REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 1999, n. 80

Approvazione del contratto quadro di programma in materia di gestione di alcune tipologie di rifiuti speciali. DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 e L.R. 12 luglio 1994, n. 27

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare il contratto quadro di programma in materia di                  
gestione di alcune categorie di rifiuti speciali, nel testo allegato            
quale parte integrante alla presente deliberazione;                             
2) di stabilire che l'Assessore al Territorio, Programmazione e                 
Ambiente procedera', successivamente all'esecutivita' della presente            
deliberazione, alla stipulazione del contratto quadro di programma;             
3) di pubblicare integralmente il contratto quadro di programma a               
stipulazione avvenuta, nonche' la presente deliberazione per                    
estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                
Contratto quadro di programma                                                   
L'anno 1999, il giorno . . . del mese di . . . . . . in Bologna,                
presso la sede della Direzione generale Ambiente, Via dei Mille n. 21           
Bologna                                                                         
tra:                                                                            
Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52,             
rappresentata in questo atto da . . . . . . . . . . . .;                        
e:                                                                              
Confederazione autonomie locali Emilia-Romagna - CALER, le                      
associazioni aderenti al Tavolo regionale dell'imprenditoria,                   
Consorzio obbligatorio degli oli usati, Consorzio obbligatorio delle            
batterie esauste, Associazione consorzi agrari Emilia-Romagna;                  
premesso:                                                                       
- che il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 ("Attuazione delle Direttive               
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE           
sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio") fondandosi sul                  
principio della responsabilizzazione e cooperazione di tutti i                  
soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti, introduce una serie di                
strumenti negoziati nel settore del recupero, dello smaltimento e del           
riutilizzo dei rifiuti, diretti a promuovere e favorire l'azione                
concertata e programmata di pubbliche Amministrazioni, soggetti                 
privati ed anche associazioni di categoria;                                     
- che, in questo quadro di cooperazione tra operatori pubblici e                
privati, un ruolo fondamentale e' attribuito alla figura degli                  
accordi e contratti di programma che, secondo le previsioni degli               
articoli 3, 4 e 5 del DLgs 22/97, sono finalizzati rispettivamente              
alla prevenzione e riduzione della quantita' e pericolosita' dei                
rifiuti, al loro recupero, riutilizzo e riciclaggio e infine al                 
conseguimento di livelli ottimali di utenza raggiunta dai servizi di            
smaltimento;                                                                    
- che il DLgs 22/97 prevede inoltre una serie di strumenti per il               
controllo dei rifiuti i quali possono comportare difficolta'                    
applicative connesse agli adempimenti amministrativi posti a carico             
dei soggetti privati, soprattutto per imprese di piccole medie                  
dimensioni e che producono modeste quantita' di rifiuti;                        
- che, specificamente, il comma 4 dell'art. 4 del DLgs 22/97 consente           
di introdurre, attraverso lo strumento del contratto o dell'accordo             
di programma concluso con i soggetti economici, agevolazioni in                 
materia di adempimenti amministrativi, per interventi che favoriscano           
il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, anche mediante la            
loro raccolta differenziata;                                                    
- che pertanto si e' valutata l'opportunita', unitamente alle                   
associazioni aderenti al Tavolo regionale dell'imprenditoria, di                
definire, attraverso un contratto di programma quadro e specifici               
contratti di programma attuativi, un sistema integrato di gestione di           
rifiuti speciali con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e           
privati a vario titolo coinvolti, con lo scopo al tempo stesso di:              
- aumentare l'efficacia dei controlli pubblici;                                 
- semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese;                    
- favorire la raccolta differenziata, in coerenza con gli obiettivi             
espressi dalla L.R. 27/94 e l'organizzazione dell'utenza per i                  
servizi di smaltimento e recupero di rifiuti speciali provenienti da            
diverse attivita' produttive.                                                   
Tutto cio' premesso le parti del presente accordo, come sopra                   
rappresentate, convengono quanto segue:                                         
Art. 1 - Scopo e campo di applicazione                                          
1. Con il presente contratto di programma le parti si propongono di             
costruire un sistema di gestione di rifiuti speciali che, in                    
attuazione dei principi espressi dal DLgs 22/97, di                             
responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel           
ciclo dei rifiuti, favorisca la raccolta differenziata, il recupero e           
il riciclaggio di tali rifiuti, semplificando al tempo stesso le                
procedure a carico delle imprese e aumentando l'efficacia dei                   
controlli pubblici.                                                             
2. Il presente accordo si applica ai seguenti rifiuti speciali:                 
a) oli e filtri usati da motori e circuiti idraulici;                           
b) batterie;                                                                    
c) contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati;                                 
d) rifiuti costituiti da sostanze chimiche di scarto, compresi i loro           
contenitori, di cui all'art. 32 del DLgs 27/1/1992,  n.119, ad                  
esclusione di quelle identificate al punto 3 dell'art. 18 della                 
deliberazione di Giunta regionale n. 1200 del 20/7/1998;                        
e) imballaggi in genere;                                                        
f) materiale plastico per la pacciamatura e la copertura delle serre;           
g) lampade per estetiste e tubi fluorescenti.                                   
