REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE TRASPORTI E SISTEMI DI MOBILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE TRASPORTI E SISTEMI DI MOBILITA' 23 febbraio 1998, n. 1114

Art. 5, comma 2, DL 1 aprile 1995, n. 98 convertito con Legge 30 maggio 1995, n. 204. Contributo a TRAM - Rimini. Concessione, impegno e liquidazione acconto 50%

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Vista la L.R. 1 febbraio 1982, n. 7 recante "Norme per la concessione           
di contributi sulle spese di gestione e di investimento agli Enti,              
aziende ed imprese che esercitano servizi pubblici di linea per                 
trasporto persone di interesse regionale e locale. Modifiche ed                 
integrazioni alla L.R. 1 dicembre 1979, n. 45";                                 
visto l'art. 1 della predetta L.R. - sostitutivo dell'art. 38 della             
L.R. 45/79 - come modificato dall'art. 5 della L.R. 19 agosto 1994,             
n. 36 che prevede, fra l'altro, la concessione di contributi nella              
misura massima del 75% della spesa ammissibile per l'acquisto di                
veicoli e di altri mezzi di trasporto persone;                                  
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto "Direttive della            
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                  
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1481 del 26 giugno             
1996, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Specificazione            
dei compiti dei dirigenti della Direzione generale Trasporti e                  
Sistemi di mobilita'";                                                          
vista la delibera della Giunta regionale n. 1894 del 30 luglio 1996 -           
esecutiva a norma di legge - avente ad oggetto "Criteri per la                  
valutazione delle istanze ai fini della ripartizione dei contributi             
per autobus. Piano di riparto dei contributi ai sensi del comma 2               
dell'art. 5 del DL 1 aprile 1995, n. 98 convertito con Legge 30                 
maggio 1995, n. 204";                                                           
considerato che ai sensi della delibera della Giunta regionale                  
1894/96 TRAM - Trasporti riuniti area metropolitana - Rimini risulta            
assegnatario di un contributo di Lire 633.711.161 per l'acquisto di             
n. 2 veicoli in sostituzione dei veicoli targati FO/620542 e                    
FO/388171;                                                                      
di dare atto che, in attuazione del punto F) della delibera di Giunta           
regionale 1894/96 e' stata assunta la determinazione del Direttore              
generale 4039/97 di scioglimento delle riserve di cui alla delibera             
di Giunta regionale 1894/96 autorizzando la sostituzione anche del              
veicolo targato FO/620542;                                                      
(omissis)  determina:                                                           
a) di concedere, per le motivazioni di cui in,premessa, a favore di             
TRAM - Rimini un contributo di Lire 633.711.161 per l'acquisto dalla            
ditta Maresca & Fiorentino di Bologna di  n.2 autobus suburbani                 
lunghi in sostituzione dei veicoli targati FO/620542 e FO/388171;               
b) di dare atto che TRAM - Rimini e' tenuto, ai sensi dell'art. 38              
della L.R. 1 dicembre 1979, n. 45, come modificato dall'art. 1 della            
L.R. 1 febbraio 1982, n. 7 e dall'art. 39 della L.R. 16 giugno 1984,            
n. 33 - al rispetto delle seguenti prescrizioni:                                
1) i veicoli oggetto del contributo devono essere destinati al                  
trasporto pubblico di linea per viaggiatori;                                    
2) sui veicoli acquistati con il contributo regionale dovra' essere             
applicato il simbolo-marchio identificativo dei trasporti della                 
Regione Emilia-Romagna approvato con delibera della Giunta regionale            
n. 3084 del 29 giugno 1982. Detto simbolo-marchio dovra' essere                 
sempre chiaramente leggibile;                                                   
3) divieto di conteggiare la quota sovvenzionata in caso di                     
trasferimento della concessione;                                                
4) ripetibilita' della quota sovvenzionata relativamente al valore              
residuo nel caso di cessazione dell'attivita' aziendale o di                    
alienazione dei veicoli che, in ogni caso, e' subordinata al                    
preventivo assenso della Regione;                                               
c) di impegnare la spesa complessiva di Lire 633.711.161, registrata            
al n. 632 di impegno sul capitolo del Bilancio per l'esercizio                  
finanziario 1988, che sara' dotato della necessaria disponibilita',             
corrispondente al Capitolo 43231 "Contributi alle aziende di                    
trasporto pubblico locale per la sostituzione di veicoli destinati al           
trasporto urbano in esercizio da oltre quindici anni (art. 11, comma            
4, Legge 10 aprile 1981, n. 151; art. 3, comma 1, DL 5 ottobre 1993,            
n. 399; art. 23, comma 3, DL 29 ottobre 1993, n. 429) - Mezzi                   
statali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 1997;                         
d) di dare atto che l'ammontare dell'impegno di cui sopra e' compreso           
nel limite di 2 dodicesimi dello stanziamento definitivo del capitolo           
del Bilancio per l'esercizio finanziario 1997, cosi' come previsto              
dalla L.R. 24 dicembre 1997, n. 46;                                             
e) di dare atto che essendo la somma di Lire 316.855.581 pari al 50%            
del contributo gia' liquidabile in relazione alla documentazione                
richiamata in premessa, si provvedera' sulla base del presente atto             
ed a norma dell'art. 62 della L.R. 31/77, cosi' come sostituito                 
dall'art. 15 della L.R. 40/94 e della delibera della Giunta 2541/95,            
in ossequio a quanto previsto dall'art. 40 della L.R. 45/79 e                   
successive modifiche alla emissione della richiesta del titolo di               
pagamento dell'acconto;                                                         
f) di dare atto altresi':                                                       
- che all'erogazione del saldo pari a Lire 316.855.580 provvedera'              
con successivi atti formali il Dirigente del Servizio competente ai             
sensi della L.R. 31/77 come modificata dalla L.R. 40/94 a                       
presentazione della documentazione di cui alla citata circolare                 
4782/IV.7 in data 1 agosto 1996;                                                
- che a norma del comma 4 dell'articolo 40 della L.R. 1 dicembre                
1979, n. 45, il termine per la presentazione della documentazione per           
il saldo viene fissato entro e non oltre il 31 dicembre 1999, pena la           
revoca del contributo ed il recupero dell'acconto gia' corrisposto;             
g) di dare atto che il summenzionato Consorzio TRAM - Rimini e'                 
tenuto, ai sensi del punto C) del dispositivo della citata delibera             
1894/96, a distogliere dal servizio i seguenti n. 2 veicoli:                    
- FIAT 370.10.24 CAM targato FO/620542 del 1986;                                
- SICCAR 176/L targato FO/388171 del 1978;                                      
h) di dare atto infine che il presente atto verra' pubblicato per               
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                 
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Renzo Gorini                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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