REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 40

PROMOZIONE DELLE CITTA' DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce le bambine ed i bambini, le              
ragazze e i ragazzi come soggetti sociali autonomi, portatori di                
diritti propri e bisogni specifici di tipo fisico, psichico,                    
relazionale, culturale, di partecipazione alla vita sociale e civile            
e sostiene la promozione di diritti ed opportunita' finalizzate al              
miglioramento della loro qualita' di vita, nonche' alla concreta                
affermazione della loro centralita' nella vita sociale, anche in                
attuazione delle Leggi 28 agosto 1997, n. 285 e 27 maggio 1991, n.              
176.                                                                            
2. In particolare la Regione Emilia-Romagna persegue il miglioramento           
della qualita' della vita dei minori nei contesti urbani:                       
a) promuovendo il rispetto dei loro diritti e dei loro bisogni nello            
sviluppo delle politiche e degli interventi volti ad accrescere la              
sostenibilita' dell'ambiente urbano e nelle scelte relative alla                
pianificazione ed alla progettazione spaziale e temporale della                 
citta';                                                                         
b) promuovendo ed incentivando la realizzazione di progetti volti a             
favorire la loro autonomia, facilitare la loro mobilita' negli spazi            
esterni in condizioni di sicurezza, la loro conoscenza ed                       
esplorazione della citta', la loro capacita' di fruirla in modo pieno           
e corretto;                                                                     
c) favorendo la loro partecipazione alla vita civile, ed in                     
particolare alla definizione dei progetti, degli interventi e delle             
politiche di cui alle lettere a) e b).                                          
3. La Regione, per perseguire le finalita' della presente legge,                
promuove la collaborazione con gli Enti locali, con i Provveditorati            
agli Studi, con le associazioni di volontariato, con le cooperative             
sociali, con le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale. A             
tal fine puo' stipulare apposite intese.                                        
4. La Regione promuove altresi' progetti interregionali, secondo                
quanto previsto dalla normativa nazionale in merito.                            
5. La Regione mantiene il raccordo con organismi e programmi                    
nazionali ed internazionali per la creazione di una rete di "citta'             
amiche dell'infanzia".                                                          
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La Legge 28 agosto 1997, n. 285 concerne Disposizioni per la                 
promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e                        
l'adolescenza.                                                                  
2) La Legge 27 maggio 1991, n. 176 concerne Ratifica ed esecuzione              
della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20             
novembre 1989.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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