REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 1998, n. 2318

Progettazione e predisposizione dei programmi provinciali di previsione, prevenzione dei rischi per l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile di cui alla L.R. 45/95. Approvazione terza fase. Finanziamento informatizzazione dati del rischio idraulico della prima fase. Approvazione convenzione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)                                                                       
su proposta dell'Assessore Programmi d'Area, Qualita' edilizia,                 
Sistemi informativi e Telematica, Alfredo Sandri;                               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di finanziare l'informatizzazione dei dati del rischio idraulico,            
raccolti nella prima fase del programma, affidando questa attivita'             
alle Province, assegnando Lire 10.000.000 ciascuna per una somma                
complessiva di Lire 90.000.000, secondo le modalita' ed alle                    
condizioni riportate in premessa e di cui allo schema di convenzione            
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;                 
b) di imputare la spesa complessiva di Lire 90.000.000 registrata al            
n. 6024 di impegno sul Capitolo 47100 "Spese per la ricerca, la                 
progettazione e lo studio inerenti l'organizzazione del sistema di              
protezione civile in Emilia-Romagna" del Bilancio regionale per                 
l'esercizio finanziario 1998, che presenta la necessaria                        
disponibilita';                                                                 
c) di approvare la terza fase del programma di sostegno e incentivo             
alle Province della regione Emilia-Romagna per la raccolta e la                 
elaborazione dei dati sui rischi, presenti nei rispettivi territori,            
ai fini  della organizzazione del Sistema regionale di protezione               
civile, in attuazione della L.R. 19 aprile 1995,  n.45;                         
d) di finanziare la terza fase del programma di sostegno e di                   
incentivo, di cui al punto precedente, per una somma complessiva di             
Lire 270.000.000 da ripartirsi in parti uguali fra le Province di               
Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna,              
Forli'-Cesena e Rimini, con assegnazione a ciascuna Provincia di Lire           
30.000.000, secondo le modalita' ed alle condizioni riportate in                
premessa e di cui allo schema di convenzione  allegato al presente              
atto quale parte integrante e sostanziale;                                      
e) di imputare la spesa complessiva di Lire 270.000.000 registrata al           
n. 6025 di impegno sul Capitolo 47103 "Spese per le attivita' di                
protezione civile come definite dall'art. 3 della L.R. 45/95 svolte             
direttamente o in convenzione (artt. 3, 16, L.R. 19 aprile 1995, n.             
45) del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario  1998, che               
presenta la necessaria disponibilita';                                          
f) di dare atto che in attuazione della normativa regionale vigente             
il Responsabile del Servizio regionale Protezione civile provvedera'            
alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra con ognuna delle             
Province indicate ed a prorogare, su motivata richiesta delle stesse            
i tempi di consegna degli elaborati, per un periodo massimo di mesi 1           
e mesi 6 rispettivamente per gli elaborati di cui ai punti a) e d);             
g) di incaricare il Responsabile del Servizio regionale Protezione              
civile del coordinamento tecnico  delle attivita' di cui al presente            
atto, che potra' avvalersi di un apposito supporto scientifico cui              
provvedersi con successivi atti ai fini della necessaria armonia con            
i programmi regionali e nazionali e l'adozione  di standard e                   
procedure in accordo con indirizzi nazionali;                                   
h) di dare atto che alla liquidazione dei contributi di cui ai punti            
a), b), a.1) e b.1), ad ogni singola Provincia, provvedera' il                  
Responsabile del Servizio Protezione civile, a norma dell'art. 61               
della L.R. 31/77 - cosi' come sostituito dall'art. 14 della L.R.                
40/94 - e dalla deliberazione  della Giunta regionale n. 2541 del 4             
luglio 1995, con le modalita' indicate nello schema di convenzione              
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;                 
i) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO                                                                        
SCHEMA DI CONVENZIONE                                                           
Convenzione per l'affidamento alla Provincia di . . . . . . . . . . .           
delle attivita' di progettazione e predisposizione del programma                
provinciale di previsione e prevenzione dei rischi, ai fini della               
organizzazione del sistema regionale di protezione civile, in                   
attuazione della L.R. 19 aprile 1995,  n.45. Terza fase                         
Oggi . . . . . . . . . del mese di . . . . dell'anno . . . . . . . .            
. . . .  il Presidente protempore della Provincia di . . . . . . . .            
