REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 2 febbraio 1999, n. 22

Ulteriori e parziali modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 60/95 recante "Incompatibilita' e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti regionali allo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti. Attuazione art. 6, L.R. 31/94" (proposta n. 14)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA                                                         
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 60 del                     
21/2/1995, concernente: "Incompatibilita' e criteri per le                      
autorizzazioni ai dipendenti regionali allo svolgimento di incarichi            
a favore di altri soggetti. Attuazione art. 6, L.R. 31/94" come                 
successivamente integrata e modificata con deliberazione n. 101 del 6           
maggio 1997, con la quale si e' provveduto ad approvare la disciplina           
organica degli incarichi che possono essere svolti e delle cariche              
che possono essere assunte dai dipendenti del Consiglio regionale;              
atteso che tale disciplina e' stata emanata accogliendo, fatte salve            
le opportune modifiche valutate dal Responsabile del Servizio del               
Legislativo e delle Commissioni consiliari, i criteri oggettivi gia'            
approvati, in materia, dalla Giunta regionale con propria                       
deliberazione 6320/94 per i dipendenti della Giunta;                            
considerato che, successivamente all'adozione della direttiva sopra             
richiamata, sono state emanate alcune disposizioni legislative che              
hanno disciplinato, anche in modo difforme a quando stabilito da                
questa Amministrazione, la materia relativa all'incompatibilita' ed             
ai criteri di autorizzazione ai dipendenti pubblici per lo                      
svolgimento di incarichi a favore di terzi;                                     
richiamate, in particolare, le seguenti disposizioni:                           
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 56, 56 bis, 58, 58              
bis, e 60, cosi' come modificata ed integrata con Legge 28 maggio               
1997, n. 140;                                                                   
- Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 18;                              
- DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato ed integrato               
anche con DLgs 80/98;                                                           
viste, inoltre, le seguenti circolari esplicative diramate dal                  
Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio             
dei Ministri:                                                                   
- n. 3 del 19 febbraio 1997, recante ad oggetto: "Legge 23/12/1996,             
n. 662, art. 1, commi 56-65, tempo parziale e disciplina delle                  
incompatibilita'";                                                              
- n. 6 del 18 luglio 1997, recante ad oggetto: "Lavoro a tempo                  
parziale e disciplina delle incompatibilita'. Art. 1, commi 56-65,              
Legge 662/96";                                                                  
ritenuto, alla luce delle disposizioni e dei principi contenuti nelle           
disposizioni sopra richiamate, di dover recepire tale normativa con i           
necessari adattamenti all'ordinamento regionale, modificando e/o                
integrando l'allegato, parte integrante e sostanziale della                     
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 60 del 21/2/1995, come              
gia' modificata con deliberazione n. 101 del 6/5/1997, nei punti 1.,            
3.1., 3.3., 3.4., e aggiungendo il punto 6., 6.1, 6.2, 6.3;                     
atteso che le modifiche e/o integrazioni apportate con la presente              
deliberazione rispondono ad espresse disposizioni previste in merito            
dalla normativa nazionale, ad eccezione dei seguenti punti:                     
- punto 1. "Attivita' oggetto di divieto assoluto" - si ritiene di              
dover consentire, in via analogica, anche ai dipendenti del                     
Consiglio, quanto stabilito per i dipendenti degli Enti locali,                 
dall'art. 17, comma 18, della Legge 127/97, relativamente alla                  
possibilita' per i dipendenti a part-time con prestazione lavorativa            
non superiore al 50 per cento di quella ordinaria, di prestare                  
attivita' lavorativa continuativa anche subordinata, a favore di                
altro ente dello stesso comparto (Regioni- Autonomie locali);                   
- punto 3.1. "Attivita' soggette ad autorizzazione espressa" - viene            
aggiunto nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 6, comma 2 della            
L.R. 31/94, la necessita' di una attenta valutazione da parte del               
dirigente preposto, anche in merito ad eventuali ragioni di                     
inopportunita' in caso di autorizzazioni relative ad incarichi che              
rientrino nell'ambito di una materia delegata dalla Regione ad altro            
Ente locale, cio' al fine di assicurare la trasparenza dell'operato             
della pubblica Amministrazione;                                                 
- punto 3.4. "Attivita' non soggette ad autorizzazione espressa" -              
tenuto conto dell'aumento del costo della vita degli ultimi quattro             
