REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 39

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI

      TITOLO III                                                                
    NORME FINALI E TRANSITORIE                                                  
          Art. 11                                                               
Esame comunitario                                                               
1. Agli aiuti previsti dagli artt. 3 e 7 e' data attuazione dal                 
giorno successivo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della               
Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilita'            
da parte della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli artt.             
87 e 88 del Trattato.                                                           
2. All'attuazione dei singoli interventi di cui al comma 2 dell'art.            
8 si provvede dal giorno successivo la pubblicazione nel Bollettino             
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di           
compatibilita' dei medesimi da parte della Commissione dell'Unione              
Europea ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato.                              
NOTA ALL'ART. 11                                                                
Commi 1 e 2                                                                     
Il testo degli articoli 87 e 88 del Trattato dell'Unione Europea e'             
riportato alla nota 5) all'art. 7.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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