LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 39
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI
TITOLO III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 11
Esame comunitario
1. Agli aiuti previsti dagli artt. 3 e 7 e' data attuazione dal
giorno successivo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilita'
da parte della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli artt.
87 e 88 del Trattato.
2. All'attuazione dei singoli interventi di cui al comma 2 dell'art.
8 si provvede dal giorno successivo la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di
compatibilita' dei medesimi da parte della Commissione dell'Unione
Europea ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato.
NOTA ALL'ART. 11
Commi 1 e 2
Il testo degli articoli 87 e 88 del Trattato dell'Unione Europea e'
riportato alla nota 5) all'art. 7.