REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 39

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI

      TITOLO III                                                                
    NORME FINALI E TRANSITORIE                                                  
          Art. 9                                                                
Procedimenti in corso                                                           
1. I procedimenti di concessione ed erogazione di contributi in corso           
alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi               
secondo la disciplina contenuta nell'art. 3 della L.R. 4 aprile 1973,           
n. 20 "Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative                  
agricole" e successive modifiche e integrazioni, e nelle relative               
disposizioni attuative.                                                         
NOTA ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 3 della L.R. 4 aprile 1973, n. 20, e' il seguente:           
"Art. 3                                                                         
Il Consiglio regionale e' autorizzato a concedere contributi in conto           
capitale per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la              
ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta,                      
conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti               
agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti da parte di cooperative o            
loro consorzi.                                                                  
L'acquisizione degli impianti puo' essere attuata anche mediante                
rilevamento del pacchetto azionario o delle quote sociali. I                    
contributi di cui al precedente comma possono essere accordati anche            
per l'acquisizione di attivi immateriali quali brevetti, licenze,               
know-how.                                                                       
Il Consiglio regionale e' altresi' autorizzato a concedere contributi           
in conito ammortamento dei mutui integrativi contratti dai                      
beneficiari degli interventi di cui al primo comma del presente                 
articolo per il finanziamento dell'intera differenza fra la spesa               
riconosciuta ammissibile e il contributo in conto capitale loro                 
concesso nella misura di cui agli artt. 9 e 16 della Legge 27 ottobre           
1966, n. 910.                                                                   
In alternativa ai benefici di cui ai commi precedenti po' essere                
concesso il contributo in conto ammortamento mutui per i'intera spesa           
riconosciuta ammissibile per la realizzazione degli interventi                  
previsti dal comma 1 del presente articolo, nella misura stabilita              
dagli artt. 9 e 16 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910.                         
I contributi in conto ammortamento dei mutui possono essere accordati           
anche per l'estinzione di passivita' onerose e per l'aumento del                
capitale sociale per un ammontare massimo pari alla spesa ammessa.              
Il contributo e' pari alla differenza fra le rate di preammortamento            
ed ammortamento calcolate ai tassi praticati dagli istituti di                  
credito e le rate di preammortamento ed ammortamento calcolate ai               
tassi previsti nell'art. 16 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910. Esso           
viene stanziato per complessive 22 annualita' tenuto conto di due               
anni di preammortamento e venti anni di ammortamento mutuo.                     
I contributi di cui al presente articolo sono concessi secondo i                
criteri di cui agli artt. 9 e 15 del DM 20 gennaio 1967 concernenti             
l'applicazione della Legge 27 ottobre 1966, n. 910.                             
Per il finanziamento degli interventi di cui al primo comma del                 
presente articolo e' disposto lo stanziamento della somma di Lire               
2.140.000.000 a carico dell'esercizio 1972 e di Lire 1.000.000.000 a            
carico dell'esercizio 1973.                                                     
Per il finanziamento degli interessi di cui al secondo comma del                
presente articolo sono stabiliti per gli anni 1972 e 1973 i seguenti            
limiti di impegno:                                                              
Lire 110.000.000 per l'esercizio 1972;                                          
Lire  60.000.000 per l'esercizio 1973.                                          
Le annualita' da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei                  
bilanci di previsione relativi ai sopra richiamati esercizi ed a                
quelli futuri, in dipendenza dei limiti di impegno suddetti, sono               
cosi' determinate:                                                              
Lire 110.000.000 per l'esercizio 1972;                                          
Lire 170.000.000 per l'esercizio 1973;                                          
Lire 170.000.000 per gli esercizi dal 1974 al 1993;                             
Lire  60.000.000 per l'esercizio 1994.".                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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