REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA 21 gennaio 1999, n. 210

L.R. 19 gennaio 1998, n. 2. Indicazioni tecnico-operative per l'esame dei programmi e relativi consuntivi di coltivazione delle piante allogame e non allogame prodotte nel territorio della regione Emilia-Romagna

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Vista la L.R. del 19 gennaio 1998, n. 2 "Norme per la produzione di             
sementi di piante allogame e non allogame. Abrogazione della L.R. 6             
luglio 1977, n. 30", che disciplina la coltivazione delle piante                
delle principali specie allogame e non allogame allo scopo di                   
sostenerne l'espansione, ridurre i danni derivanti dal mancato                  
isolamento spaziale e favorire il controllo delle zone di produzione            
per la prevenzione di fitopatie;                                                
dato atto che, a norma dell' art. 3, secondo comma della suddetta               
legge, spetta al dirigente regionale competente:                                
a) individuare, nell'ambito di ciascuna delle specie cui si applica             
la citata legge regionale e secondo l'elencazione stabilita dalla               
Giunta, le relative sottospecie, i gruppi di varieta' e le varieta';            
b) fissare le prescrizioni per evitare danni alle colture, precisando           
a tal fine le distanze minime da rispettare;                                    
c) stabilire i termini di presentazione dei programmi di coltivazione           
e dei relativi consuntivi da parte dei produttori sementieri e dei              
coltivatori-moltiplicatori in proprio;                                          
preso atto che la Giunta regionale ha provveduto, con atto n. 1281              
del 27 luglio 1998, alla individuazione delle specie secondo quanto             
previsto al comma 1 del citato art. 3;                                          
ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito a quanto previsto            
al comma 2 del predetto art. 3;                                                 
acquisito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art.            
4 della L.R. 2/98;                                                              
ritenuto, inoltre, opportuno fornire ai competenti uffici alcune                
indicazioni tecnico-operative in ordine all'esame dei programmi di              
coltivazione presentati dai produttori sementieri e dai                         
coltivatori-moltiplicatori in proprio ai fini della assunzione da               
parte della Regione delle decisioni in ordine a detti programmi;                
viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2541 in data 4                 
luglio 1995 e n. 1396 in data 31 luglio 1998, entrambe esecutive;               
vista, altresi', la deliberazione della Giunta regionale n. 255 del 4           
marzo 1997;                                                                     
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile                       
dell'Ufficio Produzioni vegetali dott. Luciano Trentini e del                   
Responsabile del Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di             
mercato dott. Maurizio Ceci, in merito rispettivamente alla                     
regolarita' tecnica ed alla legittimita' del presente atto, ai sensi            
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19/11/1992, n. 41 e della citata           
deliberazione 2541/95;                                                          
determina:                                                                      
1) di dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, della            
L.R. 2/98 cosi' come risulta dall'Allegato parte integrante e                   
sostanziale del presente atto nel quale sono definiti:                          
- le sottospecie, i gruppi di varieta' e le varieta' cui si applica             
la legge predetta nell'ambito della individuazione delle specie di              
piante allogame e non allogame effettuata dalla Giunta regionale con            
deliberazione 1281/98;                                                          
- le prescrizioni tecniche per evitare danni alle colture, ivi                  
compresa la definizione delle distanze minime;                                  
- i termini, per l'anno 1999 e seguenti, di presentazione dei                   
programmi di coltivazione e dei relativi consuntivi da parte dei                
produttori sementieri e dei coltivatori-moltiplicatori in proprio;              
2) di fornire ai competenti uffici, nel testo risultante nel medesimo           
Allegato, le indicazioni tecnico-operative in ordine all'esame dei              
programmi di coltivazione presentati dai produttori sementieri e dai            
coltivatori-moltiplicatori in proprio ai fini della assunzione da               
parte della Regione delle decisioni in ordine a detti programmi;                
3) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale            
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Dario Manghi                                                                    
ALLEGATO                                                                        
ATTUAZIONE ART. 3, SECONDO COMMA, L.R. 19 GENNAIO 1998, N. 2 "NORME             
PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME.                 
ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30" E INDICAZIONI                      
TECNICO-OPERATIVE PER L'ESAME DEI PROGRAMMI DI COLTIVAZIONE E DEI               
RELATIVI CONSUNTIVI                                                             
1) Soggetti e modalita' di presentazione dei programmi (preventivi e            
consuntivi)                                                                     
Ai fini della L.R. 2/98 si intendono:                                           
- per produttori sementieri: i produttori in possesso di regolare               
licenza sementiera rilasciata ai sensi della Legge 1096/71;                     
- per coltivatori-moltiplicatori in proprio: i                                  
coltivatori-moltiplicatori in grado di documentare l'uso del seme               
autoprodotto.                                                                   
I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio              
che intendono coltivare nell'ambito del territorio regionale piante             
allogame e non allogame presentano alla Regione un programma di                 
coltivazione.                                                                   
Tale programma, inviato a mezzo raccomandata con avviso di                      
ricevimento, deve pervenire entro i termini indicati al successivo              
paragrafo 6) alla Direzione generale Agricoltura - Servizio                     
Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato - Ufficio                     
Produzioni vegetali - Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna.                       
Il programma deve contenere obbligatoriamente le seguenti                       
indicazioni:                                                                    
a) generalita'/ragione sociale/denominazione sociale del presentatore           
e relativo indirizzo;                                                           
b) i gruppi di varieta' fra quelli indicati al successivo paragrafo             
5), che si intendono coltivare ed indicazione tassativa, per ciascuno           
di essi, della zona di coltivazione prevista (Comuni interessati                
suddivisi per Ente territoriale di competenza - Amministrazioni                 
provinciali o Comunita' Montane).                                               
I produttori sementieri e i coltivatori-moltiplicatori in proprio               
presentano altresi' il consuntivo di coltivazione (art. 2, comma 4,             
della legge) che deve pervenire all'indirizzo sopra indicato entro i            
termini indicati al successivo paragrafo 6).                                    
Il consuntivo di coltivazione deve contenere obbligatoriamente le               
seguenti indicazioni:                                                           
a) generalita'/ragione sociale/denominazione sociale del presentatore           
e relativo indirizzo;                                                           
b) i gruppi di varieta' effettivamente coltivati e, per ciascuno di             
essi, l'ampiezza delle superfici messe a coltura e l'esatta                     
indicazione della zona di coltivazione (Comuni interessati suddivisi            
per Ente territoriale di competenza - Amministrazioni provinciali o             
Comunita' Montane).                                                             
2) Modalita' di istruttoria dei programmi e dei consuntivi presentati           
I programmi di coltivazione preventivi sono ricevuti dall'Ufficio               
Produzioni vegetali del Servizio Produzioni agro-alimentari e                   
Relazioni di mercato.                                                           
Ai fini dell'esame e dell'espressione del relativo parere da parte              
del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 4 della legge, il              
predetto Ufficio provvede:                                                      
a) ad elaborare prospetti riepilogativi desunti dai dati indicati nei           
programmi presentati;                                                           
b) a comunicare agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con              
avviso di ricevimento ed entro 15 giorni dal ricevimento dei                    
programmi di cui sopra, l'esistenza di possibili interferenze                   
derivanti dalla programmazione di coltivazioni che possono dare luogo           
a danni derivanti dal mancato isolamento spaziale di specie diverse,            
di sottospecie diverse della stessa specie o di gruppi diversi della            
stessa sottospecie nelle medesime zone od in zone contigue. Tale                
comunicazione riportera' l'indicazione degli interferenti e delle               
rispettive zone, nonche' la richiesta di presentazione di                       
dichiarazioni di accordo scritto tra gli stessi interferenti;                   
c) a richiedere ogni altra informazione per le stesse coltivazioni              
necessaria al fine di assicurare il completo esame del programma da             