anni calcolato sulla base degli indici ISTAT, vengono adeguati i                
tetti di importo fissati per gli incarichi per i quali non e'                   
necessaria l'autorizzazione espressa, portandoli da Lire 2 milioni a            
Lire 2.500.000 e da Lire 10 milioni a Lire 12.500.000, prevedendo               
altresi' un costante aggiornamento di detti tetti da effettuarsi con            
cadenza biennale, sempre sulla base degli indici ISTAT, con atto del            
Direttore generale;                                                             
dato atto che le modifiche e/o integrazioni apportate con la presente           
deliberazioni tengono conto di analoghe modifiche che vengono                   
apportate da parte della Giunta regionale al regolamento che                    
disciplina la materia per i dipendenti dell'organico della Giunta,              
giusta la bozza di deliberazione trasmessa dal Direttore generale               
all'Organizzazione e sulla quale l'Ufficio di Presidenza ha espresso            
il proprio visto di concordanza nella seduta del 15/12/1998;                    
dato atto che sono state svolte le procedure di informazione                    
preventiva previste in materia di relazioni sindacali;                          
dato atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 4, VI               
comma, della L.R 41/92 e successive modifiche ed integrazioni:                  
- dal Direttore generale, dr. Pietro Curzio, in merito alla                     
legittimita';                                                                   
- dal Responsabile del Servizio Risorse e Sviluppo organizzativo, dr.           
Leo Pasqui, in merito alla regolarita' tecnica;                                 
a voti unanimi, delibera:                                                       
a) di modificare ed integrare, per le motivazioni espresse in parte             
narrativa, che qui si intendono integralmente accolte, l'allegato               
quale parte integrante alla piu' volte richiamata deliberazione                 
dell'Ufficio di Presidenza n. 60 del 21 febbraio 1995, e successive             
modifiche, cosi' come riportato, in neretto corsivo, nell'allegato              
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;                    
b) di confermare in ogni altra sua parte la citata deliberazione                
60/95 e successive modifiche;                                                   
c) di dare atto che, nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 46,             
comma 3 dello Statuto regionale che prevede uniformita' di                      
trattamento giuridico ed economico per i dipendenti appartenenti ai             
due ruoli organici della Giunta e del Consiglio regionale, la Giunta            
con proprio atto provvedera' ad uniformare il proprio regolamento a             
valere per i dipendenti della Giunta;                                           
d) di pubblicare integralmente, ai sensi dell'art. 3, lettera a)                
della Legge 6 settembre 1993, n. 32, la presente deliberazione nel              
Bollettino Ufficiale della Regione, il cui allegato contiene il testo           
integrato della normativa in materia di incompatibilita' e criteri              
per le autorizzazioni per i dipendenti del Consiglio allo svolgimento           
di incarichi a favore di altri soggetti.                                        
ALLEGATO                                                                        
1. Attivita' oggetto di divieto assoluto                                        
2. Attivita' incompatibili                                                      
3. Attivita' compatibili 3.1 Attivita' soggette ad autorizzazione               
espressa 3.2 Criteri per l'autorizzazione 3.3 Modalita' di                      
svolgimento e procedura 3.4 Attivita' non soggette ad autorizzazione            
espressa 3.5 Attivita' non soggette ad autorizzazione 3.6 Indicazioni           
su alcuni tipi di attivita'                                                     
4. Attivita' non comprese nella presente disciplina                             
5. Elenco delle attivita'                                                       
6. Sanzioni - Revoca e sospensione 6.1 Sanzioni in caso                         
d'inosservanza del divieto di prestare attivita' per terzi, non                 
autorizzate 6.2 Revoca e sospensione dell'autorizzazione a                      
prestazioni occasionali 6.3 Divieto di conferimento d'incarico a                
dipendenti di altre pubbliche Amministrazioni, se non autorizzati.              
1 - Attivita' oggetto di divieto assoluto                                       
Il dipendente del Consiglio regionale non puo' in nessun caso:                  
a) esercitare una attivita' di tipo commerciale, industriale o                  
professionale;                                                                  
b) instaurare, in costanza del rapporto di lavoro con la Regione,               
altri rapporti di impiego, sia alle dipendenze di Enti pubblici che             
alle dipendenze di privati;                                                     
c) assumere cariche in societa' con fini di lucro.                              
Le attivita' suddette non possono essere autorizzate                            
dall'Amministrazione ai dipendenti del Consiglio regionale con                  
prestazione lavorativa a tempo pieno o a tempo parziale con                     
prestazione lavorativa superiore al 50 per cento.                               
