REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 39

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI

     TITOLO II                                                                  
    AIUTI ALLE IMPRESE                                                          
          Art. 4                                                                
Soggetti beneficiari e regimi di aiuto                                          
1. Possono beneficiare degli aiuti previsti dall'art. 3 i seguenti              
soggetti:                                                                       
a) le cooperative agricole e i loro consorzi;                                   
b) le associazioni di produttori agricoli costituite in forma di                
societa' di capitali, anche consortili, e cooperative riconosciute              
dallo Stato o dalla Regione ai sensi della normativa nazionale o                
comunitaria;                                                                    
c) le piccole e medie imprese di lavorazione, trasformazione e                  
commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi;                      
d) le cooperative e le societa' di servizi costituite in prevalenza             
da produttori agricoli o da loro cooperative che svolgano                       
prevalentemente attivita' di supporto alla filiera agroalimentare;              
e) le societa' di capitali operanti nel settore agroalimentare                  
controllate stabilmente almeno al 51% da parte di uno o piu' soggetti           
indicati alle lettere a), b) e d);                                              
f) le aziende agricole che effettuano la lavorazione, trasformazione            
e commercializzazione dei prodotti agricoli.                                    
2. Ai regimi di aiuto a favore dei soggetti di cui al comma 1 si                
applica la normativa comunitaria in materia di trasformazione e                 
commercializzazione dei prodotti agricoli.                                      
3. L'intensita' dell'aiuto non puo' superare il 40% della spesa                 
ammessa a contributo.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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