DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE TRASPORTI E SISTEMI DI MOBILITA' 21 maggio 1998, n. 4652
L.R. 15/94. Contributo alla Provincia di Bologna. Accordo di programma - Scheda P1/10 - Pista ciclabile nel centro di Molinella. Concessione-impegno
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la L.R. 8 aprile 1994, n. 15 "Riorganizzazione della mobilita'
urbana e miglioramento della accessibilita' ai servizi di interesse
pubblico";
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto "Direttive della
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1481 del 26 giugno
1996, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Specificazione
dei compiti dei dirigenti della Direzione generale Trasporti e
Sistemi di mobilita'";
visti:
- gli artt. 3, 4 e 5 della predetta legge regionale che prevedono tra
l'altro, il finanziamento regionale, nella misura massima del 70%
della spesa ammissibile, a favore di interventi compresi in accordi
di programma stipulati tra la Regione Emilia-Romagna, altri Enti
locali e le aziende di trasporto pubblico urbano;
- la delibera della Giunta regionale n. 1895 del 22 ottobre 1997 -
esecutiva a norma di legge - avente ad oggetto "Accordo di programma
e di servizio 1997/2000 per la mobilita' e il trasporto pubblico
locale nei bacini di Rimini, Ravenna, Forli'/Cesena, Ferrara,
Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza":
- in particolare l'accordo riguardante il bacino di Bologna il quale
prevede all'art. 14 interventi vari riprogrammati dalla Provincia e
che vedono quali soggetti attuatori la Provincia stessa o Comuni da
questa indicati (rif. nuova scheda P1);
- in particolare la scheda P1/10 la quale prevede la realizzazione da
parte della Provincia di Bologna di una pista ciclabile nel centro
abitato del comune di Molinella, con contributo regionale di Lire 140
milioni a fronte di una spesa preventivata di Lire 200 milioni;
- la delibera del Consiglio provinciale di Bologna n. 142 del 9
dicembre 1997 - esecutiva - di recepimento degli Accordi di programma
e di servizio di cui alla delibera di Giunta regionale 1895/97, e
conseguente individuazione della Provincia di Bologna quale soggetto
attuatore dell'intervento e beneficiario del contributo regionale in
oggetto;
- la delibera di Giunta regionale n. 2688 del 30 dicembre 1997 avente
ad oggetto "Accordi di programma e di servizio 1997/2000: ammissione
a contributo sulle spese d'investimento previste nel triennio
1997/1999 per interventi corrispondenti alle finalita' di cui alla
L.R. 15/94";
- in particolare lo schema riassuntivo della suddetta delibera di
Giunta regionale 2688/97, il quale prevede l'ammissione a
finanziamento per l'anno 1997 dell'intervento in oggetto il quale e'
stato rimodulato sulla base del precedente accordo di programma;
- il punto d) della citata delibera di Giunta regionale 2688/97 a
norma del quale: "ai sensi dell'art. 17 degli Accordi approvati con
la delibera di Giunta regionale n. 1895 del 22 ottobre 1997, il
mancato impegno della quota dei fondi regionali entro l'annualita'
indicata per l'effettuazione di ogni singolo investimento, che non
derivi da cause di forza maggiore riconosciute dalla Regione
Emilia-Romagna, determina la riduzione del relativo contributo
regionale nella misura del 10%, mentre il mancato impegno della quota
regionale entro l'annualita' successiva a quella indicata, che derivi
da cause non dipendenti dalla Regione Emilia- Romagna, determina la
decadenza del diritto al relativo finanziamento regionale";
- in particolare il punto f) del dispositivo della citata delibera di
Giunta regionale 2688/97 che conferma le procedure gia' previste al
punto 7) "Impegno ed erogazione contributi", della delibera di Giunta
regionale 5/95 e successive modifiche;
preso atto che con istanza prot. 50605 del 9 giugno 1997 la Provincia
di Bologna ha richiesto la concessione-impegno del contributo in
oggetto entro l'annualita' prevista presentando la relativa
documentazione;
ritenuto pertanto di non incorrere nelle prescrizioni del citato art.
17 degli accordi di programma approvati con delibera di Giunta
regionale 1895/97;
(omissis) determina:
a) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, a favore
della Provincia di Bologna un contributo di Lire 139.934.000
(arrotondate), per la realizzazione delle opere di cui alla scheda
P1/10 delle delibere della Giunta regionale nn. 1895/97 e 2688/97;
b) di impegnare la spesa complessiva di Lire 139.934.000 registrata
al n. 2220 di impegno sul Capitolo 43221 "Contributi a Comuni e
Province per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione
della mobilita' urbana (art. 2, comma 2, L.R. 8 aprile 1994, n. 15)"
del Bilancio per l'esercizio finanziario 1998 che presenta la
necessaria disponibilita';
c) di dare atto altresi':
- che alle liquidazioni ed alle richieste di emissione dei titoli di
pagamento provvedera' con propri atti formali il Responsabile del
Servizio competente ai sensi della L.R. 31/77 come modificata dalla
L.R. 40/94 a presentazione della documentazione di cui al citato
punto 7) della delibera 5/95;
- che a norma del punto 4) del dispositivo della delibera 5/95, il
termine per la ultimazione delle opere in oggetto, viene fissato in
24 mesi dalla data di inizio lavori stabilita entro il primo semestre
1998, pena la revoca del contributo ed il recupero dell'acconto
eventualmente corrisposto.
Il presente atto verra' pubblicato per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Renzo Gorini