere               
nell'ambito del coordinamento tecnico.                                          
Art. 3                                                                          
Condivisione di dati e scambio di informazioni                                  
La Regione e il Consorzio si impegnano alla condivisione gratuita dei           
dati di cui hanno la piena disponibilita', meteorologici e                      
idrometrici e di informazioni sui punti di criticita' idraulica e               
idrogeologica, di pertinenza e sulla base di procedure e modalita'              
stabilite dal Servizio regionale  di Protezione civile.                         
In particolare la Regione Emilia-Romagna - Servizio Protezione                  
civile, si impegna ad assicurare le seguenti attivita':                         
a) condivisione in tempo reale dei dati registrati dalle reti di                
monitoraggio meteopluviometriche regionali e delle serie storiche,              
per quanto di competenza e disponibilita' del Servizio Protezione               
civile;                                                                         
b) condivisione dei dati relativi alla modellistica utilizzata per la           
previsione e prevenzione delle piene nei corsi d'acqua di competenza            
regionale, per quanto di competenza e disponibilita' del Servizio               
Protezione civile;                                                              
c) collegamento telematico e radiotelefonico alla sala operativa                
regionale di protezione civile, secondo le procedure del Servizio               
Protezione civile;                                                              
d) accesso alle basi informative territoriali regionali in materia di           
rischio idraulico e geologico, secondo le procedure stabilite dal               
Servizio Protezione civile;                                                     
e) acquisizione delle informazioni e delle segnalazioni diramate nel            
corso del servizio di piena nei corsi d'acqua di competenza                     
regionale;                                                                      
f) organizzazione e gestione di attivita' di informazione e                     
formazione in materia di protezione civile.                                     
Il Consorzio si impegna ad assicurare le seguenti attivita':                    
a) condivisione in tempo reale dei dati registrati dalla rete di                
monitoraggio di proprieta' del Consorzio e delle serie storiche;                
b) condivisione dei dati relativi alla  modellistica utilizzata per             
la valutazione e la verifica dell'andamento delle piene dei canali di           
competenza;                                                                     
c) accesso telematico e radio telefonico alla sala operativa  del               
Servizio regionale Protezione civile;                                           
d) segnalazioni dei punti critici nelle arginature del reticolo                 
idraulico di competenza e periodico aggiornamento  delle                        
informazioni;                                                                   
e) elencazione dei tratti presidiati e riferimenti logistici  dei               
responsabili dei tronchi;                                                       
f) condivisione delle informazioni tecniche relative a tematiche di             
protezione civile (relative ai rischi idraulico e idrogeologico);               
g) accesso alle memorie tecniche relative ai piu' significativi                 
eventi alluvionali storici.                                                     
A richiesta del Servizio regionale di Protezione civile il Consorzio            
fornira', in caso di emergenza - se necessario anche quotidianamente            
- informazioni sulle portate ed i livelli idrometrici dei canali di             
competenza. I dati verranno  forniti alla sala operativa del Servizio           
Protezione civile, attraverso collegamento informatico da                       
predisporre, le cui modalita' tecniche verranno concordate                      
successivamente.                                                                
Ferma restando la gratuita' del reciproco scambio di dati, per la               
prima attuazione del sistema informativo e di comunicazione fra il              
Consorzio ed il Servizio Protezione civile, e' previsto il concorso             
finanziario regionale, secondo le modalita' indicate al successivo              
articolo 7.                                                                     
Art. 4                                                                          
Mezzi e attrezzature                                                            
Il Consorzio si impegna, compatibilmente con la gestione                        
dell'emergenza idraulica eventualmente in atto nel comprensorio di              
competenza, a mettere a disposizione e a mantenere in efficienza a              
proprie spese, al fine di renderle immediatamente disponibili in caso           
di necessita', le attrezzature consortili indicate nell'elenco                  
inviato con nota n. . . del . . . , vistato per accettazione dal                
Responsabile del Servizio regionale Protezione civile e conservato              
agli atti del Servizio regionale Protezione civile, che dovra' essere           
integrato con le attrezzature acquisite con il concorso di fondi                
regionali di cui al successivo art. 7.                                          
La Regione, con successivi atti adottati dai competenti organi,                 
affidera' in uso al Consorzio apparecchiature e mezzi idonei                    
all'azione di protezione civile, esistenti o da acquisire.                      
Tali attrezzature dovranno essere indicate in uno specifico elenco              
sottoscritto dalle parti.                                                       
Il Consorzio ha facolta' di utilizzare gratuitamente tali                       
apparecchiature e mezzi per l'adempimento dei propri fini                       
istituzionali, con l'obbligo di renderli immediatamente disponibili             
in caso di necessita' e con l'obbligo di manutenzione  ordinaria a              
proprio carico nonche' di reintegro del materiale di consumo.                   
Gli elenchi delle attrezzature consortili e di quelle affidate in uso           
dalla Regione dovranno essere periodicamente aggiornati,                        
rispettivamente in relazione a modifiche e integrazioni intervenute             
nel parco attrezzature del Consorzio o in quello regionale, e                   
formalizzati con apposito atto sottoscritto dalle parti e con                   
l'inserimento nella banca dati regionale.                                       
Art. 5                                                                          
Personale consortile da impiegare                                               
nelle azioni di protezione civile                                               
Il Consorzio si impegna a mettere a disposizione, con le modalita' di           
cui al successivo articolo, proprio personale previamente individuato           
sulla base delle competenze e professionalita' tecniche ritenute                
necessaria ai fini della protezione civile.                                     
Art. 6                                                                          
Emergenza                                                                       
Il Consorzio, al verificarsi di situazioni di emergenza idraulica e/o           
idrogeologica e compatibilmente con la gestione di emergenza                    
idraulica eventualmente in atto nel comprensorio di competenza, si              
impegna a mettere a disposizione,  con le modalita' indicate nei                
successivi commi del presente articolo, il personale di cui all'art.            
