REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 40
PROMOZIONE DELLE CITTA' DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE
Art. 5 Coordinamento e monitoraggio delle azioni 1. La Giunta regionale assicura, definendone le concrete modalita' e strumenti, il coordinamento delle azioni previste dall'art. 2. 2. La Giunta regionale effettua il monitoraggio delle attivita', dei progetti e dei programmi scaturiti dall'applicazione della presente legge e relaziona annualmente al Consiglio regionale.