DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 1998, n. 2585
Determinazione tariffe per tipologie di ricoveri ascrivibili alla riabilitazione non estensiva e fissazione decorrenza tariffa prevista per il DRG 323M dalla deliberazione di Giunta regionale 1159/98 relativamente ai rimborsi in assistenza indiretta
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 1159/98 del 20/7/1998
con la quale e' stato provveduto alla determinazione delle tariffe
delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalle strutture
pubbliche e private accreditate della Regione Emilia-Romagna,
fissando la decorrenza delle stesse all'1/1/1998, fatta eccezione per
le tariffe relative ad alcune prestazioni individuate ai punti C e D
delle premesse della deliberazione stessa, la cui decorrenza e' stata
fissata all'1/8/1998;
tenuto presente che la deliberazione di cui sopra, al punto 15 del
dispositivo, rinvia a successivo separato provvedimento la
determinazione delle tariffe per le tipologie di ricoveri ascrivibili
alla riabilitazione non estensiva;
considerato che il rinvio a successivo separato provvedimento si era
reso opportuno e necessario in quanto in corso di elaborazione ed
approvazione il piano delle attivita' di riabilitazione nella regione
Emilia-Romagna, documento programmatorio sui livelli di assistenza
degli interventi sanitari di riabilitazione e sull'analisi e
quantificazione dei bisogni riabilitativi; piano che di conseguenza
avrebbe portato a riconsiderare le tariffe relative ai ricoveri
ascrivibili alla riabilitazione non estensiva, nonche' a
riconsiderare anche le tariffe relative alla lungodegenza
riabilitativa post-acuzie;
considerato altresi':
- che il suddetto piano di attivita' di riabilitazione nella regione
Emilia-Romagna e' tuttora in corso di elaborazione e che la stesura
definitiva, e successiva sua approvazione, richiede tempi operativi
non quantificabili a breve scadenza;
- che in detto piano saranno previsti anche i criteri di
autorizzazione e di accreditamento delle strutture eroganti attivita'
di riabilitazione secondo i livelli di assistenza ed i modelli
organizzativi indicati nelle "Linee guida nazionali per la
riabilitazione";
ritenuta pertanto la necessita' della definizione di una specifica
tariffa per le tipologie di ricoveri ascrivibili alla riabilitazione
non estensiva, in considerazione del livello assistenziale ed
organizzativo che le strutture ospedaliere eroganti trattamenti di
riabilitazione non estensiva sono tenute ad assicurare, e di fissare
all'1 agosto 1998 la data di applicazione della nuova tariffa cosi'
come definita dal presente atto;
richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio regionale n. 804
del 18/12/1997 con la quale si e' provveduto a ridisciplinare
l'assistenza indiretta ospedaliera ed ambulatoriale nella regione
Emilia-Romagna con decorrenza 1/2/1998;
tenuto presente:
- che al punto 3 lettera C) del dispositivo della deliberazione di
cui sopra, si stabilisce che per le prestazioni fruite in assistenza
indiretta a tutto il 31/1/1998, i relativi rimborsi devono essere
effettuati a cura delle Aziende Unita' sanitarie locali, nei limiti e
con le modalita' di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
379 del 6/3/1996 avente ad oggetto: "Direttiva sulle modalita'
tecniche e procedurali in materia di assistenza sanitaria diretta ed
indiretta presso strutture private";
- che pertanto, relativamente alla prestazione di litotrissia fruita
in assistenza indiretta a tutto il 31/1/1998, il rimborso doveva
ritenersi fissato nei limiti massimi di Lire 2.500.000, cosi' come
stabilito dalle disposizioni regionali in materia di assistenza
indiretta, in vigore fino al 1995, confermate al punto F) della
deliberazione della Giunta regionale 379/96 sopracitata;
considerato che nel periodo dall'1/2/1998 e fino alla data di
adozione della deliberazione 1159/98 di determinazione delle nuove
tariffe, ai cittadini e' stata data un'informazione errata
sull'ammontare del contributo che il Servizio sanitario regionale
avrebbe loro rimborsato per le prestazioni di litotrissia fruite in
assistenza indiretta;ritenuto equo, nella salvaguardia del diritto
del cittadino ad una puntuale e precisa informazione, di non far
gravare sull'assistito l'onere derivante dalla differenza tra
l'ammontare del rimborso di Lire 2.500.000 previsto dalle precedenti
disposizioni regionali e l'ammontare del rimborso di Lire 1.269.532
(equivalente al 50% dell'80% del DRG relativo alla litotrissia)
previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 1159/98, e di
riconoscere pertanto agli assistiti che hanno fruito delle
prestazioni di litotrissia in assistenza indiretta a tutto il
31/7/1998, il rimborso nei limiti e secondo le modalita' gia'
previste dai precedenti richiamati provvedimenti regionali in
materia;
dato atto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art.4, comma
6, della L.R. 19/11/1992, n. 41 e della deliberazione di Giunta
regionale n. 254 del 4/7/1995, dalla Responsabile del Servizio
Presidi ospedalieri, dr.ssa Maria Lazzarato, in ordine alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione e dal Direttore
generale alla Sanita', dott. Francesco Taroni, in ordine alla
legittimita' della presente deliberazione;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di determinare come segue e con decorrenza 1/8/1998, le tariffe
per le tipologie di ricoveri ascrivibili alla riabilitazione:
a) per i ricoveri di riabilitazione intensiva in presidi o reparti
che svolgono attivita' di elevata specialita': tariffa pro die MDC
specifiche di cui all'Allegato 3 al DM 14 dicembre 1994; per le
giornate di degenza oltre il sessantesimo giorno, ulteriore riduzione
del 40%;
b) per ricoveri di riabilitazione subintensiva, relativa cioe' a
trattamenti di disabilita' gravi comportanti, di norma una completa
non autosufficienza e livelli assistenziali di carattere ospedaliero:
tariffe MDC specifiche di cui all'Allegato 3 del DM 14 dicembre 1994
ridotte del 20%; per le giornate di degenza oltre il sessantesimo
giorno, ulteriore riduzione del 40%, con tariffa comunque non
inferiore a Lire 214.000; le tariffe determinate nelle misure di cui
sopra trovano applicazione anche nei confronti delle prestazioni di
riabilitazione pneumologica in reparti che trattano le patologie
pneumotisiatriche;
c) per ricoveri di riabilitazione estensiva per trattamenti
post-acuzie protratti, per trattamenti finalizzati alla prevenzione
di aggravamenti possibili in disabili stabilizzati e similari, ivi
compresa la lungodegenza riabilitativa e psichiatrica riabilitativa e
le prestazioni pneumologiche che di norma non comportano interventi
riabilitativi di II livello, la valorizzazione della giornata di
degenza e' di Lire 214.000;
2) di fissare all'1 agosto 1998 la decorrenza del rimborso
nell'ammontare previsto dalla deliberazione di Giunta regionale
1159/98 (equivalente al 50% dell'80% della tariffa prevista per il
DRG 323M relativo alla litotrissia), per le prestazioni di
litotrissia regolarmente autorizzate dalle Aziende Unita' sanitarie
locali e fruite dai cittadini in assistenza indiretta;
3) di precisare che fina al 31/7/1998, per le medesime prestazioni,
trova applicazione il rimborso nei limiti precedentemente fissati e
confermati al punto F) della deliberazione della Giunta regionale n.
379 del 6/3/1996.