REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 39

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI

     TITOLO II                                                                  
    AIUTI ALLE IMPRESE                                                          
          Art. 8                                                                
Promozione di interventi per la ristrutturazione di                             
imprese agricole e agroalimentari in difficolta'                                
1. La Regione promuove iniziative a sostegno della riconversione, del           
rilancio e della ristrutturazione di imprese agricole e                         
agroalimentari in difficolta' formulando allo Stato proposte di                 
intervento ai sensi dell'art. 13 del DLgs 30 aprile 1998, n. 173.               
2. La Regione, inoltre, puo' concedere aiuti alle imprese agricole ed           
agroalimentari in difficolta' in presenza di situazioni                         
particolarmente rilevanti per i sistemi produttivi locali e sulla               
base di intese con gli Enti locali. Tali aiuti sono concessi ad                 
integrazione dei programmi di intervento disposti dallo Stato ai                
sensi dell'art. 13 del DLgs n. 173 del 1998 nel rispetto degli                  
orientamenti comunitari in materia.                                             
NOTA ALL'ART. 8                                                                 
Commi 1 e 2                                                                     
Il testo dell'art. 13 del DLgs 30 aprile 1998, n. 173, citato alla              
nota 4) all'art. 7, e' il seguente:                                             
"Art. 13 - Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle                  
imprese di trasformazione e commercializzazione                                 
1. Nel rispetto della decisione 94/173 CE, e' istituito un regime di            
aiuti a favore delle imprese che operano nel settore agroalimentare,            
comprese le cooperative, le organizzazioni dei produttori e le                  
industrie di trasformazione agroalimentare. Tale regime e' definito,            
ai sensi dell'articolo 18 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e fermo                
restando quanto stabilito dall'articolo 48 dello stesso decreto, nei            
limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi                
provvedimenti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del            
presente decreto, attraverso un programma del Ministro per le                   
Politiche agricole, sentito il Ministro dell'Industria, del Commercio           
e dell'Artigianato e di intesa con la Conferenza permanente per i               
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e            
di Bolzano. Tale programma e' diretto a favorire i settori prioritari           
e ad assicurare partecipazione adeguata e duratura dei produttori               
agricoli ai vantaggi economici dell'iniziativa, cosi' come previsto             
dall'articolo 12, comma 1, del Regolamento (CE) 951/97, anche                   
attraverso contratti di filiera e accordi interprofessionali, dando             
priorita' agli investimenti richiesti da soggetti che hanno avviato             
iniziative di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica            
anche tramite processi di dismissioni, concentrazioni e fusioni di              
imprese o rami di azienda. Tale programma e' finalizzato:                       
a) all'innovazione tecnologica, al potenziamento strutturale e al               
miglioramento delle attivita' di trasformazione e di                            
commercializzazione dei prodotti agricoli, anche attraverso                     
l'acquisizione di impianti, di know how, di brevetti, imprese e reti            
commerciali;                                                                    
b) all'adeguamento degli impianti alle normative sanitarie                      
comunitarie e di protezione dell'ambiente;                                      
c) alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari, in                      
particolare tipiche e di qualita', soprattutto per lo sviluppo di               
iniziative in zone ad insufficiente valorizzazione economica dei                
produttori, favorendo il credito all'esportazione di intesa con il              
Ministero per il Commercio estero;                                              
d) al rafforzamento strutturale delle imprese cooperative attraverso            
investimenti in conto capitale;                                                 
e) alla realizzazione, da parte di cooperative, di soggetti                     
consortili e associativi, di progetti specifici che prevedano                   
l'avviamento o l'estensione dell'attivita' di assistenza                        
tecnico-economica, giuridica e commerciale anche in vista                       
dell'adozione di marchi, nel rispetto dell'articolo 30 del Trattato,            
e di processi di certificazione della qualita'. Per tale finalita'              
gli aiuti potranno essere concessi relativamente alle spese di                  
costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il           
personale assunto, nella misura del 50 per cento, limitatamente al              
periodo di avvio non superiore, comunque ai 5 anni;                             
f) alla realizzazione di attivita' di ricerca e sviluppo, relativa ai           
prodotti di cui all'Allegato II del Trattato, per il miglioramento              
qualitativo delle produzioni nazionali, svolta da imprese                       
agroalimentari. L'intensita' dell'aiuto potra' essere fino al 100 per           
cento lordo, conformemente a quanto previsto dalla disciplina                   
comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo;                     
g) all'introduzione della contabilita' aziendale e all'avviamento dei           
servizi di sostituzione.                                                        
2. Al fine di promuovere il salvataggio e la ristrutturazione delle             
imprese agricole e agroalimentari, il Ministero per le Politiche                
agricole, di concerto con il Ministero dell'Industria, del Commercio            
e dell'Artigianato, di intesa con la Conferenza permanente per i                
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e            
di Bolzano, definisce, nei limiti delle autorizzazioni di spesa                 
all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi           
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, un programma           
di interventi, conforme agli orientamenti comunitari degli aiuti di             
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese.".                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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