LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 39
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI
TITOLO III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 9
Procedimenti in corso
1. I procedimenti di concessione ed erogazione di contributi in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi
secondo la disciplina contenuta nell'art. 3 della L.R. 4 aprile 1973,
n. 20 "Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative
agricole" e successive modifiche e integrazioni, e nelle relative
disposizioni attuative.
NOTA ALL'ART. 9
Comma 1
Il testo dell'art. 3 della L.R. 4 aprile 1973, n. 20, e' il seguente:
"Art. 3
Il Consiglio regionale e' autorizzato a concedere contributi in conto
capitale per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la
ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta,
conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti
agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti da parte di cooperative o
loro consorzi.
L'acquisizione degli impianti puo' essere attuata anche mediante
rilevamento del pacchetto azionario o delle quote sociali. I
contributi di cui al precedente comma possono essere accordati anche
per l'acquisizione di attivi immateriali quali brevetti, licenze,
know-how.
Il Consiglio regionale e' altresi' autorizzato a concedere contributi
in conito ammortamento dei mutui integrativi contratti dai
beneficiari degli interventi di cui al primo comma del presente
articolo per il finanziamento dell'intera differenza fra la spesa
riconosciuta ammissibile e il contributo in conto capitale loro
concesso nella misura di cui agli artt. 9 e 16 della Legge 27 ottobre
1966, n. 910.
In alternativa ai benefici di cui ai commi precedenti po' essere
concesso il contributo in conto ammortamento mutui per i'intera spesa
riconosciuta ammissibile per la realizzazione degli interventi
previsti dal comma 1 del presente articolo, nella misura stabilita
dagli artt. 9 e 16 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910.
I contributi in conto ammortamento dei mutui possono essere accordati
anche per l'estinzione di passivita' onerose e per l'aumento del
capitale sociale per un ammontare massimo pari alla spesa ammessa.
Il contributo e' pari alla differenza fra le rate di preammortamento
ed ammortamento calcolate ai tassi praticati dagli istituti di
credito e le rate di preammortamento ed ammortamento calcolate ai
tassi previsti nell'art. 16 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910. Esso
viene stanziato per complessive 22 annualita' tenuto conto di due
anni di preammortamento e venti anni di ammortamento mutuo.
I contributi di cui al presente articolo sono concessi secondo i
criteri di cui agli artt. 9 e 15 del DM 20 gennaio 1967 concernenti
l'applicazione della Legge 27 ottobre 1966, n. 910.
Per il finanziamento degli interventi di cui al primo comma del
presente articolo e' disposto lo stanziamento della somma di Lire
2.140.000.000 a carico dell'esercizio 1972 e di Lire 1.000.000.000 a
carico dell'esercizio 1973.
Per il finanziamento degli interessi di cui al secondo comma del
presente articolo sono stabiliti per gli anni 1972 e 1973 i seguenti
limiti di impegno:
Lire 110.000.000 per l'esercizio 1972;
Lire 60.000.000 per l'esercizio 1973.
Le annualita' da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei
bilanci di previsione relativi ai sopra richiamati esercizi ed a
quelli futuri, in dipendenza dei limiti di impegno suddetti, sono
cosi' determinate:
Lire 110.000.000 per l'esercizio 1972;
Lire 170.000.000 per l'esercizio 1973;
Lire 170.000.000 per gli esercizi dal 1974 al 1993;
Lire 60.000.000 per l'esercizio 1994.".