REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 40

PROMOZIONE DELLE CITTA' DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

          Art. 6                                                                
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la                
Regione fa fronte mediante l'utilizzo dei fondi ad essa attribuiti ai           
sensi dell'art. 2 della Legge 285/97, nonche' mediante l'istituzione            
di appositi capitoli nella parte "spesa" del bilancio regionale che             
verranno dotati della necessaria disponibilita' in sede di                      
approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto                 
disposto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e             
successive modificazioni.                                                       
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 28 dicembre 1999  VASCO ERRANI                                         
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 2 della Legge n. 285 del 1997, citata alla nota           
1) all'art. 1, e' il seguente:                                                  
"Art. 2 - Ambiti territoriali di intervento                                     
1. Le Regioni, nell'ambito della programmazione regionale,                      
definiscono, sentiti gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma           
6, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 , ogni tre anni, gli ambiti                
territoriali di intervento tenuto conto della presenza dei comuni               
commissariati ai sensi dell'articolo 15-bis della Legge 19 marzo                
1990, n. 55, e successive modificazioni, e procedono al riparto                 
economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e                    
l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti            
coinvolti. Possono essere individuati, quali ambiti territoriali di             
intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e           
26 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, Comunita' Montane e Province.             
2. Gli Enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento           
di cui al comma 1, mediante accordi di programma definiti ai sensi              
dell'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano,            
in particolare, i Provveditorati agli Studi, le Aziende sanitarie               
locali e i Centri per la giustizia minorile, approvano piani                    
territoriali di intervento della durata massima di un triennio,                 
articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonche' il relativo            
piano economico e la prevista copertura finanziaria. Gli Enti locali            
assicurano la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di              
utilita' sociale nella definizione dei piani di intervento. I piani             
di intervento sono trasmessi alle Regioni, che provvedono                       
all'approvazione ed alla emanazione della relativa delibera di                  
finanziamento a valere sulle quote del Fondo di cui all'articolo 1 ad           
esse attribuite ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3, nei limiti           
delle disponibilita' assegnate ad ogni ambito territoriale, entro i             
successivi sessanta giorni. Le Regioni possono impiegare una quota              
non superiore al 5 per cento delle risorse loro attribuite per la               
realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione            
in materia di servizi per l'infanzia e per l'adolescenza.                       
3. Le Regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento            
dei piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza               
regionale del Fondo di cui all'articolo 1, nonche' di interventi non            
finanziati dallo stesso Fondo.".                                                
2) Il testo del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,           
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione            
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative e ricorrenti                
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere             
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da            
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di di               
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.                   
omissis".                                                                       
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Amoretti, Bartolini,             
Bastico, Bocchini, Davoli, Zanotti, Gilli, Alni e Guerra presentato             
in data 26 aprile 1999; oggetto consiliare n. 5222 (VI legislatura);            
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 299 in data 11 maggio 1999;                                          
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Scuola, Cultura           
e Turismo" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione              
III "Territorio e Ambiente".                                                    
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 8/II.7 del             
16 novembre 1999 con relazione scritta della consigliera Amoretti;              
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24 novembre                
1999, atto n. 195/99;                                                           
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1898/4.1.8/C.G. del           
22 dicembre 1999.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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