DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE TRASPORTI E SISTEMI DI MOBILITA' 2 settembre 1998, n. 8490
L.R. 15/94. Accordi di programma 1997-2000. Contributo alla Provincia di Bologna. Scheda P1/6A. Prolungamento del nuovo sottopasso della stazione del comune di Castelmaggiore (BO). Concessione-impegno
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l'art. 60 della L.R. 31/77 cosi' come sostituito dall'art. 13
della L.R. 40/94;
vista la L.R. 8 aprile 1994, n. 15 "Riorganizzazione della mobilita'
urbana e miglioramento della accessibilita' ai servizi di interesse
pubblico";
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto "Direttive della
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1481 del 26 giugno
1996, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Specificazione
dei compiti dei dirigenti della Direzione generale Trasporti e
Sistemi di mobilita'";
visti:
- gli artt. 3, 4 e 5 della predetta legge regionale che prevedono tra
l'altro, il finanziamento regionale, nella misura massima del 70%
della spesa ammissibile, a favore di interventi compresi in accordi
di programma stipulati tra la Regione Emilia-Romagna, altri Enti
locali e le Aziende di trasporto pubblico urbano;
- la delibera della Giunta regionale 5/95, esecutiva a norma di
legge, avente ad oggetto "Criteri, priorita' ed indirizzi per gli
interventi diretti alla riorganizzazione della mobilita' urbana e al
miglioramento dell'accessibilmta' ai servizi di interesse pubblico.
L.R. 15/94" e successive modifiche di cui alla delibera 2597/96;
- la delibera della Giunta regionale n. 1895 del 22 ottobre 1997 -
esecutiva a norma di legge - avente ad oggetto "Accordo di programma
e di servizio 1997/2000 per la mobilita' e il trasporto pubblico
locale nei bacini di Rimini - Ravenna - Forli'/Cesena - Ferrara -
Bologna - Modena - Reggio Emilia - Parma - Piacenza":
- in particolare l'accordo riguardante il bacino di Bologna il quale
prevede all'art. 14 interventi vari riprogrammati dalla Provincia e
che vedono quali soggetti attuatori la Provincia stessa o Comuni da
questa indicati (rif. nuova scheda P1);
- in particolare la scheda P1/6A la quale prevede la realizzazione da
parte della Provincia di Bologna del prolungamento del nuovo
sottopasso della stazione del Comune di Castelmaggiore (BO) con
contributo regionale di Lire 350.000.000 a fronte di un costo
finanziabile dalla Regione Emilia-Romagna di Lire 500.000.000;
- la delibera del Consiglio provinciale di Bologna n. 142 del 9
dicembre 1997 - esecutiva - di recepimento degli Accordi di programma
e di servizio di cui alla delibera di Giunta regionale 1895/97, e
conseguente individuazione della Provincia di Bologna quale soggetto
attuatore dell'intervento e beneficiario del contributo regionale in
oggetto;
- la delibera di Giunta regionale n. 2688 del 30 dicembre 1997 avente
ad oggetto "Accordi di programma e di servizio 1997/2000: ammissione
a contributo sulle spese d'investimento previste nel triennio
1997/1999 per interventi corrispondenti alle finalita' di cui alla
L.R. 15/94";
- in particolare lo schema riassuntivo della suddetta delibera di
Giunta regionale 2688/97, il quale prevede l'ammissione a
finanziamento per l'anno 1997 dell'intervento in oggetto il quale e'
stato rimodulato sulla base del precedente accordo di programma;
- il punto d) della citata delibera di Giunta regionale 2688/97 a
norma del quale: "ai sensi dell'art. 17 degli Accordi approvati con
la delibera di Giunta regionale n. 1895 del 22 ottobre 1997, il
mancato impegno della quota dei fondi regionali entro l'annualita'
indicata per l'effettuazione di ogni singolo investimento, che non
derivi da cause di forza maggiore riconosciute dalla Regione
Emilia-Romagna, determina la riduzione del relativo contributo
regionale nella misura del 10%, mentre il mancato impegno della quota
regionale entro l'annualita' successiva a quella indicata, che derivi
da cause non dipendenti dalla Regione Emilia-Romagna, determina la
decadenza del diritto al relativo finanziamento regionale";
- in particolare il punto f) del dispositivo della citata delibera di
Giunta regionale 2688/97 che conferma le procedure gia' previste al
punto 7) "Impegno ed erogazione contributi", della delibera di Giunta
regionale 5/95 e successive modifiche;
- la delibera di Giunta regionale n. 1033 del 29 giugno 1998 che
limitatamente agli interventi programmati per l'annualita' 1997,
proroga all'11 ottobre 1998 i termini di cui alla deliberazione
2688/97 per quanto attiene l'applicazione delle decurtazioni di cui
al succitato punto d);
verificato inoltre, in riferimento ai disposti di cui all'art. 9
della L.R. 15/94, come modificato con l'art. 3 della L.R. 39/96 che,
dalla data del 26 aprile 1998, subordinano alla avvenuta approvazione
dei Piani urbani del traffico la possibilita' di assunzione e
finanziamento degli interventi previsti nei piani stessi da parte
della Regione;
preso atto:
- che con propria istanza prot. 42412 del 23 aprile 1998, pervenuta
in data 28 aprile 1998, la Provincia di Bologna ha richiesto la
concessione- impegno del contributo in oggetto presentando la
relativa documentazione da cui risulta l'avvenuta approvazione del
progetto definitivo esecutivo in data 2 marzo 1998 e pertanto prima
del 26 aprile 1998;
- che in particolare, l'intervento di cui trattasi e' volto a dare
concreta attuazione alle intese sul servizio ferroviario
metropolitano;
ritenuto altresi' che, per quanto ammesso con la delibera di Giunta
regionale 1033/98 di proroga dei termini, non si incorra nella
decurtazione del 10% di cui al citato art. 17 degli Accordi di
programma approvati con delibera di Giunta regionale 1895/97;
(omissis) determina:
a) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, a favore
della Provincia di Bologna un contributo di Lire 350.000.000, per la
realizzazione delle opere di cui alla scheda P1/6A delle delibere
della Giunta regionale nn. 1895/97 e 2688/97;
b) di impegnare la spesa complessiva di Lire 350.000.000 registrata
al n. 3870 di impegno sul Capitolo 43221 "Contributi a Comuni e
Province per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione
della mobilita' urbana (art. 2, comma 2, L.R. 8 aprile 1994, n. 15)"
del Bilancio per l'esercizio finanziario 1998 che presenta la
necessaria disponibilita';
c) di dare atto:
- che alle liquidazioni ed alle richieste di emissione dei titoli di
pagamento provvedera' con propri atti formali il Responsabile del
Servizio competente ai sensi della L.R. 31/77 come modificata dalla
L.R. 40/94 a presentazione della documentazione di cui al citato
punto 7) della delibera 5/95;
- che a norma del punto 4) del dispositivo della delibera 5/95, il
termine per la ultimazione delle opere in oggetto, viene fissato
entro marzo 2000, pena la revoca del contributo ed il recupero
dell'acconto eventualmente corrisposto.
Il presente atto verra' pubblicato per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Renzo Gorini