5, nonche' i mezzi e le attrezzature di cui all'art. 4, dietro                  
richiesta scritta o telefonica nei casi piu' gravi, cui dovra'                  
comunque  far seguito conferma scritta, dell'autorita' di Protezione            
civile competente.                                                              
Qualsiasi intervento di protezione civile richiesto ai Consorzi, sia            
nella fase di emergenza acuta sia successivo ad essa, verra' attuato            
sulla base di modalita' concordate di norma fra il Direttore del                
Consorzio ed il responsabile regionale di Protezione civile ed in               
raccordo e sotto la esclusiva responsabilita' delle autorita'                   
istituzionalmente preposte agli interventi di emergenza.                        
Il Consorzio si impegna all'allestimento sul campo ed all'esercizio             
con proprio personale dei mezzi e delle attrezzature relative agli              
elenchi di cui all'art. 4, nell'ambito del comprensorio di                      
competenza, ed eccezionalmente anche fuori di esso, a seconda della             
localizzazione dell'emergenza.                                                  
Il Consorzio si impegna comunque a rendere immediatamente disponibili           
al Servizio di Protezione civile, presso i propri magazzini idraulici           
previamente individuati, i mezzi e le attrezzature di cui agli                  
elenchi indicati all'art. 4, che fosse necessario impiegare fuori del           
comprensorio di competenza.                                                     
Art. 7                                                                          
Oneri                                                                           
Tutti gli oneri relativi all'impiego di personale, mezzi e                      
attrezzature consortili o concessi in uso per l'esplicazione di                 
attivita' di protezione civile attinenti sia alle fasi di previsione,           
prevenzione come a quella di emergenza sulle opere e sugli impianti             
pubblici di bonifica rientranti nei compiti istituzionali del                   
Consorzio, sono posti a carico del medesimo.                                    
Tutti gli oneri relativi alle restanti tipologie di attivita' e di              
intervento, richieste dalla Regione in riferimento alla L.R. 45/95              
con specifico atto, sono posti a carico della Regione.                          
Gli interventi richiesti al Consorzio direttamente dalle autorita' di           
Protezione civile, anche se con il coordinamento tecnico della                  
Regione, in riferimento alla presente convenzione, non autorizzati              
dalla Regione ai sensi della L.R. 45/95, esulano dal presente atto e            
dovranno pertanto essere separatamente regolati con le medesima                 
autorita'.                                                                      
La Regione si impegna a riconoscere al Consorzio, quale concorso alle           
spese sostenute dallo stesso per l'attuazione del progetto per la               
integrazione dei sistemi informativi e della comunicazione di cui               
all'art. 2, nonche' quale concorso alle spese sostenute per integrare           
la propria dotazione di attrezzature e materiali, finalizzato a far             
fronte alle prestazioni stabilite negli articoli precedenti, un                 
importo pari a Lire . . . . . . . . . . . .                                     
Il Consorzio dovra' predisporre un programma dettagliato per                    
l'attuazione del progetto per la integrazione dei sistemi informativi           
e della comunicazione, nonche' per l'acquisto delle attrezzature                
integrative di cui al precedente capoverso, da sottoporre alla presa            
d'atto del Responsabile del Servizio regionale Protezione civile.               
Le spese occorse per l'attuazione del programma sopracitato saranno             
liquidate dalla Regione Emilia-Romagna in un'unica soluzione, previa            
analitica rendicontazione delle spese sostenuto da parte del                    
Consorzio.                                                                      
Art. 8                                                                          
Uso delle frequenze radio                                                       
Il Consorzio e la Regione Emilia-Romagna con la definizione della               
presente intesa restano esonerati nell'ambito delle attivita'                   
previste dalla presente convenzione, da qualsiasi responsabilita'               
diretta ed indiretta derivante dall'utilizzazione delle frequenze               
radio loro assegnate.                                                           
Art. 9                                                                          
Pubblicazioni                                                                   
La pubblicazione dei dati e delle elaborazioni derivanti dalle                  
attivita' di cui al presente atto sono di competenza rispettivamente            
del Consorzio e della Regione  Emilia-Romagna.                                  
L'inclusione degli elaborati di un ente nella pubblicazione                     
dell'altro devo essere preventivamente concordata  per iscritto.                
Art. 10                                                                         
Responsabilita'                                                                 
Il Consorzio e la Regione Emilia-Romagna si riservano, ove venisse              
accertato un uso improprio dei dati e dei collegamenti, di sospendere           
le attivita' oggetto della presente convenzione.                                
Art. 11                                                                         
Durata della convenzione                                                        
La presente convenzione avra' la durata di anni tre, previa                     
sottoscrizione, dalla data di esecutivita' della deliberazione  della           
Giunta regionale n. . . . . . . . del . . . . . . . . . . . . . e               
potra' essere rinnovata con apposito atto deliberativo della Giunta             
regionale.                                                                      
Art. 12                                                                         
Controversie                                                                    
Eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione verranno            
risolte da un Collegio arbitrale, composto da tre membri nominati il            
primo dalla Regione Emilia-Romagna, il secondo dal Consorzio e il               
terzo concordemente dagli altri due arbitri.                                    
La sede esclusiva dell'arbitrato sara' Bologna.                                 
Art. 13                                                                         
Registrazione                                                                   
La presente convenzione sara' soggetta a registrazione solo in caso             
d'uso.                                                                          
Letto, approvato e sottoscritto.                                                
per IL CONSORZIO  per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IL RESPONSABILE DEL                  
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE                                                      
Demetrio Egidi                                                                  

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina