LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 39
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI
TITOLO II
AIUTI ALLE IMPRESE
Art. 5
Priorita'
1. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3 e' data
priorita' alle iniziative che assicurino il piu' elevato livello di
trasferimento ai produttori agricoli del vantaggio economico
derivante dall'attuazione delle iniziative secondo i criteri previsti
dal programma di cui all'art. 2.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e' accordata preferenza
agli interventi che:
a) riguardino prodotti di qualita' riconosciuta ai sensi delle
normative comunitarie, nazionali e regionali;
b) prevedano l'adozione di metodi di produzione biologici e di
processi produttivi finalizzati alla sicurezza degli alimenti, al
rispetto dell'ambiente e della salute dei consumatori;
c) concorrano al consolidamento dei sistemi produttivi locali e alla
promozione economica e sociale delle zone svantaggiate;
d) favoriscano o concorrano a favorire l'ingresso dei giovani nel
sistema imprenditoriale;
e) contribuiscano a mantenere od incrementare l'occupazione nel
settore;
f) dimostrino una elevata capacita' di penetrazione di mercato e di
soddisfacimento delle esigenze dei consumatori.