parte del Comitato tecnico-scientifico.                                         
A seguito della comunicazione di cui alla precedente lettera b), i              
produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio sono           
tenuti alla verifica delle eventuali interferenze riscontrate. A tal            
fine, nel piu' breve tempo possibile e comunque entro 12 giorni dal             
ricevimento della comunicazione, l'AIS (Associazione italiana                   
Sementi) organizzera', secondo le intese raggiunte con la Regione               
Emilia-Romagna, un incontro a cui sono tenuti a partecipare tutti i             
produttori sementieri e/o i coltivatori-moltiplicatori in proprio               
interferenti nonche' le associazioni di produttori sementieri                   
regionali. Dell'incontro verra' redatto apposito verbale nel quale              
saranno riportate tutte le modifiche nel frattempo intervenute                  
(variazione di gruppo colturale, rinunce, integrazioni, etc.), i casi           
di interferenza definiti e l'indicazione delle interferenze la cui              
definizione richieda ulteriori specifici approfondimenti tra le parti           
interessate da effettuare entro il termine indicato al successivo               
paragrafo 2.1 "Casi speciali". Il verbale, sottoscritto da tutti gli            
interferenti, verra' inviato immediatamente all'Ufficio Produzioni              
vegetali del Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di                 
mercato della Regione.                                                          
In caso di impossibilita' a partecipare all'incontro, entro lo stesso           
termine di 12 giorni dal ricevimento della comunicazione, le ditte              
interessate dovranno fare pervenire al predetto Ufficio, a mezzo                
raccomandata, comunicazione scritta di accordo controfirmata dai                
produttori sementieri e/o coltivatori moltiplicatori in proprio                 
interferenti.                                                                   
Il Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato                   
trasmette al Comitato tecnico-scientifico tutti i programmi ed il               
relativo materiale preistruttorio, ivi compresi i verbali di accordo            
tra gli interferenti e le eventuali comunicazioni di accordo, al fine           
dell'esame per l'espressione del parere di competenza. Il Comitato              
esprimera' un parere motivato formulato sulla base delle realistiche            
e concrete possibilita' di realizzazione, nel rispetto delle norme              
vigenti, di ciascun programma. Il parere favorevole del Comitato                
potra' anche essere riferito a parte di un programma.                           
2.1 Casi speciali                                                               
Per i casi speciali di interferenze demandati ad una verifica piu'              
puntuale e quindi ad un accordo successivo tra le parti interessate,            
queste debbono far pervenire all'Ufficio Produzioni vegetali del                
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato della                
Regione, a mezzo raccomandata entro i sette giorni successivi                   
all'incontro di cui al precedente paragrafo 2), la comunicazione                
dell'eventuale accordo raggiunto con esplicito riferimento alla                 
coltura ed alla localita' di coltivazione.                                      
2.2 Mancato accordo                                                             
In caso di mancato accordo o di atteggiamento passivo da parte di un            
produttore sementiero o di un coltivatore-moltiplicatore in proprio,            
il cui programma presenta interferenze con altri produttori                     
sementieri o coltivatori moltiplicatori in proprio, il Servizio                 
Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato propone al                    
Comitato:                                                                       
a) l'espressione di parere negativo sulla totalita' del programma               
presentato, qualora non siano stati raggiunti gli accordi in ordine             
alle interferenze nelle forme sopra illustrate;                                 
b) l'espressione di parere favorevole sulla parte di programma                  
presentato per la quale siano stati raggiunti gli accordi nelle forme           
sopra illustrate.                                                               
3) Variazioni ai programmi                                                      
I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio              
che hanno presentato il programma di coltivazione, possono altresi'             
presentare variazioni al programma stesso, indirizzando la richiesta            
di variazione alla Direzione generale Agricoltura - Servizio                    
Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato - Ufficio                     
Produzioni vegetali, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna.                        
