REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 39

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI

     TITOLO II                                                                  
    AIUTI ALLE IMPRESE                                                          
          Art. 7                                                                
Interventi nell'ambito della programmazione negoziata                           
1. Gli interventi previsti dall'articolo 3 possono essere realizzati            
anche nell'ambito dei programmi speciali d'area di cui alla L.R. 19             
agosto 1996, n. 30. A tal fine il programma speciale d'area, il                 
relativo accordo di programma e gli atti attuativi regionali                    
prevedono le modalita', le priorita', i criteri e i tempi per la                
concessione degli aiuti, anche in deroga a quanto previsto ai sensi             
del comma 1 dell'art. 6.                                                        
2. Gli interventi previsti dall'articolo 3 possono essere realizzati            
anche nell'ambito dei progetti di sviluppo delle attivita' produttive           
di cui all'art. 64 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3. A tal fine il               
progetto di sviluppo delle attivita' produttive e la relativa                   
convenzione di realizzazione prevedono le modalita', le priorita', i            
criteri e i tempi per la concessione degli aiuti, anche in deroga a             
quanto stabilito ai sensi del comma 1 dell'art. 6.                              
3. Gli interventi previsti dall'articolo 3 possono concorrere,                  
inoltre, alla realizzazione degli interventi regolati dalle lettere             
d) "Patti territoriali", e) "Contratti di programma" ed f) "Contratto           
d'area" del comma 203 dell'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996, n.              
662 approvati dal CIPE nonche' di quelli previsti dal comma 2                   
dell'art. 10 del DLgs 30 aprile 1998, n. 173. La Giunta regionale da'           
attuazione agli interventi ivi previsti anche in deroga a quanto                
stabilito ai sensi del comma 1 dell'art. 6.                                     
4. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 il programma           
di cui all'art. 2 quantifica, nell'ambito delle disponibilita' di               
bilancio previste per la concessione degli aiuti di cui all'articolo            
3, le risorse destinate alle tipologie di intervento da realizzare              
nell'ambito della programmazione negoziata.                                     
5. Gli aiuti concessi nell'ambito delle procedure di programmazione             
negoziata di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conformi con le disposizioni            
di cui agli artt. 3 e 4 ovvero sono coerenti rispetto alle leggi                
nazionali di riferimento che abbiano ricevuto esito positivo da parte           
della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli artt. 87 e 88              
del Trattato.                                                                   
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La L.R. 19 agosto 1996, n. 30, concerne Norme in materia di                  
programmi speciali d'area.                                                      
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 64 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota             
3) all'art. 6, e' il seguente:                                                  
"Art. 64 - Progetti di sviluppo delle attivita' produttive                      
1. I progetti di sviluppo delle attivita' produttive definiscono:               
a) la delimitazione territoriale del progetto;                                  
b) l'individuazione dei soggetti partecipanti e del soggetto                    
responsabile del progetto;                                                      
c) gli obiettivi perseguiti, le azioni, le fasi di attuazione e le              
tipologie di intervento;                                                        
d) gli effetti sull'economia del territorio interessato;                        
e) il piano finanziario, compresi gli oneri a carico dei soggetti               
aderenti al progetto, nonche' l'indicazione del contributo regionale.           
2. La Regione puo' fornire assistenza tecnica per la predisposizione            
del progetto di sviluppo delle attivita' produttive.                            
3. I progetti di sviluppo delle attivita' produttive prevedono di               
norma le seguenti tipologie di azioni:                                          
a) partenariato economico in ambito infraregionale e interregionale;            
b) servizi comuni alle imprese e servizi per il lavoro e per                    
l'occupazione;                                                                  
c) iniziative mirate alla promozione territoriale e all'insediamento            
di nuove imprese e di nuovi settori ad elevato contenuto tecnologico;           
d) iniziative mirate alla promozione di attivita' economiche                    
concernenti l'economia sociale e ambientale;                                    
e) iniziative per favorire la localizzazione e la realizzazione di              
insediamenti industriali e artigianali, in particolare di aree                  
ecologicamente attrezzate, nonche' la riqualificazione e il recupero            
infrastrutturale e dei servizi di aree esistenti.                               
4. L'attuazione degli interventi previsti alla lett. e) del comma 3             
e' demandata ai Comuni competenti per territorio.".                             
