REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE TRASPORTI E SISTEMI DI MOBILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE TRASPORTI E SISTEMI DI MOBILITA' 30 aprile 1998, n. 3875

L.R. 15/94. Contributo al Consorzio TEP - Parma - Scheda 12 - Accordi di programma 1997-2000. Concessione, impegno e liquidazione acconto 80%

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Vista la L.R. 8 aprile 1994, n. 15 "Riorganizzazione della mobilita'            
urbana e miglioramento della accessibilita' ai servizi di interesse             
pubblico";                                                                      
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto "Direttive della            
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                  
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1481 del 26 giugno             
1996, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Specificazione            
dei compiti dei dirigenti della Direzione generale Trasporti e                  
Sistemi di mobilita'";                                                          
visti:                                                                          
- gli artt. 3, 4 e 5 della predetta legge regionale che prevedono tra           
l'altro, il finanziamento regionale, nella misura massima del 70%               
della spesa ammissibile, a favore di interventi compresi in accordi             
di programma stipulati tra la Regione Emilia-Romagna, altri Enti                
locali e le aziende di trasporto pubblico urbano;                               
- la delibera della Giunta regionale n. 1895 del 22 ottobre 1997 -              
esecutiva a norma di legge - avente ad oggetto "Accordo di programma            
e di servizio 1997/2000 per la mobilita' e il trasporto pubblico                
locale nei bacini di Rimini - Ravenna - Forli'/Cesena - Ferrara -               
Bologna - Modena - Reggio Emilia - Parma - Piacenza":                           
- in particolare l'art. 14 "Riprogrammazione degli investimenti                 
1995/1997" dell'accordo relativo al bacino di Parma il quale prevede            
per l'anno 1997 la realizzazione da parte del Consorzio TEP - Parma             
della filoviarizzazione della linea 5 con spesa preventivata di Lire            
4 miliardi e contributo regionale di Lire 2,6 miliardi (rif. scheda             
12);                                                                            
- la delibera di Giunta regionale n. 2688 del 30 dicembre 1997 avente           
ad oggetto "Accordi di programma e di servizio 1997/2000. Ammissione            
a contributo sulle spese d'investimento previste nel triennio                   
1997/1999 per interventi corrispondenti alle finalita' di cui alla              
L.R. 15/94";                                                                    
- il punto d) della suddetta delibera di Giunta regionale 2688/97 a             
norma del quale: "ai sensi dell'art. 17 degli accordi approvati con             
la delibera di Giunta regionale n. 1895 del 22 ottobre 1997, il                 
mancato impegno della quota dei fondi regionali entro l'annualita'              
indicata per l'effettuazione di ogni singolo investimento, che non              
derivi da cause di forza maggiore riconosciute dalla Regione                    
Emilia-Romagna, determina la riduzione del relativo contributo                  
regionale nella misura del 10%, mentre il mancato impegno della quota           
regionale entro l'annualita' successiva a quella indicata, che derivi           
da cause non dipendenti dalla Regione Emilia- Romagna, determina la             
decadenza del diritto al relativo finanziamento regionale";                     
- in particolare lo schema riassuntivo della citata delibera di                 
Giunta regionale 2688/97 il quale ammette a finanziamento per l'anno            
1997 l'intervento in oggetto;                                                   
- in particolare il punto f) del dispositivo della citata delibera di           
Giunta regionale 2688/97 che conferma le procedure gia' previste al             
punto 7) della delibera di Giunta regionale 5/95 e successive                   
modifiche;                                                                      
preso atto che con istanza prot. 8476/97 il Consorzio TEP - Azienda             
consorziale trasporti - Parma ha richiesto la concessione del                   
contributo in oggetto e la contestuale erogazione di un acconto dello           
stesso ai sensi del punto 7) del dispositivo della citata                       
deliberazione regionale 5/95;                                                   
considerato:                                                                    
- che gia' nel 1996 il Consorzio TEP - Parma aveva dato avvio ai                
lavori in oggetto predisponendo un piano particellare di esproprio e            
rilievi relativi alla presenza di interferenze varie in                         
corrispondenza del percorso da filoviarizzare;                                  
- che per la complessita' delle opere di filoviarizzazione, le quali            
richiedono un adeguamento delle strutture inerenti la mobilita'                 
urbana, l'aggiudicazione dei lavori complessivi e' stata completata             
nel dicembre 1997;                                                              
- che per quanto sopra esposto l'intervento in oggetto non incorre              
nelle previsioni di cui all'art. 17 dell'accordo di programma e di              
servizio 1997/2000;                                                             
(omissis)  determina:                                                           
a) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, a favore del            
Consorzio TEP - Parma un contributo di Lire 1.932.535.000                       
(arrotondate), per la filoviarizzazione della linea 5 come previsto             
con delibere della Giunta regionale 1895/97 e 2688/97 (scheda 12);              
b) di impegnare la spesa complessiva di Lire 1.932.535.000,                     
registrata al n. 1890 di impegno sul Capitolo 43219 "Contributi alle            
aziende di trasporto pubblico locale per infrastrutture, sistemi                
tecnologici e mezzi di trasporto a bassa emissione inquinante anche             
al fine di contribuire alla riduzione dei disavanzi aziendali (art.             
8, comma 3, L.R. 8 aprile 1994,  n.15)" del Bilancio per l'esercizio            
finanziario 1998, che e' stato dotato della necessaria                          
disponibilita';                                                                 
c) di dare atto che essendo la somma di Lire 1.546.028.000 pari                 
all'80% del contributo liquidabile in relazione alla documentazione             
richiamata in premessa, si provvedera' sulla base del presente atto             
ed a norma dell'art. 62 della L.R. 31/77, cosi' come sostituito                 
dall'art. 15 della L.R. 40/94 e della delibera della Giunta 2541/95,            
e successive modifiche alla richiesta di emissione del titolo di                
pagamento dell'acconto;                                                         
e) di dare atto altresi':                                                       
- che alle successive liquidazioni ed alle richieste di emissione dei           
titoli di pagamento provvedera' con propri atti formali il                      
Responsabile del Servizio competente ai sensi della L.R. 31/77 come             
modificata dalla L.R. 40/94 a presentazione della documentazione di             
cui al citato punto 7) della delibera 5/95;                                     
- che a norma del punto 4) del dispositivo della delibera 5/95, il              
termine per la ultimazione delle realizzazioni in oggetto, viene                
fissato al 30 giugno 1999;                                                      
- che rispetto al contributo previsto dalla delibera 1895/97 in Lire            
2,6 miliardi si determina una minore assegnazione quantificata in               
Lire 667.465.000;                                                               
- che ai sensi dell'art. 16 dell'accordo di programma e di servizio             
tale minore assegnazione potra' essere utilizzata dallo stesso                  
soggetto attuatore a favore di altri punti dell'accordo di programma            
qualora questi comportino maggiori oneri.                                       
Il presente atto verra' pubblicato per estratto nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Renzo Gorini                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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