REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 39

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI

          Art. 2                                                                
Programma degli interventi                                                      
1. Per l'attuazione del comma 3 dell'art. 1, il Consiglio regionale             
approva un programma di interventi. Il programma individua gli                  
obiettivi e le priorita' di intervento, la durata ed il fabbisogno              
finanziario, nel rispetto dei limiti settoriali definiti dal Piano              
regionale di sviluppo rurale, adottato in applicazione del                      
Regolamento CE 1257/99 e, in ogni caso, in conformita' con la                   
normativa comunitaria vigente.                                                  
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il Regolamento CE n. 1257 del 17 maggio 1999 concerne Sostegno allo             
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e           
di garanzia (FEAOG) che modifica ed abroga taluni regolamenti.                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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