REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 39

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI

     TITOLO II                                                                  
    AIUTI ALLE IMPRESE                                                          
          Art. 6                                                                
Ammissione agli aiuti e procedure                                               
1. La Giunta regionale, in attuazione del programma di cui all'art.             
2, stabilisce i requisiti di ammissibilita', le modalita' e i termini           
per la presentazione delle domande per gli aiuti di cui all'art. 3;             
con il medesimo atto sono indicate specifiche priorita' per                     
l'ammissione agli aiuti, le spese ammissibili, i criteri di                     
valutazione delle domande e le misure percentuali dei contributi,               
nonche' le procedure di concessione nell'ambito di quelle previste              
dal DLgs 31 marzo 1998, n. 123.                                                 
2. Ai contributi di cui agli articoli 3, 7 e 8 si applicano le                  
disposizioni contenute negli articoli 17, 18 e 19 della L.R. n. 15              
del 1997 e nel comma 3 dell'art. 4 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.             
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il DLgs 31 marzo 1998, n. 123 concerne Disposizioni per la                   
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,           
a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera e), della Legge 15 marzo              
1997, n. 59.                                                                    
Comma 2                                                                         
2) Il testo degli articoli 17, 18 e 19 della L.R. 30 maggio 1997, n.            
15, concernente Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in               
materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34,           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 17 - Provvidenze contributive                                             
1. Ove non sia diversamente previsto da leggi o provvedimenti                   
specifici, l'Amministrazione puo' erogare acconti fino al settanta              
per cento del contributo concesso previa dichiarazione di avvenuto              
inizio dei lavori o delle attivita', sottoscritta dal beneficiario.             
          Art. 18 -  Revoche e sanzioni                                         
1. L'ente concedente revoca le agevolazioni finanziarie concesse:               
a) qualora gli interventi previsti non siano stati attuati nei                  
termini stabiliti;                                                              
b) qualora le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle               
finalita' per le quali furono concesse, salva l'applicazione                    
dell'art. 19 in relazione ai beni soggeti a vincolo di destinazione;            
c) qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da                
indurre l'Amministrazione in grave errore;                                      
d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi            
disciplinanti le modalita' e le condizioni per la concessione di                
contributi.                                                                     
2. Salvo che la legge non disponga diversamente, i termini di cui               
alla lett. a) del comma 1 possono essere prorogati per giustificato             
motivo per non piu' di diciotto mesi.                                           
3. La revoca comporta l'obbligo della restituzione delle somme                  
percepite, con l'interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di             
quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonche'                      
l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di             
agricoltura.                                                                    
4. L'atto di revoca fissa l'eventuale rateazione delle somme da                 
restituire e la durata della esclusione dalle agevolazioni.                     
          Art. 19 - Vincoli di destinazione                                     
1. I beni acquisiti e le opere realizzate mediante contributi                   
pubblici sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale            
per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene. Il vincolo              
decorre dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata,            
a prescindere dalla data del successivo accertamento amministrativo.            
2. L'Amministrazione concedente puo', su richiesta del beneficiario,            
autorizzare la dismissione o il mutamento di destinazione dei beni              
oggetto di contributo prima della scadenza del vincolo, a condizione            
che le finalita' per le quali furono concesse le agevolazioni siano,            
almeno parzialmente, perseguite. In tal caso le agevolazioni sono               
ridotte in proporzione al periodo per il quale i beni non sono stati            
destinati all'uso previsto.".                                                   
3) Il testo del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3,            
concernente Riforma del sistema regionale e locale, e' il seguente:             
"Art. 4 - Conferimento a soggetti esterni di attivita' amministrative           
omissis                                                                         
3. La Regione puo' affidare mediante convenzione, anche pluriennale,            
ad uno o piu' soggetti esterni l'istruttoria e l'erogazione di                  
contributi. La convenzione puo' altresi' riguardare la loro                     
concessione esclusivamente nel caso di meccanismi automatici di                 
selezione. L'affidamento avviene attraverso procedure ad evidenza               
pubblica secondo quanto previsto dalla normativa vigente".                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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