REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 1999, n. 12

Rettifica della deliberazione della Giunta regionale n.1972/98 del 9/11/1998 relativa alle modalita' di prestazione e determinazione dell'entita' delle garanzie finanziarie previste per il rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1972/98 del 9                  
novembre 1998 di modifica alla deliberazione di Giunta regionale n.             
3583 del 26 luglio 1994;                                                        
considerato che al punto 1) del dispositivo della sopracitata                   
deliberazione 1972/98, e' disposto quanto segue: il punto 7b)                   
dell'Allegato A) e' sostituito con il seguente:                                 
"7b) Decorso tale periodo per le attivita' di cui al precedente punto           
6, la garanzia rimane valida: per i successivi 2 anni per le                    
attivita' di cui alle lettere A), B), per i successivi 5 anni per le            
attivita' di cui alla lettera C), punti c1) e c2), per i successivi 5           
anni per le attivita' di cui alla lettera C), punti c3) e c4).";                
considerato altresi' che tale testo contiene un mero errore                     
materiale, come risulta evidente dal fatto che esso non modifica                
nulla di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n.             
3583 del 26 luglio 1994;                                                        
ritenuto quindi necessario procedere ad una rettifica della                     
deliberazione di Giunta regionale 1972/98 per la parte in questione;            
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
all'Ambiente dott.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimita'           
della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della           
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1 della deliberazione                
Giunta regionale 2541/95;                                                       
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Analisi e Pianificazione ambientale ing. Giuseppe Benedetti,           
in merito alla regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai             
sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e             
della deliberazione sopracitata;                                                
su proposta dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente;            
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di rettificare il punto 1) della deliberazione della Giunta                  
regionale 1972/98 del 9 novembre 1998 da: "7b) decorso tale periodo             
..." a: "punti c3) e c4)." nel seguente modo:                                   
"7b) Per le attivita' previste al precedente punto 6) la garanzia               
finanziaria rimane valida, decorso il periodo di durata                         
dell'autorizzazione:                                                            
- per i successivi 2 anni per le attivita' di cui alle lettere A e B;           
- per i successivi 3 anni per le attivita' di cui ai punti c1 e c2;             
- per i successivi 5 anni per le attivita' di cui ai punti c3 e c4.";           
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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