LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 39
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI
TITOLO II
AIUTI ALLE IMPRESE
Art. 8
Promozione di interventi per la ristrutturazione di
imprese agricole e agroalimentari in difficolta'
1. La Regione promuove iniziative a sostegno della riconversione, del
rilancio e della ristrutturazione di imprese agricole e
agroalimentari in difficolta' formulando allo Stato proposte di
intervento ai sensi dell'art. 13 del DLgs 30 aprile 1998, n. 173.
2. La Regione, inoltre, puo' concedere aiuti alle imprese agricole ed
agroalimentari in difficolta' in presenza di situazioni
particolarmente rilevanti per i sistemi produttivi locali e sulla
base di intese con gli Enti locali. Tali aiuti sono concessi ad
integrazione dei programmi di intervento disposti dallo Stato ai
sensi dell'art. 13 del DLgs n. 173 del 1998 nel rispetto degli
orientamenti comunitari in materia.
NOTA ALL'ART. 8
Commi 1 e 2
Il testo dell'art. 13 del DLgs 30 aprile 1998, n. 173, citato alla
nota 4) all'art. 7, e' il seguente:
"Art. 13 - Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle
imprese di trasformazione e commercializzazione
1. Nel rispetto della decisione 94/173 CE, e' istituito un regime di
aiuti a favore delle imprese che operano nel settore agroalimentare,
comprese le cooperative, le organizzazioni dei produttori e le
industrie di trasformazione agroalimentare. Tale regime e' definito,
ai sensi dell'articolo 18 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 48 dello stesso decreto, nei
limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi
provvedimenti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, attraverso un programma del Ministro per le
Politiche agricole, sentito il Ministro dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato e di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano. Tale programma e' diretto a favorire i settori prioritari
e ad assicurare partecipazione adeguata e duratura dei produttori
agricoli ai vantaggi economici dell'iniziativa, cosi' come previsto
dall'articolo 12, comma 1, del Regolamento (CE) 951/97, anche
attraverso contratti di filiera e accordi interprofessionali, dando
priorita' agli investimenti richiesti da soggetti che hanno avviato
iniziative di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica
anche tramite processi di dismissioni, concentrazioni e fusioni di
imprese o rami di azienda. Tale programma e' finalizzato:
a) all'innovazione tecnologica, al potenziamento strutturale e al
miglioramento delle attivita' di trasformazione e di
commercializzazione dei prodotti agricoli, anche attraverso
l'acquisizione di impianti, di know how, di brevetti, imprese e reti
commerciali;
b) all'adeguamento degli impianti alle normative sanitarie
comunitarie e di protezione dell'ambiente;
c) alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari, in
particolare tipiche e di qualita', soprattutto per lo sviluppo di
iniziative in zone ad insufficiente valorizzazione economica dei
produttori, favorendo il credito all'esportazione di intesa con il
Ministero per il Commercio estero;
d) al rafforzamento strutturale delle imprese cooperative attraverso
investimenti in conto capitale;
e) alla realizzazione, da parte di cooperative, di soggetti
consortili e associativi, di progetti specifici che prevedano
l'avviamento o l'estensione dell'attivita' di assistenza
tecnico-economica, giuridica e commerciale anche in vista
dell'adozione di marchi, nel rispetto dell'articolo 30 del Trattato,
e di processi di certificazione della qualita'. Per tale finalita'
gli aiuti potranno essere concessi relativamente alle spese di
costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il
personale assunto, nella misura del 50 per cento, limitatamente al
periodo di avvio non superiore, comunque ai 5 anni;
f) alla realizzazione di attivita' di ricerca e sviluppo, relativa ai
prodotti di cui all'Allegato II del Trattato, per il miglioramento
qualitativo delle produzioni nazionali, svolta da imprese
agroalimentari. L'intensita' dell'aiuto potra' essere fino al 100 per
cento lordo, conformemente a quanto previsto dalla disciplina
comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo;
g) all'introduzione della contabilita' aziendale e all'avviamento dei
servizi di sostituzione.
2. Al fine di promuovere il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese agricole e agroalimentari, il Ministero per le Politiche
agricole, di concerto con il Ministero dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, definisce, nei limiti delle autorizzazioni di spesa
all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, un programma
di interventi, conforme agli orientamenti comunitari degli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese.".