Eccezionalmente e per motivi particolari il dipendente regionale puo'           
essere autorizzato a compiere singoli atti isolati riconducibili                
all'esercizio di una libera professione nel seguente caso:                      
- quando si tratta di atti che riguardano la cura di propri interessi           
o di quelli di propri familiari, purche' non sussista conflitto di              
interessi con la Regione.Non vale a superare i suddetti divieti il              
fatto che il dipendente si trovi in congedo straordinario non                   
retribuito.                                                                     
 Tali divieti non riguardano il personale con contratto di lavoro a             
tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per               
cento di quella a tempo pieno.                                                  
 Al personale sopra specificato e' fatto divieto di svolgere                    
attivita' in palese contrasto con quella svolta presso la Regione o             
in concorrenza con essa, nonche' di svolgere attivita' di lavoro                
subordinato a favore di altre pubbliche Amministrazioni, salvo il               
caso in cui tale attivita' venga svolta a favore di un ente dello               
stesso comparto (Regioni-Autonomie locali). In questo ultimo caso e             
nel caso in cui comunque si intenda svolgere un'attivita'                       
continuativa di lavoro autonomo a favore di un Ente pubblico dello              
stesso comparto, il dipendente dovra' richiedere all'Amministrazione            
la preventiva autorizzazione di cui al punto 3.                                 
2 - Attivita' incompatibili                                                     
2.1 Incompatibilita' generali                                                   
Nell'interesse del buon andamento della pubblica Amministrazione,               
sono incompatibili in generale le attivita' (incarichi o cariche):              
a) che generano conflitto di interessi con le funzioni svolte dal               
dipendente o dal Servizio di assegnazione;                                      
b) che vengono effettuate a favore di soggetti nei confronti dei                
quali il dipendente o il Servizio di assegnazione svolgono funzioni             
di controllo o di vigilanza;                                                    
c) che siano rese a favore di soggetti che hanno con il Consiglio               
regionale contratti di appalto, somministrazione, fornitura o                   
prestazione d'opera intellettuale;                                              
d) alle quali non ostino comprovate ed obiettive esigenze                       
organizzative che rendano inopportuna la concessione                            
dell'autorizzazione richiesta, tenuto conto sia delle esigenze di               
servizio che dell'impegno richiesto dall'incarico, nel periodo di               
tempo considerato.                                                              
2.2 Incompatibilita' specifiche del Consiglio regionale                         
Per gli incarichi di collaudo, di progettazione, di direzione lavori,           
o di componente di commissioni preposte alla aggiudicazione di                  
appalti concorso, che il dipendente del Consiglio regionale chieda di           
svolgere a favore di altri enti, si fa riferimento ai criteri gia'              
individuati per gli incarichi del medesimo tipo relativi a lavori,              
opere, forniture regionali, che l'Amministrazione regionale affida a            
propri dipendenti o a dipendenti di altre pubbliche Amministrazioni.            
Tali criteri sono individuati nella deliberazione consiliare                    
n.2480/6519 del 5/4/1989 e successive modifiche e integrazioni.                 
Gli incarichi di questo tipo possono essere svolti solo a favore di             
Enti pubblici.                                                                  
3. Attivita' compatibili                                                        
3.1 Attivita' soggette ad autorizzazione espressa                               
Fatto salvo quanto indicato ai punti 1 e 2 che precedono, in generale           
il dipendente del Consiglio regionale puo', previa espressa                     
autorizzazione,:                                                                
a) svolgere qualunque tipo di incarico temporaneo a favore di                   
soggetti sia pubblici che privati (fanno eccezione gli incarichi di             
collaudo e simili, indicati al punto 2.2, che possono essere svolti             
solo a favore di soggetti pubblici);                                            
b) assumere cariche in societa' cooperative e in societa' sportive,             
ricreative e culturali il cui atto costitutivo preveda espressamente            
l'assenza di scopo di lucro. In ogni caso la societa' non deve essere           
di rilevante dimensione economica;                                              
c) svolgere l'esercizio di una impresa agricola non a titolo                    
principale e non come coltivatore diretto, purche' l'impegno di tempo           
conseguente non superi il limite di 50 giornate lavorative all'anno             
considerate di 8 ore ciascuna. Tale verifica verra' effettuata                  
secondo le disposizioni che saranno assunte dal direttore generale              
competente in materia di agricoltura.                                           
 Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale con                      
prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a                
tempo pieno puo', inoltre, previa autorizzazione, svolgere attivita'            
di lavoro subordinato oppure attivita' di lavoro autonomo                       
continuativa a favore di un altro ente dello stesso comparto                    
contrattuale (Regioni-Autonomie locali).                                        
Il dipendente deve aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione prima di            
iniziare l'incarico o di assumere la carica.                                    