. . . .  nella persona del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a              
nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta                           
la Regione Emilia-Romagna, nella persona dell'ing. Demetrio Egidi,              
Responsabile del Servizio regionale di Protezione civile;                       
vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio               
nazionale della protezione civile";                                             
vista la L.R. 10 aprile 1995, n. 45 "Disciplina delle attivita' e               
degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di                     
protezione civile";                                                             
vista la delibera della Giunta regionale n. 4370 del 6 dicembre 1995,           
esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del programma di                   
sostegno e incentivo alle Province della regione per la raccolta e la           
elaborazione dei dati sui rischi, la redazione delle carte di                   
pericolosita' e dello schema metodologico per la redazione dei                  
programmi di previsione e prevenzione, al fini della organizzazione             
del sistema regionale di protezione civile, nonche' di attivazione              
di una prima parte del programma stesso;                                        
vista la delibera della Giunta regionale n. 1556 del 3 luglio 1996,             
esecutiva ai sensi di legge, di completamento della attivazione del             
programma di cui alla citata delibera della Giunta regionale n. 4370            
del 6 dicembre 1995;                                                            
vista la delibera della Giunta regionale n. 3703 del 30 dicembre                
1996, esecutiva ai sensi di legge, con cui si assegnava alle Province           
della regione Emilia-Romagna l'incarico  di integrare l'attivita' di            
cui alle delibere sopra citate, con ulteriori elaborati riguardanti             
il rischio idraulico;                                                           
vista la delibera della Giunta regionale n. 2628 del 30 dicembre                
1997, esecutiva ai sensi di legge, con cui si avviava la seconda fase           
del programma di sostegno e di incentivo alle Province della regione            
Emilia-Romagna per la raccolta e la elaborazione dei dati sui rischi            
presenti nei rispettivi territori, segnatamente quelli sul rischio da           
frana, e si stanziava per ognuna di esse la somma di Lire 30.000.000            
per un importo complessivo di Lire 270.000.000;                                 
vista la delibera della Giunta regionale n. . . . . del . . . . . .             
esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della terza fase                   
dell'attivita' in oggetto;                                                      
si conviene e si stipula quanto segue                                           
Art. 1                                                                          
Finalita' della convenzione                                                     
La presente convenzione ha lo scopo di regolamentare il rapporto fra            
la Regione Emilia-Romagna di seguito denominata "Regione", e la                 
Provincia di . . . . . . . . . di seguito denominata, "Provincia",              
per la elaborazione delle attivita' di progettazione e                          
predisposizione del programma provinciale di previsione e prevenzione           
dei rischi, ai fini della organizzazione del sistema regionale di               
protezione civile, in attuazione della L.R. 19 aprile 1995, n. 45,              
terza fase.                                                                     
Art. 2                                                                          
Compiti e funzioni dei soggetti                                                 
Le competenze delle parti contraenti, per quanto di rilevanza  ai               
fini del presente atto, sono quelle indicate dagli articoli 12 e 13             
della Legge 19 febbraio 1992, n. 225 e della L.R. 19 aprile 1995, n.            
45.                                                                             
Art. 3                                                                          
Identificazione delle prestazioni                                               
La Provincia si impegna alla realizzazione delle seguenti                       
prestazioni:                                                                    
1) informatizzazione dei dati relativi al rischio idraulico degli               
elaborati oggetto delle convenzioni di cui alle delibere 4730/95,               
1556/96, 3703/96;                                                               
2) attivita' di completamento delle analisi di pericolosita' per i              
rischi da incendi, sismico ed industriale, presenti sul territorio              
regionale, mediante l'integrazione dei data base acquisiti e della              
cartografica elaborata nella prima fase di attivita';                           
3) catalogo e mappatura dei principali elementi a rischio;                      
4) attivita' di preparazione all'emergenza, mediante il confronto dei           
dati degli elementi a rischio con quelli della pericolosita' e prima            
individuazione degli strumenti  necessari per la redazione dei piani            
di emergenza,  da fornire ai Sindaci e ai Prefetti.                             
Le attivita' sopra specificate devono essere predisposte in                     
riferimento agli strumenti della programmazione e pianificazione                
territoriale provinciali e regionali ed in particolare al Piano                 
territoriale regionale ed al Piano territoriale infraregionale ed al            
Piano territoriale di coordinamento provinciale.                                
