LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 39
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI
Art. 2
Programma degli interventi
1. Per l'attuazione del comma 3 dell'art. 1, il Consiglio regionale
approva un programma di interventi. Il programma individua gli
obiettivi e le priorita' di intervento, la durata ed il fabbisogno
finanziario, nel rispetto dei limiti settoriali definiti dal Piano
regionale di sviluppo rurale, adottato in applicazione del
Regolamento CE 1257/99 e, in ogni caso, in conformita' con la
normativa comunitaria vigente.
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
Il Regolamento CE n. 1257 del 17 maggio 1999 concerne Sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e
di garanzia (FEAOG) che modifica ed abroga taluni regolamenti.