Possono essere autorizzati anche incarichi che rientrano nell'ambito            
di una materia delegata dalla Regione ad un altro ente, da rendersi a           
favore dell'ente delegato.                                                      
In questo caso il dirigente cui compete il rilascio                             
dell'autorizzazione, valutera' anche eventuali ragioni di                       
inopportunita', con particolare riferimento all'esigenza di                     
assicurare la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione.                    
3.2 Criteri per l'autorizzazione                                                
I criteri che vengono indicati nel prosieguo riguardano sia lo                  
svolgimento di incarichi, che - se ed in quanto applicabili alla                
fattispecie - l'assunzione di cariche in enti e societa' non aventi             
fini di lucro. Si applicano inoltre all'assunzione di cariche negli             
Enti pubblici, anche economici.                                                 
L'Amministrazione, nel concedere l'autorizzazione, valuta se il tempo           
e l'impegno necessari per lo svolgimento dell'incarico o della carica           
richiesti possano consentire al dipendente un completo, tempestivo e            
puntuale assolvimento dei compiti e doveri di ufficio.                          
A questo fine l'Amministrazione tiene conto di tutti gli incarichi e            
le cariche assunte dai dipendenti, anche al fine di evitare lo                  
svolgimento di un numero eccessivo di incarichi da parte dello stesso           
dipendente.                                                                     
Data l'estrema differenza fra le diverse tipologie di incarichi e dei           
relativi compensi, si assume come limite orientativo e indicativo               
dell'entita' complessiva degli incarichi svolti un parametro                    
corrispondente al 50 per cento dello stipendio base annuo netto del             
dirigente apicale del Consiglio regionale.                                      
 I criteri sopra riportati non si applicano ai dipendenti con                   
contratto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non             
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, per i quali                  
l'autorizzazione allo svolgimento di una attivita' di lavoro                    
subordinato oppure attivita' di lavoro autonomo continuativa a favore           
di un altro ente dello stesso comparto contrattuale (Regioni                    
Autonomie locali), verra' rilasciata tenendo conto dei soli criteri             
relativi alla incompatibilita' ed inopportunita' dell'attivita'                 
lavorativa che intendono svolgere, senza alcuna valutazione relativa            
alle esigenze organizzative.                                                    
Incarichi dei dirigenti                                                         
I dirigenti, e in particolare i direttori generali e i dirigenti dei            
servizi, possono essere autorizzati soltanto allo svolgimento di                
incarichi del tutto occasionali e temporanei, che comportino un                 
impegno assolutamente ininfluente ai fini dell'assolvimento delle               
funzioni loro assegnate, considerato che e' loro richiesto di                   
destinare ogni risorsa lavorativa a tempo pieno e in modo esclusivo             
all'espletamento dell'incarico affidato. In base a tale criterio                
potranno essere svolte attivita' che determinino un arricchimento               
professionale, quali attivita' di studio, didattiche, seminariali e             
convegnistiche.                                                                 
3.3 Modalita' di svolgimento e procedimento                                     
Gli incarichi di cui trattasi, comprese le attivita' svolte dal                 
personale con contratto di lavoro a tempo parziale, devono essere               
svolti fuori dall'orario di lavoro.                                             
Il dipendente puo' percepire per il loro svolgimento apposito                   
compenso.                                                                       
Il dipendente non puo' utilizzare mezzi, beni e attrezzature                    
regionali.                                                                      
L'autorizzazione e' data a richiesta del dipendente che deve                    
presentare domanda su appositi modelli, che verranno predisposti                
dall'Ufficio Personale e Risorse umane del Consiglio, allegando la              
richiesta del soggetto a favore del quale svolge l'attivita'.                   
