LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 39
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI
TITOLO II
AIUTI ALLE IMPRESE
Art. 7
Interventi nell'ambito della programmazione negoziata
1. Gli interventi previsti dall'articolo 3 possono essere realizzati
anche nell'ambito dei programmi speciali d'area di cui alla L.R. 19
agosto 1996, n. 30. A tal fine il programma speciale d'area, il
relativo accordo di programma e gli atti attuativi regionali
prevedono le modalita', le priorita', i criteri e i tempi per la
concessione degli aiuti, anche in deroga a quanto previsto ai sensi
del comma 1 dell'art. 6.
2. Gli interventi previsti dall'articolo 3 possono essere realizzati
anche nell'ambito dei progetti di sviluppo delle attivita' produttive
di cui all'art. 64 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3. A tal fine il
progetto di sviluppo delle attivita' produttive e la relativa
convenzione di realizzazione prevedono le modalita', le priorita', i
criteri e i tempi per la concessione degli aiuti, anche in deroga a
quanto stabilito ai sensi del comma 1 dell'art. 6.
3. Gli interventi previsti dall'articolo 3 possono concorrere,
inoltre, alla realizzazione degli interventi regolati dalle lettere
d) "Patti territoriali", e) "Contratti di programma" ed f) "Contratto
d'area" del comma 203 dell'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996, n.
662 approvati dal CIPE nonche' di quelli previsti dal comma 2
dell'art. 10 del DLgs 30 aprile 1998, n. 173. La Giunta regionale da'
attuazione agli interventi ivi previsti anche in deroga a quanto
stabilito ai sensi del comma 1 dell'art. 6.
4. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 il programma
di cui all'art. 2 quantifica, nell'ambito delle disponibilita' di
bilancio previste per la concessione degli aiuti di cui all'articolo
3, le risorse destinate alle tipologie di intervento da realizzare
nell'ambito della programmazione negoziata.
5. Gli aiuti concessi nell'ambito delle procedure di programmazione
negoziata di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conformi con le disposizioni
di cui agli artt. 3 e 4 ovvero sono coerenti rispetto alle leggi
nazionali di riferimento che abbiano ricevuto esito positivo da parte
della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli artt. 87 e 88
del Trattato.
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) La L.R. 19 agosto 1996, n. 30, concerne Norme in materia di
programmi speciali d'area.
Comma 2
2) Il testo dell'art. 64 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota
3) all'art. 6, e' il seguente:
"Art. 64 - Progetti di sviluppo delle attivita' produttive
1. I progetti di sviluppo delle attivita' produttive definiscono:
a) la delimitazione territoriale del progetto;
b) l'individuazione dei soggetti partecipanti e del soggetto
responsabile del progetto;
c) gli obiettivi perseguiti, le azioni, le fasi di attuazione e le
tipologie di intervento;
d) gli effetti sull'economia del territorio interessato;
e) il piano finanziario, compresi gli oneri a carico dei soggetti
aderenti al progetto, nonche' l'indicazione del contributo regionale.
2. La Regione puo' fornire assistenza tecnica per la predisposizione
del progetto di sviluppo delle attivita' produttive.
3. I progetti di sviluppo delle attivita' produttive prevedono di
norma le seguenti tipologie di azioni:
a) partenariato economico in ambito infraregionale e interregionale;
b) servizi comuni alle imprese e servizi per il lavoro e per
l'occupazione;
c) iniziative mirate alla promozione territoriale e all'insediamento
di nuove imprese e di nuovi settori ad elevato contenuto tecnologico;
d) iniziative mirate alla promozione di attivita' economiche
concernenti l'economia sociale e ambientale;
e) iniziative per favorire la localizzazione e la realizzazione di
insediamenti industriali e artigianali, in particolare di aree
ecologicamente attrezzate, nonche' la riqualificazione e il recupero
infrastrutturale e dei servizi di aree esistenti.
4. L'attuazione degli interventi previsti alla lett. e) del comma 3
e' demandata ai Comuni competenti per territorio.".