Comma 3                                                                         
3) Il testo del comma 203 dell'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996,             
n. 662 concernente Misure di razionalizzazione della finanza                    
pubblica, e' il seguente:                                                       
"Art. 2 - Misure in materia di servizi di pubblica utilita' e per il            
sostegno dell'occupazione e dello sviluppo                                      
omissis                                                                         
203. Gli inerventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti                
pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse               
finanziarie a carico delle Amministrazioni statali, regionali e delle           
Province autonome nonche' degli Enti locali possono essere regolati             
sulla base di accordi cosi' definiti:                                           
a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la                        
regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto             
pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per               
l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di           
sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita'            
di competenza;                                                                  
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi                  
l'accordo tra Amministrazione centrale, regionale o delle Province              
autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base            
di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie                     
disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure                         
amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano                     
pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente                   
collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia             
necessario il concorso di piu' Amministrazioni dello Stato, nonche'             
di queste ed altre Amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche           
operanti in regime privatistico, puo' attuarsi secondo le procedure e           
le modalita' previste dall'articolo 8 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;           
c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo              
con Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli             
organismi di cui alla tenera b), in attuazione di una intesa                    
istituzionale di programma per la definizione di un programma                   
esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente                    
collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le           
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e                
modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti             
procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle                
singole attivita' ed interventi; 3) gli eventuali accordi di                    
programma ai sensi dell'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142           
; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per            
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto,                  
nonche' del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di                
inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o           
definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7)            
le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di                   
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite               
tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti                    
responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati.                   
L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti che            
vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti in               
essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni              
caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli            
atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare            
alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita', salve                   
restando le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel                   
rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di                  
ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle             
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte                  
adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per               
competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare              
gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia' previsti             
dall'articolo 27, commi 4 e 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142;               
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso             
da Enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati           
con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un           
programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di                
promozione dello sviluppo locale;                                               
e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto                
stipulato tra l'Amministrazione statale competente, grandi imprese,             
consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti               
industriali per la realizzazione di interventi oggetto di                       
programmazione negoziata;                                                       
f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento                     
operativo, concordato tra Amministrazioni, anche locali,                        
rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche'                   
eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle                
azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una              
nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree             
di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su                 
proposta del Ministero del Bilancio e della Programmazione economica            
e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si           
pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di              
sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei            
territori di cui all'Obiettivo 1 del Regolamento CEE 2052/88, nonche'           
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della               
Legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu' rapida           
attivazione di investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di           
risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche                      
nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai                   
lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma            
9, lettera c), del DL 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con                    
modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389.                             
omissis".                                                                       
4) Il testo del comma 2 dell'art. 10 del DLgs 30 aprile 1998, n. 173,           
concernente Disposizioni in materia di contenimento dei costi di                
produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole,           
a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della Legge 27 dicembre                
1997, n. 449 e' il seguente:                                                    
"Art. 10 - Rafforzamento strutturale delle imprese                              
omissis                                                                         
2. I fondi resi disponibili in attuazione dei Regolamenti (CE)                  
724/97, 805/97 e 806/97, sono destinati per 72 miliardi alla                    
realizzazione dei seguenti interventi:                                          
a) investimenti finalizzati ad incrementare la qualita' delle                   
produzioni, anche in attuazione di quanto specificatamente previsto             
dalla Direttiva  n.92/46/CEE 16 giugno 1992;                                    
b) investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente, ivi                  
compresi gli interventi diretti all'introduzione di tecnologie mirate           
a valorizzare agronomicamente i reflui zootecnici;                              
c) ristrutturazione dei fabbricati aziendali finalizzati ad adeguare            
le strutture produttive alle norme di sicurezza del lavoro di cui al            
DLgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.                      
omissis".                                                                       
Comma 5                                                                         
5) Il testo degli articoli 87 e 88 del Trattato dell'Unione Europea             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 87                                                                        
1. Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono                        
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano               
sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero           
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune           
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la                  
concorrenza.                                                                    
2. Sono compatibili con il mercato comune:                                      
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a             
condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate                
dall'origine dei prodotti;                                                      
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita'              
naturali oppure da altri eventi eccezionali;                                    
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della                 
Repubblica federale di Germania che risen                                       
e) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della                 
Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della             
Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli                   
svantaggi economici provocati da tale divisione.                                
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:                      
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni           
ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una               
grave forma di sottoccupazione;                                                 
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante           
progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un                
grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;                             
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o           
di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni             
degli scambi in misura contraria al comune interesse;                           
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del           
patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della              
concorrenza nella Comunita' in misura contraria all'interesse comune;           
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del                   
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della             
Commissione.                                                                    
          Art. 88                                                               
1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente             
dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi            
ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal                
funzionamento del mercato comune.                                               
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di               
presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da              
uno Stato, o mediante fondi statali, non e' compatibile con il                  
mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto e'               
attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve                   
sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.                          
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il             
termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato           
puo' adire direttamente la Corte di Giustizia, in deroga agli                   
articoli 226 e 227.                                                             
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando                      
all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi           
da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il                  
mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai               
regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali              
giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato,            
nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente                  
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta            
al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale procedura fino a              
quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.                         
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro tre mesi dalla            
data della richiesta, la Commissione delibera.                                  
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti            
le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare                
aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato            
comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio            
la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro                 
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che           
tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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