3. Con il presente contratto quadro vengono fissate le linee guida ed           
i criteri di indirizzo e coordinamento per la stipulazione in sede              
locale di specifici contratti di programma, in conformita' alle                 
finalita' indicate all'art. 4, comma 4 del DLgs 22/97, da concludersi           
tra i soggetti direttamente interessati dal presente contratto                  
quadro.                                                                         
Art. 2 - Riferimento normativo                                                  
1. Riferimento normativo fondamentale e' costituito dal DLgs 5                  
febbraio 1997, n. 22 e dalla L.R. 12 luglio 1994, n. 27.                        
2. In particolare, il presente contratto di programma e' stipulato ai           
sensi dell'art. 4, comma quarto, del DLgs 22/97 che consente di                 
introdurre, per questa strada, "agevolazioni in materia di                      
adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie" al             
fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei               
rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e            
di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata e si integra con              
gli obiettivi stabiliti dall'art. 14, commi 1 e 2 della L.R. 27/94              
intesi a favorire le operazioni di gestione e recupero dei rifiuti              
attraverso la realizzazione di stazioni ecologiche polivalenti.                 
Art. 3 - Raccolta e deposito temporaneo di rifiuti speciali presso le           
stazioni ecologiche                                                             
1. I Comuni o i gestori del servizio pubblico possono allestire                 
stazioni ecologiche, anche all'interno di quelle esistenti, per il              
raggruppamento e la raccolta differenziata dei rifiuti indicati                 
nell'art. 1, ai fini della loro gestione da parte dei gestori del               
S.P. tramite convenzioni con le associazioni rappresentative delle              
imprese, singole o associate, produttrici dei rifiuti di cui all'art.           
1, in cui siano stabiliti i corrispettivi del servizio, stipulate ai            
sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c) del DLgs 22/97. Le aree per               
l'allestimento delle stazioni ecologiche possono essere messe a                 
disposizione da parte dei soggetti di cui al seguente articolo 4 o              
allestite tramite convenzioni con l'Ente pubblico presso altri                  
soggetti privati che dispongono di aree idonee.                                 
1bis. Le imprese singole o associate per potere beneficiare del                 
servizio di raccolta e deposito temporaneo presso le stazioni                   
ecologiche dovranno sottoscrivere con l'Ente gestore della stazione             
ecologica specifici contratti per la gestione e lo smaltimento dei              
rifiuti conferiti.                                                              
2. Il raggruppamento dei rifiuti di cui all'art. 1, effettuato presso           
le stazioni ecologiche attrezzate, si considera deposito temporaneo             
collettivo ai fini dell'applicazione della relativa disciplina, cosi'           
come definita dall'art. 6, lett. m) del DLgs 22/97, a condizione che            
il conferimento da parte della singola impresa avvenga entro e non              
oltre giorni 7 dalla produzione del rifiuto pericoloso e che siano              
inoltre complessivamente rispettati i termini e i quantitativi                  
stabiliti nel citato art. 6, lett. m).                                          
3. Al produttore che provvede alla consegna dei rifiuti di cui                  
all'art. 1 presso le stazioni ecologiche attrezzate viene rilasciato            
un documento che certifica il conferimento, predisposto dal gestore             
della stazione ecologica.                                                       
4. Il documento di conferimento del rifiuto deve essere redatto in              
due esemplari, firmato e datato dal produttore e controfirmato dal              
titolare della stazione ecologica o suo delegato addetto al                     
ricevimento dei rifiuti.                                                        
5. Il documento di conferimento del rifiuto dovra' contenere i                  
seguenti dati:                                                                  
a) nome e indirizzo del produttore;                                             
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;                                  
c) dati identificativi della stazione ecologica e del soggetto che              
provvede alla raccolta e gestione dei rifiuti.                                  