Tale richiesta di variazione dovra' contenere obbligatoriamente le              
seguenti indicazioni:                                                           
a) generalita'/ragione sociale/denominazione sociale del presentatore           
e relativo indirizzo;                                                           
b) i gruppi di varieta' fra quelli indicati al successivo paragrafo             
5) che si intendono coltivare ed indicazione tassativa, per ciascuno            
di essi, della zona di coltivazione prevista (Comuni interessati                
suddivisi per Ente territoriale di competenza - Amministrazioni                 
provinciali o Comunita' Montane).                                               
Per l'esame della variazione presentata si applicano le procedure               
gia' stabilite per l'esame del programma preventivo.                            
4) Aree di preuso e zone chiuse                                                 
Ai fini della L.R. 2/98, sono aree di preuso le aree nelle quali e'             
stabilita priorita' di coltivazione a favore di gruppi di varieta'.             
Varieta' di gruppi diversi da quello che gode del diritto di preuso             
possono essere coltivate purche' a distanze dalle colture aventi                
diritto di preuso, aumentate del 50% rispetto a quelle stabilite al             
successivo paragrafo 5).Se tali distanze risultano non rispettate, le           
colture non aventi il diritto di preuso debbono essere eliminate, in            
conformita' alle norme indicate all'art. 6 della legge.                         
Ai fini della L.R. 2/98, sono zone chiuse le aree delimitate e                  
racchiudenti nel loro perimetro un territorio, privo di soluzioni di            
continuita', per la coltivazione di piante di specie allogame e non             
allogame che necessitano di isolamento per ragioni genetiche e                  
sanitarie.                                                                      
5)  Individuazione delle sottospecie e gruppi di varieta' e distanze            
minime                                                                          
BARBABIETOLA - (Beta vulgaris L.)                                               
  Sottospecie  Gruppo                                                           
Bietola da zucchero  monogerme                                                  
Bietola da zucchero  plurigerme                                                 
Bietola da foraggio  monogerme a radice bianca                                  
Bietola da foraggio  monogerme a radice gialla                                  
Bietola da foraggio  monogerme a radice rossa                                   
Bietola da foraggio  plurigerme a radice bianca                                 
Bietola da foraggio  plurigerme a radice gialla                                 
Bietola da foraggio  plurigerme a radice rossa                                  
Bietola da orto  a radice piatta rossa                                          
Bietola da orto  a radice piatta rosata                                         
Bietola da orto  a radice tonda rossa                                           
Bietola da orto  a radice tonda rosata                                          
Bietola da orto  a radice lunga rossa                                           
Bietola da costa  a costa bianca e foglia verde                                 
Bietola da costa  a costa bianca e foglia bionda                                
Bietola da costa  a costa verde e foglia verde                                  
Bietola da costa  a costa rossa e foglia rossa                                  
Le distanze minime di coltivazione da rispettare sono:                          
1) per le colture di sementi di categoria certificate:                          
- per varieta' appartenenti allo stesso gruppo:                                 
m 600 se plurigermi                                                             
m 600 se monogermi                                                              
- per varieta' appartenenti a gruppi diversi della stessa                       
sottospecie: m 600                                                              
- per varieta' appartenenti a sottospecie diverse: m 1.500                      
2) per colture di sementi di base e pre-base:                                   
- m 1.000 per varieta' plurigermi appartenenti allo stesso gruppo;              
- m 1.500 in tutti gli altri casi.                                              
CETRIOLO - (Cucumis sativus L.)                                                 
Classe "Open pollination"  Classe "ibridi"     (O.P.)  Gruppo                
Gruppo                                                                          
Corto  Corto                                                                    
Medio  Medio                                                                    