Nel modulo deve essere in ogni caso previsto che il dipendente                  
indichi:                                                                        
- l'oggetto dell'incarico;                                                      
- il soggetto a favore del quale svolge l'incarico;                             
- le modalita' di svolgimento;                                                  
- la quantificazione, in modo sia pure approssimativo, della durata             
dell'incarico e del tempo richiesto;                                            
- il compenso.                                                                  
Nel modulo stesso il dipendente deve inoltre dichiarare:                        
- che l'incarico non rientra fra i compiti del servizio di                      
assegnazione;                                                                   
- che non sussistono motivi di incompatibilita' secondo le                      
indicazioni della presente deliberazione;                                       
- che l'incarico verra' svolto fuori dall'orario di lavoro, senza               
utilizzare beni, mezzi e attrezzature dell'Amministrazione.                     
La domanda e' presentata al Responsabile del Servizio di appartenenza           
del dipendente che la vista, previa verifica dell'insussistenza di              
incompatibilita'.                                                               
L'autorizzazione e' data dal Dirigente competente in materia di                 
personale.                                                                      
Per i Responsabili di Servizio, la domanda va presentata al Direttore           
generale, cui compete l'autorizzazione. Il Direttore generale                   
presenta la domanda all'Ufficio di Presidenza cui compete                       
l'autorizzazione.                                                               
I dirigenti competenti a vistare la domanda, i dirigenti e gli organi           
competenti a rilasciare l'autorizzazione possono richiedere ulteriori           
elementi di valutazione all'interessato, o al soggetto a favore del             
quale la prestazione viene resa, o ai competenti ordini e collegi               
professionali, o comunque ai soggetti che ritengano utile                       
interpellare a tal fine.                                                        
Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale                               
Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione           
lavorativa superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, puo'              
esercitare altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio            
alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attivita'            
di istituto dell'Amministrazione regionale.                                     
A tali dipendenti si applicano i criteri e le disposizioni previste             
nel presente provvedimento, salvo una valutazione dei singoli                   
incarichi richiesti effettuata con maggior flessibilita' e con piu'             
ampie aperture alla possibilita' di svolgere attivita' lavorative non           
palesemente in contrasto con la posizione ricoperta.                            
 I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione           
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno,               
possono svolgere anche le attivita' di cui al punto 1. del presente             
provvedimento, con i limiti e le modalita' previste allo stesso punto           
1. nonche' al punto 3. Salvo il caso di cui al punto 3., detti                  
dipendenti, al momento della richiesta di trasformazione del rapporto           
da tempo pieno a tempo parziale, devono precisare l'attivita'                   
lavorativa che intendono svolgere. Gli stessi sono, altresi', tenuti            
a dare comunicazione alla Amministrazione, entro 15 giorni,                     
dell'inizio o variazione della stessa attivita' lavorativa.                     
Dipendenti in posizione di comando                                              
I dipendenti in posizione di comando devono richiedere                          
l'autorizzazione all'ente di appartenenza, il quale deve attivarsi              
per addivenire ad una intesa con l'Amministrazione presso cui il                
dipendente presta servizio.                                                     
Conseguentemente:                                                               
- i dipendenti del Consiglio regionale comandati presso altre                   
Amministrazioni chiederanno l'autorizzazione alla Direzione generale            
del Consiglio che provvedera' al rilascio o al diniego                          
dell'autorizzazione stessa d'intesa con l'Amministrazione presso cui            
opera il dipendente. Se tale Amministrazione non si pronuncia entro             
10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa il Direttore                
generale puo' procedere a prescindere dall'intesa. In questo caso il            
termine per provvedere e' fissato in 45 giorni dall'avvio del                   
procedimento;                                                                   
- i dipendenti di altre Amministrazioni posti in posizione di comando           
presso il Consiglio regionale chiederanno l'autorizzazione all'ente             
di appartenenza il quale rilascera' l'autorizzazione d'intesa con la            
Direzione generale del Consiglio che provvedera' ad esprimersi in               
merito, sulla base dei criteri fissati nella presente direttiva,                
sentito il Responsabile del Servizio presso cui opera il richiedente,           
entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa.                      
3.4 Attivita' non soggette ad autorizzazione espressa                           
Individuazione tipologie e limiti                                               
Si individuano di seguito i tipi di incarichi per i quali non e'                
necessaria un'autorizzazione espressa:                                          
a) partecipazione a Commissioni di concorso, di esame simili in                 
numero non superiore a 10 all'anno;                                             
b) svolgimento di lezioni fino ad un massimo di 100 ore all'anno;               
c) incarichi di altro genere, ad esclusione di quelli previsti al               
punto 2.2 (collaudi, progettazioni, direzione lavori, ecc.), che non            
superino l'importo di Lire 2.500.000 ciascuno per un massimo di 5               
all'anno, che non siano incompatibili con i compiti d'ufficio.                  