6. Al trasporto di rifiuti effettuato dal conferitore alla stazione             
ecologica si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 15 del               
DLgs 22/97 cosi' come modificato dall'art. 4, comma 23 della Legge 9            
dicembre 1998, n. 426.                                                          
7. I responsabili delle stazioni ecologiche provvedono a riportare              
sul registro di carico-scarico, nei termini di cui all'art.12 del               
DLgs 22/97, le registrazioni relative alla movimentazione degli oli e           
filtri usati, delle batterie e di eventuali altri rifiuti pericolosi            
in entrata e in uscita e a presentare in nome e per conto dei                   
conferitori la comunicazione annuale al catasto secondo le modalita'            
previste dalla Legge 25 gennaio 1994, n. 70 in ottemperanza alle                
disposizioni di cui all'art. 11, comma 3 del DLgs 5 febbraio 1997, n.           
22.                                                                             
Art. 4 - Realizzazione di stazioni ecologiche da parte di soggetti              
privati                                                                         
1. Le stazioni ecologiche previste dall'art. 3 del presente accordo             
possono essere realizzate anche da strutture associative tra imprese            
che producono rifiuti ovvero tra i distributori di prodotti da cui si           
originano i rifiuti oggetto del presente accordo: in tal caso si                
applica la disciplina stabilita dall'art. 3.                                    
2. Il gestore della stazione ecologica provvede a stipulare le                  
convenzioni per i servizi di raccolta, smaltimento o recupero di                
rifiuti di cui all'art. 1 del presente accordo.                                 
3. In sede di accordi provinciali possono essere definite le                    
modalita' con cui altri soggetti privati possono realizzare le                  
stazioni ecologiche previste dal presente accordo.                              
Art. 5 - Conferimento ai consorzi obbligatori                                   
1. Il gestore della stazione ecologica provvede a stipulare apposite            
convenzioni con i Consorzi obbligatori o con soggetti dagli stessi              
indicati, per l'invio al recupero dei rifiuti di cui al presente                
accordo.                                                                        
Art. 6 - Disposizioni tecniche per la gestione dei rifiuti                      
1. Il deposito temporaneo allestito presso le stazioni ecologiche               
deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle                   
relative norme tecniche nonche', per i rifiuti pericolosi, nel                  
rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze                
pericolose in esso contenute.                                                   
2. In particolare dovranno essere assunte le seguenti precauzioni:              
a) le batterie devono essere stoccate in appositi cassonetti a tenuta           
di acido approvati dal COBAT e dovranno essere conservati in locali             
idonei per prevenire qualsiasi possibilita' di sversamento o                    
dispersione delle sostanze liquide;                                             
b) gli oli e filtri esausti da motori, trasmissioni e ingranaggi                
devono essere stivati prima del conferimento in contenitori a tenuta            
adatti a conservarli in condizioni idonee, eliminando i rischi di               
rottura e sversamenti e non possono essere miscelati in acqua, oli              
vegetali, miscele acquose, emulsioni oleose, idrocarburi e solventi             
organici clorurati; in particolare devono essere provvisti di idonee            
chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, accessori e                 
dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza il                    
riempimento e lo svuotamento, apposita etichettattura in base alle              
norme che disciplinano imballaggio ed etichettatura dei rifiuti                 
pericolosi; le operazioni di deposito temporaneo saranno svolte su              
apposita piazzuola predisposta che consenta di operare in sicurezza e           
senza rischi per l'uomo e l'ambiente;                                           
c) i produttori agricoli devono provvedere, prima del conferimento al           
centro di raccolta, al lavaggio con acqua dei contenitori vuoti di              
prodotti fitosanitari, al fine di asportare la massima quantita'                
possibile di prodotto. Si considera idoneo il lavaggio che avvenga              
normalmente mediante almeno tre risciacqui consecutivi o mediante               
l'uso di specifiche attrezzature meccaniche. In ogni caso gli eluati            
dei singoli risciacqui dovranno essere immessi esclusivamente nella             
miscela preparata per effettuare il trattamento fitosanitario. Per il           
conferimento dei contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati, vengono           
messi a disposizione dei produttori sacchi provvisti di etichetta               
nella quale vanno indicati gli estremi identificativi del conferente.           
