REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 40

PROMOZIONE DELLE CITTA' DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

          Art. 2                                                                
Azioni della Regione                                                            
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, la Regione           
coordina con gli indirizzi della presente legge gli interventi                  
previsti dalle leggi di settore che abbiano ricadute sulla condizione           
dei bambini e delle bambine, delle e degli adolescenti, in                      
particolare nei contesti urbani.                                                
2. La Regione realizza inoltre le azioni seguenti:                              
a) promuove e sostiene progetti finalizzati ad accrescere la                    
possibilita' di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte                
dell'infanzia, anche migliorandone l'accessibilita' spazio-temporale            
e la percezione;                                                                
b) promuove e sostiene il miglioramento della qualita' ambientale               
delle citta';                                                                   
c) sostiene la progettazione e la realizzazione di interventi                   
innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi             
urbani a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare               
riguardo per quelle realizzate con il loro concorso;                            
d) sostiene i piani comunali di regolazione degli orari (PRO)                   
caratterizzati da azioni volte a qualificare i tempi e gli spazi di             
vita dei bambini e delle bambine;                                               
e) incentiva l'elaborazione e la diffusione di indicazioni tecniche             
ed operative e di una cultura della pianificazione e della                      
progettazione urbana ispirata al rispetto ed all'ascolto delle                  
esigenze dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi;              
f) promuove attivita' di formazione e aggiornamento del personale               
degli Enti locali e degli addetti ai servizi di pubblica utilita' per           
favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei                 
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;                                       
g) promuove la creazione di una banca dati dei progetti attivati in             
ambito regionale;                                                               
h) fornisce, su richiesta, assistenza tecnica agli Enti locali ed ai            
soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1;                                         
i) promuove la partecipazione dei bambini e delle bambine, degli e              
delle adolescenti alla vita sociale e civile delle comunita';                   
l) diffonde la conoscenza sui diritti dell'infanzia e                           
dell'adolescenza, nonche' sugli interventi previsti dalla presente              
legge.                                                                          
3. Per realizzare le azioni di cui al comma 2 la Regione puo'                   
stipulare apposite convenzioni.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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