REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE TRASPORTI E SISTEMI DI MOBILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE TRASPORTI E SISTEMI DI MOBILITA' 29 ottobre 1998, n. 10922

L.R. 30/98 - L.R. 15/94. Contributo a TRAM di Rimini. Accordi di programma 1997-2000. Completamento aggiornamento rete semaforica e aiuto esercizio TPL. Concessione, impegno e liquidazione acconto

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Visto il secondo comma dell'art. 60 della L.R. 31/77 cosi' come                 
sostituito dall'art. 13 della L.R. 40/94;                                       
visto il secondo comma dell'art. 61 della L.R. 31/77 cosi' come                 
sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94;                                       
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto "Direttive della            
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                  
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1481 del 26 giugno             
1996, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Specificazione            
dei compiti dei dirigenti della Direzione generale Trasporti e                  
Sistemi di mobilita'";                                                          
vista la L.R. 8 aprile 1994, n. 15 "Riorganizzazione della mobilita'            
urbana e miglioramento della accessibilita' ai servizi di interesse             
pubblico";                                                                      
vista la L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del                    
trasporto pubblico regionale e locale", in particolare l'art. 46                
della succitata legge a norma del quale: "I procedimenti in corso               
alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alle              
leggi regionali abrogate dall'art. 51 - tra cui la L.R. 15/94 - sono            
conclusi secondo le modalita' previste dalla legge in base alla quale           
furono iniziati";                                                               
considerato, alla luce di quanto sopra esposto, che gli interventi              
inseriti negli Accordi di programma 1997-2000 - approvati con le                
delibere di Giunta regionale 1895/97 e 2688/97 rientrando nelle                 
previsioni dell'art. 46 L.R. 30/98 sono regolati secondo le                     
disposizioni della L.R. 15/94;                                                  
visti:                                                                          
- gli artt. 3, 4 e 5 della predetta L.R. 15/94 che prevedono tra                
l'altro, il finanziamento regionale, nella misura massima del 70%               
della spesa ammissibile, a favore di interventi compresi in accordi             
di programma stipulati tra la Regione Emilia-Romagna, altri Enti                
locali e le Aziende di trasporto pubblico urbano;                               
- la delibera della Giunta regionale n. 1895 del 22 ottobre 1997 -              
esecutiva a norma di legge - avente ad oggetto: "Accordo di programma           
e di servizio 1997/2000 per la mobilita' e il trasporto pubblico                
locale nei bacini di Rimini - Ravenna - Forli'/Cesena - Ferrara -               
Bologna - Modena - Reggio Emilia - Parma - Piacenza":                           
- in particolare l'art. 14 "Riprogrammazione degli investimenti                 
1995-1997" dell'accordo relativo al bacino di Rimini il quale prevede           
per l'anno 1997 la realizzazione da parte di TRAM - Rimini di                   
interventi relativi all'aggiornamento rete semaforica e sistema aiuto           
all'esercizio TPL con spesa di Lire 2,65 miliardi e contributo                  
regionale di Lire 500 milioni (rif. scheda 1);                                  
- la delibera di Giunta regionale n. 2688 del 30 dicembre 1997 avente           
ad oggetto: "Accordi di programma e di servizio 1997/2000: ammissione           
a contributo sulle spese d'investimento previste nel triennio                   
1997/1999 per interventi corrispondenti alle finalita' di cui alla              
L.R. 15/94";                                                                    
- - il punto d) della citata delibera di Giunta regionale 2688/97 a             
norma del quale: "ai sensi dell'art. 17 degli Accordi approvati con             
la delibera di Giunta regionale n. 1895 del 22 ottobre 1997, il                 
mancato impegno della quota dei fondi regionali entro l'annualita'              
indicata per l'effettuazione di ogni singolo investimento, che non              
derivi da cause di forza maggiore riconosciute dalla Regione                    
Emilia-Romagna, determina la riduzione del relativo contributo                  
regionale nella misura del 10%, mentre il mancato impegno della quota           
regionale entro l'annualita' successiva a quella indicata, che derivi           
da cause non dipendenti dalla Regione Emilia-Romagna, determina la              
decadenza del diritto al relativo finanziamento regionale";                     
- - in particolare lo schema riassuntivo della citata delibera di               
Giunta regionale 2688/97 il quale ammette a finanziamento per l'anno            
1997 l'intervento in oggetto;                                                   
- - in particolare il punto f) del dispositivo della citata delibera            
di Giunta regionale 2688/97 che conferma le procedure gia' previste             
al punto 7) della delibera di Giunta regionale 5/95 e successive                
modifiche;                                                                      
- la delibera della Giunta regionale n. 1033 del 29 giugno 1998                 
avente ad oggetto: "Proroga dei termini relativi all'ammissione a               
contributo sulle spese di investimento di cui alla delibera di Giunta           
regionale 2688/97 per gli interventi programmati per l'anno 1997";              
- la determinazione n. 12220 del 31 dicembre 1997 concernente la                
concessione-impegno di quota parte del contributo regionale di Lire             
414.964.000 per l'intervento in oggetto il quale e' da considerarsi             
largamente avviato;                                                             
- il punto d) - secondo alinea - della citata determinazione a norma            
del quale a presentazione di documenti relativi al completamento                
dell'intervento si sarebbe provveduto alla concessione-impegno del              
residuo contributo di Lire 85.036.000;                                          
(omissis)  determina:                                                           
a) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, a favore di             
TRAM - Rimini il contributo di Lire 70.810.000 a completamento delle            
realizzazioni di cui alla scheda n. 1 degli accordi di programma                
nell'area di Rimini, approvati con deliberazione della Giunta                   
regionale 1895/97;                                                              
b) di impegnare la spesa complessiva di Lire 70.810.000, registrata             
al n.5205 di impegno sul Capitolo 43219 "Contributi alle Aziende di             
trasporto pubblico locale per infrastrutture, sistemi tecnologici e             
mezzi di trasporto a bassa emissione inquinante anche al fine di                
contribuire alla riduzione dei disavanzi aziendali (art. 8, comma 3,            
L.R. 8 aprile 1994, n. 15)" del Bilancio per l'esercizio finanziario            
1998, che e' dotato della necessaria disponibilita';                            
c) di dare atto:                                                                
- che essendo la somma di Lire 22.173.000 pari al 40% del contributo            
gia' liquidabile in relazione alla documentazione richiamata in                 
premessa, si provvedera' sulla base del presente atto ed a norma                
dell'art. 62 della L.R. 31/77, cosi come sostituito dall'art. 15                
della L.R. 40/94 e della delibera della Giunta 2541/95, e successive            
modifiche alla richiesta di emissione del titolo di pagamento;                  
- che alle successive liquidazioni ed alle richieste di emissione dei           
titoli di pagamento provvedera' con propri atti formali il                      
Responsabile del Servizio competente ai sensi della L.R. 31/77 come             
modificata dalla L.R. 40/94 a presentazione della documentazione di             
cui al citato punto 7) della delibera 5/95;                                     
d) di confermare il punto d), terzo alinea, della determinazione                
12220/97 che fissa al 31 dicembre 1999 il termine di realizzazione              
degli interventi in oggetto.                                                    
Il presente atto verra' pubblicato per estratto nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Renzo Gorini                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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