REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 39

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
INDICE                                                                          
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI                                                
          Art.  1 - Oggetto e finalita'                                         
          Art.  2 - Programma degli interventi TITOLO II - AIUTI ALLE           
IMPRESE                                                                         
          Art.  3 - Aiuti per lo sviluppo dei sistemi agroalimentari            
          Art.  4 - Soggetti beneficiari e regimi di aiuto                      
          Art.  5 - Priorita'                                                   
          Art.  6 - Ammissione agli aiuti e procedure                           
          Art.  7 - Interventi nell'ambito della programmazione                 
negoziata                                                                       
          Art.  8 - Promozione di interventi per la ristrutturazione            
di imprese agricole e agroalimentari in difficolta' TITOLO III -                
NORME FINALI E TRANSITORIE                                                      
          Art.  9 - Procedimenti in corso                                       
          Art.  10 - Norma finanziaria                                          
          Art.  11 - Esame comunitario                                          
          Art.  12 - Abrogazioni                                                
TITOLO I                                                                        
DISPOSIZIONI GENERALI                                                           
          Art. 1                                                                
Oggetto e finalita'                                                             
1. La Regione persegue lo sviluppo qualificato dei sistemi e delle              
imprese agroalimentari. A tal fine incentiva la loro                            
riorganizzazione, il miglioramento della qualita' dei prodotti, dei             
processi produttivi e dell'organizzazione delle attivita' di                    
raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e                          
commercializzazione dei prodotti agricoli, nonche' di quelle                    
strettamente connesse.                                                          
2. L'insieme degli interventi previsti dalla presente legge e' volto:           
a) ad incrementare la competitivita' e la qualita' del comparto                 
agroalimentare regionale, nel rispetto delle norme di tutela                    
ambientale e delle disposizioni comunitarie;                                    
b) ad assicurare una partecipazione adeguata e duratura dei                     
produttori agricoli ai vantaggi economici delle iniziative;                     
c) a consolidare l'occupazione nelle imprese del settore                        
agroalimentare e nei servizi connessi.                                          
3. Ai fini di cui al comma 1 la Regione concede aiuti alle imprese ai           
sensi degli articoli da 3 a 8.                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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