LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 39
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI
TITOLO II
AIUTI ALLE IMPRESE
Art. 4
Soggetti beneficiari e regimi di aiuto
1. Possono beneficiare degli aiuti previsti dall'art. 3 i seguenti
soggetti:
a) le cooperative agricole e i loro consorzi;
b) le associazioni di produttori agricoli costituite in forma di
societa' di capitali, anche consortili, e cooperative riconosciute
dallo Stato o dalla Regione ai sensi della normativa nazionale o
comunitaria;
c) le piccole e medie imprese di lavorazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi;
d) le cooperative e le societa' di servizi costituite in prevalenza
da produttori agricoli o da loro cooperative che svolgano
prevalentemente attivita' di supporto alla filiera agroalimentare;
e) le societa' di capitali operanti nel settore agroalimentare
controllate stabilmente almeno al 51% da parte di uno o piu' soggetti
indicati alle lettere a), b) e d);
f) le aziende agricole che effettuano la lavorazione, trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli.
2. Ai regimi di aiuto a favore dei soggetti di cui al comma 1 si
applica la normativa comunitaria in materia di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli.
3. L'intensita' dell'aiuto non puo' superare il 40% della spesa
ammessa a contributo.