In caso di svolgimento di incarichi di vario genere, di cui ai punti            
a), b) e c) che precedono, l'importo complessivo non deve comunque              
superare Lire 12.500.000.                                                       
 I suddetti tetti quantificati in Lire, saranno adeguati a cadenza              
biennale, con riferimento all'aumento del costo della vita                      
determinato sulla base degli indici ISTAT, con atto del Direttore               
generale del Consiglio regionale.                                               
Procedimento da seguire                                                         
Per tali incarichi il procedimento e' il seguente:                              
- il dipendente, prima di iniziare lo svolgimento di uno degli                  
incarichi sopraindicati, ne da' comunicazione al soggetto preposto ai           
sensi del precedente punto 3.3 e per conoscenza al Responsabile del             
Servizio di assegnazione, indicando gli stessi elementi che vengono             
richiesti nel caso in cui si debba dare un'autorizzazione espressa              
(vedi punto 3.3: soggetto, oggetto, compenso ecc.).                             
A questo scopo verra' predisposto apposito modulo;                              
- il soggetto di cui sopra, anche su richiesta del Responsabile del             
Servizio di appartenenza del dipendente, nel termine di 20 giorni dal           
ricevimento della comunicazione, puo' chiedere ulteriori chiarimenti            
all'interessato, o al servizio, o comunque ai soggetti che ritiene di           
interpellare, oppure adottare un provvedimento di diniego;                      
- decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione senza che sia           
stato adottato alcun provvedimento o inoltrata una richiesta di                 
ulteriori informazioni, l'attivita' si intende autorizzata;                     
- i venti giorni decorrono dal ricevimento al protocollo del                    
Consiglio della richiesta dell'interessato.                                     
Di questi incarichi si tiene comunque conto nella valutazione                   
complessiva degli incarichi svolti dal dipendente, al fine della                
concessione di altre autorizzazioni.                                            
Essi vengono inoltre indicati nell'elenco degli incarichi dei                   
pubblici dipendenti di cui al punto 10.                                         
Se il dipendente intende svolgere incarichi che rientrano nelle                 
tipologie sopra indicate, ma che superano i limiti stabiliti, deve              
essere previamente autorizzato secondo le modalita' ordinarie.                  
3.5 Attivita' che possono essere svolte senza autorizzazione                    
 Il dipendente non deve richiedere l'autorizzazione per le seguenti             
tipologie di incarichi o attivita':                                             
- qualunque incarico non retribuito, ovvero qualunque incarico per il           
quale e' corrisposto soltanto il rimborso delle spese documentate;              
- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;                    
- utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere             
dell'ingegno o di invenzioni industriali;                                       
- partecipazione a convegni o seminari;                                         
- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in              
posizione di aspettativa, comando o di fuori ruolo;                             
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti               
presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.                    
Attivita' di manifestazione del pensiero                                        
Sono consentite senza necessita' di autorizzazione le attivita'                 
saltuarie che, a norma dell'art. 21 della Costituzione, concretizzano           
la libera manifestazione del proprio pensiero con le parole, lo                 
scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, ancorche' comportino un              
compenso.                                                                       
Attivita' sportive e artistiche                                                 
Non sono soggette ad autorizzazione - sempre che non si concretizzino           
in attivita' di tipo professionale - le attivita' sportive,                     
artistiche, e quelle che comunque costituiscono manifestazione dei              
diritti di liberta' del singolo.                                                
Partecipazione a societa' di capitali e societa' in accomandita                 
semplice (socio accomandante)                                                   
Oltre all'ovvia possibilita' di partecipare senza necessita' di                 
autorizzazione a societa' di capitali, nell'ambito delle societa' di            
persone, il dipendente regionale puo' partecipare ad una societa' in            
accomandita semplice in qualita' di socio accomandante, che, come               
tale, non puo' compiere atti di amministrazione.                                
Iscrizione ad un Albo professionale                                             
Il dipendente regionale puo' iscriversi ad un Albo professionale                
senza richiedere l'autorizzazione alla Regione, fermo restando il               
divieto di svolgimento della libera professione.                                
