LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 39
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e finalita'
Art. 2 - Programma degli interventi TITOLO II - AIUTI ALLE
IMPRESE
Art. 3 - Aiuti per lo sviluppo dei sistemi agroalimentari
Art. 4 - Soggetti beneficiari e regimi di aiuto
Art. 5 - Priorita'
Art. 6 - Ammissione agli aiuti e procedure
Art. 7 - Interventi nell'ambito della programmazione
negoziata
Art. 8 - Promozione di interventi per la ristrutturazione
di imprese agricole e agroalimentari in difficolta' TITOLO III -
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 9 - Procedimenti in corso
Art. 10 - Norma finanziaria
Art. 11 - Esame comunitario
Art. 12 - Abrogazioni
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. La Regione persegue lo sviluppo qualificato dei sistemi e delle
imprese agroalimentari. A tal fine incentiva la loro
riorganizzazione, il miglioramento della qualita' dei prodotti, dei
processi produttivi e dell'organizzazione delle attivita' di
raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, nonche' di quelle
strettamente connesse.
2. L'insieme degli interventi previsti dalla presente legge e' volto:
a) ad incrementare la competitivita' e la qualita' del comparto
agroalimentare regionale, nel rispetto delle norme di tutela
ambientale e delle disposizioni comunitarie;
b) ad assicurare una partecipazione adeguata e duratura dei
produttori agricoli ai vantaggi economici delle iniziative;
c) a consolidare l'occupazione nelle imprese del settore
agroalimentare e nei servizi connessi.
3. Ai fini di cui al comma 1 la Regione concede aiuti alle imprese ai
sensi degli articoli da 3 a 8.