LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 39
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI
TITOLO II
AIUTI ALLE IMPRESE
Art. 3
Aiuti per lo sviluppo dei sistemi agroalimentari
1. La Regione concede aiuti finanziari in conto capitale o in conto
interessi, anche attualizzati, per la realizzazione dei seguenti
interventi:
a) ristrutturazione di impianti esistenti, compreso il miglioramento
tecnologico e dei processi produttivi;
b) ampliamento di impianti esistenti nel rispetto della normativa
comunitaria per i diversi settori produttivi;
c) realizzazione di nuovi impianti;
d) acquisto di impianti esistenti, ivi comprese le attrezzature,
esclusivamente a condizione che il beneficiario dell'aiuto attui
investimenti volti alla riconversione o al miglioramento delle
attivita', al potenziamento strutturale, all'innovazione tecnologica
nonche' a fini di delocalizzazione;
e) ricapitalizzazione di imprese cooperative in connessione
all'apporto di capitale dei soci, esclusivamente a copertura di
investimenti.