 Tale divieto non opera per i dipendenti con rapporto di lavoro a               
tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per               
cento di quella a tempo pieno.                                                  
3.6 Indicazioni specifiche relative ad alcuni tipi di incarichi                 
Partecipazione di dipendenti regionali, in qualita' di docenti, a               
corsi di formazione organizzati da societa' esterne e rivolti a                 
dipendenti regionali                                                            
Se la Regione incarica una societa' di formazione per l'effettuazione           
di corsi rivolti a dipendenti regionali, puo' avvalersi anche di                
propri dipendenti in qualita' di docenti, qualora lo ritenga                    
opportuno rispetto al programma e agli obiettivi del corso, in                  
accordo con la societa' incaricata della gestione del corso stesso.             
In tal caso la Regione corrisponde il compenso direttamente ai propri           
dipendenti secondo tariffe prefissate che prevedano un costo                    
abbattuto rispetto ai prezzi di mercato. Le tariffe verranno definite           
con separato provvedimento di Giunta, che potra' regolare anche, in             
un unico quadro di coerenza, i compensi da erogare direttamente                 
quando i corsi sono organizzati dalla Regione.                                  
In questi casi le docenze generalmente vengono svolte fuori                     
dall'orario d'ufficio. Tuttavia il dipendente puo' scegliere di                 
effettuarle in orario d'ufficio senza percepire alcun compenso                  
ulteriore.                                                                      
Gli incarichi di questo genere non sono soggetti al meccanismo                  
autorizzativo previsto dall'art. 6 della L.R. 31/94, in quanto il               
dipendente viene incaricato con la stessa delibera con la quale viene           
approvato il programma del corso.                                               
Svolgimento della pratica necessaria per sostenere l'esame di                   
abilitazione all'esercizio di una professione                                   
Quando la normativa vigente prevede che l'esame di abilitazione                 
all'esercizio di determinate professioni sia preceduto dal compimento           
di un periodo di pratica, il dipendente regionale puo' svolgere detta           
pratica alle seguenti condizioni:                                               
- che l'impegno richiesto non influenzi negativamente lo svolgimento            
dei compiti d'ufficio e che le prestazioni vengano svolte nel                   
rispetto di quanto previsto al punto 3.3 della presente disciplina.             
Il dipendente e' tenuto ad assicurare la presenza in servizio ogni              
qualvolta ve ne sia la necessita' secondo le esigenze d'ufficio;                
- che il dipendente si astenga dal curare qualunque questione nella             
quale possa ravvisarsi un conflitto di interessi con la Regione;                
- che la pratica non dissimuli l'esercizio di una libera professione            
e che sia finalizzata al sostenimento dell'esame di abilitazione.               
Il dipendente e' tenuto a comunicare, al soggetto preposto ai sensi             
del precedente punto 3.3, lo svolgimento della pratica prima del suo            
inizio.                                                                         
Nella comunicazione il dipendente dichiara di obbligarsi a rispettare           
le condizioni sopra indicate.                                                   
4. Attivita' non comprese nella presente disciplina                             
Non sono oggetto di incarico (nel significato attribuito dalla                  
presente disciplina) le seguenti attivita':                                     
a) attivita' o prestazioni che rientrano nei compiti d'ufficio del              
dipendente; si considerano tali non solo i compiti attribuiti al                
dipendente, ma anche quelli che comunque rientrano fra i compiti del            
Servizio di assegnazione;                                                       
b) attivita' o prestazioni rese in connessione con la carica; si                
considerano tali quelle prestazioni alle quali il dipendente e'                 
tenuto in quanto ricopre quel posto o quell'incarico;                           
c) attivita' o prestazioni rese in rappresentanza                               
dell'Amministrazione; si considerano tali quelle prestazioni nelle              
quali il dipendente agisce per conto della  Regione, rappresentando             
la sua volonta' e i suoi interessi, anche per delega o mandato                  
ricevuto da organi della stessa;                                                
d) partecipazione a commissioni esaminatrici dei concorsi per                   
l'accesso agli impieghi regionali, nonche' a commissioni, comitati o            
ad organi collegiali operanti in ambito regionale, che restano                  
disciplinati dalle vigenti leggi regionali;                                     
e) partecipazione a commissioni esaminatrici dei concorsi per                   
l'accesso agli impieghi non regionali, nonche' a commissioni,                   
comitati o organi collegiali non operanti in ambito regionale, se la            
partecipazione avviene in virtu' dell'ufficio ricoperto. Non rientra            
nel presente punto la partecipazione agli organismi suddetti quando             
il dipendente - anche se designato o comunque indicato dalla Regione            
- vi partecipa in virtu' della professionalita' posseduta (in tal               
caso l'attivita' rientra tra quelle indicate al punto 3).                       
