LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 39
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI
TITOLO II
AIUTI ALLE IMPRESE
Art. 6
Ammissione agli aiuti e procedure
1. La Giunta regionale, in attuazione del programma di cui all'art.
2, stabilisce i requisiti di ammissibilita', le modalita' e i termini
per la presentazione delle domande per gli aiuti di cui all'art. 3;
con il medesimo atto sono indicate specifiche priorita' per
l'ammissione agli aiuti, le spese ammissibili, i criteri di
valutazione delle domande e le misure percentuali dei contributi,
nonche' le procedure di concessione nell'ambito di quelle previste
dal DLgs 31 marzo 1998, n. 123.
2. Ai contributi di cui agli articoli 3, 7 e 8 si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 17, 18 e 19 della L.R. n. 15
del 1997 e nel comma 3 dell'art. 4 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il DLgs 31 marzo 1998, n. 123 concerne Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera e), della Legge 15 marzo
1997, n. 59.
Comma 2
2) Il testo degli articoli 17, 18 e 19 della L.R. 30 maggio 1997, n.
15, concernente Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in
materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34,
e' il seguente:
"Art. 17 - Provvidenze contributive
1. Ove non sia diversamente previsto da leggi o provvedimenti
specifici, l'Amministrazione puo' erogare acconti fino al settanta
per cento del contributo concesso previa dichiarazione di avvenuto
inizio dei lavori o delle attivita', sottoscritta dal beneficiario.
Art. 18 - Revoche e sanzioni
1. L'ente concedente revoca le agevolazioni finanziarie concesse:
a) qualora gli interventi previsti non siano stati attuati nei
termini stabiliti;
b) qualora le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle
finalita' per le quali furono concesse, salva l'applicazione
dell'art. 19 in relazione ai beni soggeti a vincolo di destinazione;
c) qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da
indurre l'Amministrazione in grave errore;
d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi
disciplinanti le modalita' e le condizioni per la concessione di
contributi.
2. Salvo che la legge non disponga diversamente, i termini di cui
alla lett. a) del comma 1 possono essere prorogati per giustificato
motivo per non piu' di diciotto mesi.
3. La revoca comporta l'obbligo della restituzione delle somme
percepite, con l'interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di
quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonche'
l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di
agricoltura.
4. L'atto di revoca fissa l'eventuale rateazione delle somme da
restituire e la durata della esclusione dalle agevolazioni.
Art. 19 - Vincoli di destinazione
1. I beni acquisiti e le opere realizzate mediante contributi
pubblici sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale
per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene. Il vincolo
decorre dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata,
a prescindere dalla data del successivo accertamento amministrativo.
2. L'Amministrazione concedente puo', su richiesta del beneficiario,
autorizzare la dismissione o il mutamento di destinazione dei beni
oggetto di contributo prima della scadenza del vincolo, a condizione
che le finalita' per le quali furono concesse le agevolazioni siano,
almeno parzialmente, perseguite. In tal caso le agevolazioni sono
ridotte in proporzione al periodo per il quale i beni non sono stati
destinati all'uso previsto.".
3) Il testo del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3,
concernente Riforma del sistema regionale e locale, e' il seguente:
"Art. 4 - Conferimento a soggetti esterni di attivita' amministrative
omissis
3. La Regione puo' affidare mediante convenzione, anche pluriennale,
ad uno o piu' soggetti esterni l'istruttoria e l'erogazione di
contributi. La convenzione puo' altresi' riguardare la loro
concessione esclusivamente nel caso di meccanismi automatici di
selezione. L'affidamento avviene attraverso procedure ad evidenza
pubblica secondo quanto previsto dalla normativa vigente".