Lungo  Lungo                                                                    
Le distanze minime di coltivazione da rispettare sono:                          
- fra varieta' appartenenti a gruppi diversi: O.P. = m 1.000, ibridi            
= m 1.500;                                                                      
- fra varieta' appartenenti allo stesso gruppo: O.P. = m 500, ibridi            
= m 1.000;                                                                      
- fra varieta' appartenenti alle classi "O.P." e "ibridi": m 2.000 in           
tutti i casi.                                                                   
CIPOLLA - (Allium cepa L.)                                                      
Classe "Open pollination"  Classe "ibridi"     (O.P.)  Gruppo                
Gruppo                                                                          
Gruppo a bulbo giallo tondo  Gruppo a bulbo giallo tondo                        
Gruppo a bulbo giallo piatto  Gruppo a bulbo giallo piatto                      
Gruppo a bulbo rosso tondo  Gruppo a bulbo rosso tondo                          
Gruppo a bulbo rosso piatto  Gruppo a bulbo rosso piatto                        
Gruppo a bulbo bianco tondo  Gruppo a bulbo bianco tondo                        
Gruppo a bulbo bianco piatto  Gruppo a bulbo bianco piatto                      
Tipo dorata di Parma  Tipo dorata di Parma                                      
Tipo ramata di Milano  Tipo ramata di Milano                                    
Tipo bianca di Lisbona  Tipo bianca di Lisbona                                  
Le distanze minime di coltivazione da rispettare sono:                          
- fra varieta' appartenenti a gruppi diversi: O.P. = m 1.000, ibridi            
= m. 2.000;                                                                     
- fra varieta' diverse appartenenti allo stesso gruppo: O.P. =                  
m 300, ibridi = m. 2.000;                                                       
- fra varieta' appartenenti alle Classi "O.P." e "ibridi" colture di            
sementi di base e pre-base: m 2.000 in tutti i casi.                            
CAVOLO - (Brassica L.)                                                          
Classe "Open pollination" - O.P. e ibridi     Sottospecie  Gruppo               
Acephala  da foraggio                                                           
Acephala  laciniato                                                             
Botrytis  cavolfiore                                                            
Botrytis  broccolo a palla                                                      
Bullata  di Bruxelles                                                           
Capitata  cappuccio bianco                                                      
Capitata  cappuccio conico                                                      
Capitata  cappuccio rosso                                                       
Gongyloides  rapa bianco                                                        
Gongyloides  rapa blu                                                           
Sabauda  verza                                                                  
Le distanze minime di coltivazione da rispettare sono:                          
- fra varieta' appartenti a gruppi diversi: O.P. = m 1.000, ibridi =            
m 1.500;                                                                        
- fra varieta' diverse appartenenti allo stesso gruppo: O.P. =                  
m 600, ibridi = m 1.000;                                                        
- fra varieta' appartenenti alle Classi "O.P." e "ibridi": m 2.000 in           
tutti casi.                                                                     
ZUCCHINO - (Cucurbita pepo L.)                                                  
Classe "Open pollination"  Classe "ibridi"     (O.P.)  Gruppo                
Gruppo                                                                          
Lungo verde scuro  Lungo verde scuro                                            
Lungo verde chiaro  Lungo verde chiaro                                          
Lungo striato  Lungo striato                                                    
Lungo bianco  Lungo bianco                                                      
Rotondo verde scuro  Rotondo verde scuro                                        
Rotondo verde chiaro  Rotondo verde chiaro                                      
Le distanze minime di coltivazione da rispettare sono:                          
- fra varieta' appartenenti a gruppi diversi: O.P.= m 1.000, ibridi =           
m 1.500;                                                                        
- fra varieta' diverse appartenenti alla stesso gruppo: O.P. =                  
m 500, ibridi = m 1.000;                                                        
- fra varieta' appartenenti alle Classi "O.P." e "ibridi" colture di            
sementi di base e pre-base m. 2.000 in tutti i casi.                            