Inoltre, per i rischi naturali e connessi al ciclo dell'acqua, le               
elaborazioni dovranno tenere conto delle attivita' avviate e/o                  
programmate dalle Autorita' di bacino.                                          
Art. 4                                                                          
Tempi di esecuzione delle prestazioni                                           
La Provincia si impegna a realizzare le prestazioni di cui all'art. 3           
della presente convenzione nei tempi di seguito indicati:                       
a) trasmissione, al Servizio regionale Protezione civile da parte               
della Provincia, di un programma dettagliato di lavoro;                         
b) esame ed approvazione del Programma di lavoro da parte del                   
Responsabile del Servizio Protezione civile, nei successivi 30                  
giorni;                                                                         
c) presentazione delle elaborazioni indicate al punto 1 dell'articolo           
3, entro 4 mesi dalla data di approvazione  degli indirizzi tecnici             
regionali da parte del Responsabile del Servizio regionale di                   
Protezione civile;                                                              
d) presentazione delle elaborazioni indicate ai punti 2, 3 e 4                  
dell'art. 3, entro dodici mesi dalla data di approvazione del                   
programma di lavoro da parte del Responsabile del Servizio regionale            
di  Protezione civile.                                                          
I tempi sopra indicati, su richiesta motivata della Provincia,                  
potranno essere prorogati con atto del Responsabile del Servizio                
regionale Protezione civile, per un periodo massimo di mesi 1 e mesi            
6 rispettivamente per gli elaborati di cui ai punti 1 e (2, 3 e 4)              
dell'art. 3.                                                                    
Art. 5                                                                          
Oneri                                                                           
Per lo svolgimento delle prestazioni di cui al punto 1) dell'art. 3             
della presente convenzione la Regione riconosce alla Provincia una              
somma complessiva di Lire 10.000.000 che verra' erogata con le                  
seguenti modalita':                                                             
- Lire 8.000.000 ad avvenuta consegna degli elaborati informatizzati            
relativi al rischio idraulico;                                                  
- Lire 2.000.000 ad avvenuto collaudo degli elaborati sopra indicati            
e approvati dal Responsabile del Servizio Protezione civile                     
regionale.                                                                      
Per lo svolgimento delle prestazioni di cui ai punti 2, 3 e 4                   
all'articolo 3 della presente convenzione la Regione riconosce alla             
Provincia una somma complessiva di  Lire 30.000.000 che verra'                  
erogata con le seguenti modalita':                                              
- Lire 10.000.000 ad avvenuta approvazione, con atto del Responsabile           
del Servizio Protezione civile,  del programma di lavoro presentato             
dalla Provincia;                                                                
- Lire 20.000.000 a presentazione di tutti gli elaborati relativi               
alle prestazioni elencate all'art. 3 della presente convenzione,                
approvati dal Responsabile del Servizio Protezione civile regionale.            
In caso di mancata consegna degli elaborati di cui sopra la Regione             
attivera' le azioni necessarie per il recupero dei fondi erogati alla           
Provincia, fermo restando l'eventuale riconoscimento delle                      
prestazioni parziali svolte.                                                    
Art. 6                                                                          
Coordinamento                                                                   
La Provincia si impegna a realizzare le attivita' previste all'art. 3           
della presente convenzione, sulla base del coordinamento tecnico e di           
atti di indirizzo del Responsabile del Servizio regionale di                    
Protezione civile definiti d'intesa con la medesima Provincia.                  
Tale coordinamento si rende necessario per assicurare, mediante la              
uniformita' delle metodologie e delle elaborazioni, la ricomposizione           
dei rischi per il territorio regionale ed il necessario supporto alle           
attivita' di pianificazione di emergenza.                                       
Art. 7                                                                          
Variazioni                                                                      
Eventuali variazioni della presente convenzione potranno essere                 
proposte dalla Provincia entro i termini di consegna degli elaborati            
di cui all'articolo 4.                                                          
Art. 8                                                                          
Controversie                                                                    
Eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione verranno            
risolte da un Collegio arbitrale, composto da tre membri, nominati il           
primo dalla Regione, il secondo dalla Provincia ed il terzo                     
concordamente dagli altri due arbitri. La sede esclusiva                        
dell'arbitrato sara' Bologna.                                                   
Art. 9                                                                          
Registrazione                                                                   
La presente convenzione sara' soggetta a registrazione solo in caso             
d'uso e le spese saranno a carico della Provincia concessionaria.               
Letto approvato e sottoscritto.                                                 
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  per LA PROVINCIA DI                              
IL RESPONSABILE DEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE                                                      
Demetrio Egidi                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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