LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 40
PROMOZIONE DELLE CITTA' DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE
Art. 2
Azioni della Regione
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, la Regione
coordina con gli indirizzi della presente legge gli interventi
previsti dalle leggi di settore che abbiano ricadute sulla condizione
dei bambini e delle bambine, delle e degli adolescenti, in
particolare nei contesti urbani.
2. La Regione realizza inoltre le azioni seguenti:
a) promuove e sostiene progetti finalizzati ad accrescere la
possibilita' di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte
dell'infanzia, anche migliorandone l'accessibilita' spazio-temporale
e la percezione;
b) promuove e sostiene il miglioramento della qualita' ambientale
delle citta';
c) sostiene la progettazione e la realizzazione di interventi
innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi
urbani a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare
riguardo per quelle realizzate con il loro concorso;
d) sostiene i piani comunali di regolazione degli orari (PRO)
caratterizzati da azioni volte a qualificare i tempi e gli spazi di
vita dei bambini e delle bambine;
e) incentiva l'elaborazione e la diffusione di indicazioni tecniche
ed operative e di una cultura della pianificazione e della
progettazione urbana ispirata al rispetto ed all'ascolto delle
esigenze dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi;
f) promuove attivita' di formazione e aggiornamento del personale
degli Enti locali e degli addetti ai servizi di pubblica utilita' per
favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
g) promuove la creazione di una banca dati dei progetti attivati in
ambito regionale;
h) fornisce, su richiesta, assistenza tecnica agli Enti locali ed ai
soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1;
i) promuove la partecipazione dei bambini e delle bambine, degli e
delle adolescenti alla vita sociale e civile delle comunita';
l) diffonde la conoscenza sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, nonche' sugli interventi previsti dalla presente
legge.
3. Per realizzare le azioni di cui al comma 2 la Regione puo'
stipulare apposite convenzioni.