Il personale addetto deve controllare che il sacco sia ermeticamente            
chiuso e che su di esso sia riposta l'etichetta recante in modo                 
leggibile i dati identificativi del conferente. Sui contenitori cosi'           
conferiti sara' effettuato un controllo a campione.                             
3. I contenitori dei prodotti fitosanitari sottoposti alle operazioni           
di cui al comma 2, lett. c) sono considerati ai fini della gestione             
rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett.            
a) del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22.                                             
4. I rifiuti di cui alla lett. d) dell'art. 1 del presente accordo              
vanno preventivamente riposti dal conferitore in appositi sacchi                
all'uopo adibiti, messi a disposizione dalla stazione ecologica                 
presso cui viene allestito il deposito temporaneo; i sacchi devono              
essere provvisti di etichetta nella quale vanno riportati gli estremi           
identificativi del conferente. Il personale addetto deve controllare            
che il sacco sia ermeticamente chiuso e che su di esso sia riposta              
l'etichetta recante in modo leggibile i dati identificativi del                 
conferente.                                                                     
5. I responsabili delle stazioni ecologiche dove viene allestito il             
deposito temporaneo collettivo, negli orari di apertura dovranno                
sorvegliare l'area al fine di impedire l'immissione di altre                    
tipologie di rifiuto e il danneggiamento delle strutture adibite al             
deposito e alla raccolta.                                                       
6. I responsabili delle stazioni ecologiche dovranno rendere                    
accessibili le aree agli organi di controllo per la verifica del                
corretto svolgimento delle operazioni di gestione del rifiuti.                  
Art. 7 - Modalita' attuative del presente accordo                               
1. La Regione si impegna a dare pubblicita' al presente contratto di            
programma attraverso la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della            
Regione Emilia-Romagna.                                                         
2. I soggetti del presente accordo si impegnano ad effettuare                   
un'adeguata campagna di informazione sui contenuti del presente                 
contratto quadro e dei contratti attuativi, al fine di assicurare le            
numerose partecipazioni e collaborazioni degli operatori interessati            
nella corretta gestione dei rifiuti.                                            
3. In conformita' con le disposizioni contenute nel presente                    
contratto quadro di programma, i soggetti pubblici e privati                    
direttamente interessati alla gestione dei rifiuti promuovono                   
specifici contratti di programma indicati nell'art. 1 nell'ambito dei           
quali vanno definiti:                                                           
a) i soggetti coinvolti a diverso titolo nelle operazioni di                    
conferimento, raccolta, recupero e/o smaltimento dei rifiuti;                   
b) gli adempimenti amministrativi in capo a ciascun soggetto;                   
c) le tipologie di rifiuti interessate;                                         
d) le modalita' di conferimento e di gestione dei rifiuti ed i                  
corrispettivi per i servizi forniti;                                            
e) la dislocazione delle stazioni ecologiche ai fini della raccolta e           
del deposito temporaneo dei rifiuti.                                            
4. Le parti si impegnano a monitorare lo stato di attuazione del                
presente accordo, a scambiarsi le informazioni acquisite e concordano           
di riunirsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo           
allo scopo di verificare la regolare attuazione, nonche' le                     
difficolta' insorte e le eventuali integrazioni e modifiche da                  
apportare.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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