Comma 3
3) Il testo del comma 203 dell'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996,
n. 662 concernente Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica, e' il seguente:
"Art. 2 - Misure in materia di servizi di pubblica utilita' e per il
sostegno dell'occupazione e dello sviluppo
omissis
203. Gli inerventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti
pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse
finanziarie a carico delle Amministrazioni statali, regionali e delle
Province autonome nonche' degli Enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la
regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto
pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per
l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di
sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita'
di competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi
l'accordo tra Amministrazione centrale, regionale o delle Province
autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base
di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie
disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure
amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano
pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente
collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' Amministrazioni dello Stato, nonche'
di queste ed altre Amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche
operanti in regime privatistico, puo' attuarsi secondo le procedure e
le modalita' previste dall'articolo 8 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;
c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo
con Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli
organismi di cui alla tenera b), in attuazione di una intesa
istituzionale di programma per la definizione di un programma
esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente
collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e
modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti
procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle
singole attivita' ed interventi; 3) gli eventuali accordi di
programma ai sensi dell'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142
; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto,
nonche' del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di
inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o
definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7)
le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite
tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti
responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati.
L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti che
vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti in
essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni
caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli
atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare
alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita', salve
restando le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di
ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte
adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per
competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare
gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia' previsti
dall'articolo 27, commi 4 e 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso
da Enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati
con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un
programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto
stipulato tra l'Amministrazione statale competente, grandi imprese,
consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti
industriali per la realizzazione di interventi oggetto di
programmazione negoziata;
f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento
operativo, concordato tra Amministrazioni, anche locali,
rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche'
eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle
azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una
nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree
di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministero del Bilancio e della Programmazione economica
e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di
sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei
territori di cui all'Obiettivo 1 del Regolamento CEE 2052/88, nonche'
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della
Legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu' rapida
attivazione di investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di
risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche
nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai
lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma
9, lettera c), del DL 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389.
omissis".
4) Il testo del comma 2 dell'art. 10 del DLgs 30 aprile 1998, n. 173,
concernente Disposizioni in materia di contenimento dei costi di
produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole,
a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della Legge 27 dicembre
1997, n. 449 e' il seguente:
"Art. 10 - Rafforzamento strutturale delle imprese
omissis
2. I fondi resi disponibili in attuazione dei Regolamenti (CE)
724/97, 805/97 e 806/97, sono destinati per 72 miliardi alla
realizzazione dei seguenti interventi:
a) investimenti finalizzati ad incrementare la qualita' delle
produzioni, anche in attuazione di quanto specificatamente previsto
dalla Direttiva n.92/46/CEE 16 giugno 1992;
b) investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente, ivi
compresi gli interventi diretti all'introduzione di tecnologie mirate
a valorizzare agronomicamente i reflui zootecnici;
c) ristrutturazione dei fabbricati aziendali finalizzati ad adeguare
le strutture produttive alle norme di sicurezza del lavoro di cui al
DLgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.
omissis".
Comma 5
5) Il testo degli articoli 87 e 88 del Trattato dell'Unione Europea
e' il seguente:
"Art. 87
1. Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano
sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la
concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a
condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate
dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita'
naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della
Repubblica federale di Germania che risen
e) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della
Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della
Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli
svantaggi economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni
ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una
grave forma di sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante
progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un
grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o
di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni
degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del
patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della
concorrenza nella Comunita' in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione.
Art. 88
1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente
dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi
ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal
funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di
presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da
uno Stato, o mediante fondi statali, non e' compatibile con il
mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto e'
attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve
sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il
termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato
puo' adire direttamente la Corte di Giustizia, in deroga agli
articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando
all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi
da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il
mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai
regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali
giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato,
nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta
al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale procedura fino a
quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro tre mesi dalla
data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti
le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare
aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato
comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio
la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che
tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".