CAROTA - (Daucus carota)                                                        
Classe "Open pollination"  Classe "ibridi"     (O.P.)  Gruppo                
Gruppo                                                                          
Lunga  Lunga                                                                    
Mezza lunga  Mezza lunga                                                        
Rotonda  Rotonda                                                                
Da foraggio  Da foraggio                                                        
Le distanze minime di coltivazione da rispettare sono:                          
- fra varieta' appartenenti a gruppi diversi: O.P.= m 1.200, ibridi =           
m 1.500;                                                                        
- fra varieta' diverse appartenenti allo stesso gruppo: O.P. =                  
m 600, ibridi = m 1.000;                                                        
- fra varieta' appartenenti alle Classi "O.P." e "ibridi" m 2.000 in            
tutti i casi.                                                                   
RADICCHIO - (Cichorium Intybus)                                                 
Classe "Open pollination"  Classe "ibridi"     (O.P.)  Gruppo                
Gruppo                                                                          
A foglie colorate  A foglie colorate                                            
A foglia bionda  A foglia bionda                                                
A foglia verde  A foglia verde                                                  
Tipo Catalogna  Tipo Catalogna                                                  
Tipo selvatiche  Tipo selvatiche                                                
Da radice  Da radice                                                            
Le distanze minime di coltivazione da rispettare sono:                          
- fra varieta' appartenenti a gruppi diversi: O.P. = m 1.000, ibridi            
= m 1.500;                                                                      
- fra varieta' diverse appartenenti allo stesso gruppo: O.P. =                  
m 500, ibridi = m 1.000;                                                        
- fra varieta' appartenenti alle Classi "O.P." e "ibridi" m 2.000 in            
tutti i casi.                                                                   
RAVANELLO - (Raphaus sativus L.)                                                
Classi "Open pollination" - O.P. e ibridi     Sottospecie  Gruppo               
Maritimus                                                                       
Oleifera                                                                        
Major  tondo bianca                                                             
Major  tondo nero                                                               
Major  mezzo lungo nero                                                         
Major  mezzo lungo rosa                                                         
Major  lungo bianco                                                             
Major  lungo nero                                                               
Major  lungo violetto                                                           
Macrocarpus (orientali)  da radice lungo bianco                                 
Macrocarpus (orientali)  da radice mezzo lungo bianco                           
Macrocarpus (orientali)  da radice rotondo bianco                               
Macrocarpus (orientali)  da germogli                                            
Radicula  rotondo rosso                                                         
Radicula  rotondo rosso g.p.b.                                                  
Radicula  rotondo rosso p.p.b.                                                  
Radicula  ovale bianco                                                          
Radicula  ovale rosso                                                           
Radicula  mezzo lungo rosso g.p.b.                                              
Radicula  mezzo lungo rosso p.p.b.                                              
Radicula  lungo rosso punta bianca                                              
Radicula  lungo rosso                                                           
Radicula  lungo bianco                                                          
Le distanze minime di coltivazione da rispettare sono:                          
- fra varieta' appartenenti a sottospecie diverse: O.P. =                       
m 1.500, ibridi = m 2.000;                                                      
- fra varieta' appartenenti a gruppi diversi della stessa                       
sottospecie: O.P.= m 1.000, ibridi = m 1.500;                                   
- fra varieta' diverse appartenenti allo stesso gruppo: O.P. =                  
m 600, ibridi = m 1.000;                                                        
- fra varieta' appartenenti alle Classi "O.P." e "ibridi" m 2.000 in            
tutti i casi.                                                                   
6) Termini di presentazione dei programmi di coltivazione e dei                 
relativi consuntivi (anno 1999 e seguenti)                                      
Data ultima di  Data ultimativa     presentazione                               
presentazioneSpecie allogame  programma annuale  consuntivo                  
annuale  di coltivazione  di coltivazione  di piante allogame             
di piante allogame  e non allogame  e non allogame                           
Cicorie primaverili  31 gennaio  30 giugno                                      
Ravanello primaverile  31 gennaio  30 giugno                                    
Cetriolo  1 marzo  30 giugno                                                    
Zucchino  1 marzo  30 giugno                                                    
Barbabietola da costa  31 luglio  31 marzo                                      
Barbabietola da foraggio  31 luglio  31 marzo                                   
Barbabietola da orto  31 luglio  31 marzo                                       
Carota  31 luglio  31 marzo                                                     
Cavolo  31 luglio  31 marzo                                                     
Cicorie autunnali  31 luglio  31 marzo                                          
Cipolla  31 luglio  31 marzo                                                    
Ravanello autunnale  30 settembre  31 marzo                                     
Barbabietola da zucchero  31 ottobre  30 giugno                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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