Tali attivita' rientrano nei compiti e doveri d'ufficio. Il                     
dipendente e' tenuto a svolgerle durante l'orario di lavoro e non               
puo' percepire ulteriori compensi. Gli eventuali compensi vengono               
versati alla Regione, ad eccezione di quanto eventualmente                      
diversamente disposto dalle leggi regionali per le attivita' di cui             
al punto d).                                                                    
5. Elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche              
assunte dai dipendenti regionali                                                
istituito presso le competenti strutture dell'Assessorato che ha                
competenza in materia di personale un elenco contenente:                        
- gli incarichi e le cariche direttamente attribuite                            
dall'Amministrazione;                                                           
- gli incarichi e le cariche autorizzate dall'Amministrazione stessa.           
Esso contiene in ordine alfabetico l'elenco dei dipendenti, sia di              
Giunta che di Consiglio, che hanno ricevuto incarichi nell'anno in              
corso. A fianco di ciascuno sono indicati tutti gli incarichi allo              
stesso attribuiti o autorizzati nell'anno, gli enti a favore dei                
quali sono stati resi, il compenso ricevuto, gli estremi del                    
provvedimento autorizzativo o di conferimento.                                  
L'Ufficio Personale del Consiglio trasmette alle competenti strutture           
dell'Assessorato che ha competenza in materia di personale copia                
degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti dell'organico             
consiliare, indicando i dati necessari per la tenuta dell'elenco.               
Ogni nuovo incarico viene automaticamente inserito in apposita banca            
dati.                                                                           
Di essi viene fatta una stampa mensilmente. L'elenco che risulta da             
questa stampa mensile dei dati informatizzati puo' essere consultato            
da chiunque.                                                                    
I diretti destinatari, coloro che intervengono nel procedimento ai              
sensi dell'art. 13 della L.R. 32 del 6 settembre 1993, e coloro che             
vi abbiano comunque interesse per la tutela di situazioni                       
giuridicamente rilevanti hanno diritto inoltre di consultare non solo           
l'elenco, ma anche i provvedimenti in esso citati, gli atti                     
preparatori dei provvedimenti medesimi, e inoltre di ottenerne copia            
previa richiesta motivata all'Ufficio funzionale dell'Assessorato               
competente in materia di personale, ai sensi della L.R. 32/93.                  
6. Sanzioni - Revoca e sospensione                                              
6.1 Sanzioni in caso d'inosservanza del divieto di prestare attivita'           
per terzi, non autorizzate                                                      
 Nel caso in cui il dipendente svolga incarico retribuito che non sia           
stato conferito da questa Amministrazione o da essa autorizzato si              
applicano le sanzioni di cui all'art. 58 del DLgs 29/93, comma 7,               
seconda parte, cosi' come sostituito dall'art. 26 del DLgs 80/98.               
6.2 Revoca e sospensione dell'autorizzazione a prestazioni                      
occasionali                                                                     
 Qualora, in corso d'incarico, sopraggiungano cause                             
d'incompatibilita', e' facolta' dell'Amministrazione disporre la                
revoca dell'autorizzazione e determinare la conseguente cessazione              
dell'incarico. L'autorizzazione puo' essere altresi' sospesa quando             
gravi esigenze di servizio richiedano la presenza dell'interessato in           
orario di lavoro ordinario o straordinario coincidente con lo                   
svolgimento delle prestazioni esterne.                                          
6.3 Divieto di conferimento d'incarico a dipendenti di altre                    
pubbliche Amministrazioni, se non autorizzati                                   
 Questa Amministrazione non puo' conferire incarico retribuito a                
dipendente di altra pubblica Amministrazione senza aver acquisito la            
preventiva autorizzazione dell'Amministrazione d'appartenenza del               
dipendente interessato o che lo stesso dimostri che a fronte della              
sua richiesta sia intervenuto un silenzio-assenso, secondo le vigenti           
disposizioni in materia.                                                        
In caso di inadempienza si applichera' quanto stabilito dall'art. 58,           
comma 8, seconda parte, del DLgs 29/93, cosi' come sostituito                   
dall'art. 26 del DLgs 80/98.                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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