REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 40

PROMOZIONE DELLE CITTA' DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

          Art. 5                                                                
Coordinamento e monitoraggio delle azioni                                       
1. La Giunta regionale assicura, definendone le concrete modalita' e            
strumenti, il coordinamento delle azioni previste dall'art. 2.                  
2. La Giunta regionale effettua il monitoraggio delle attivita', dei            
progetti e dei programmi scaturiti dall'applicazione della presente             
legge e relaziona annualmente al Consiglio regionale.                           

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina