REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

          Art. 13                                                               
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri di cui al comma 3 dell'art. 3 della presente legge, la            
Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nella             
parte spesa del bilancio di previsione, che sara' dotato della                  
necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale           
di bilancio, a norma di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 6               
luglio 1977, n. 31.                                                             
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 28 dicembre 1999  VASCO ERRANI                                         
NOTA ALL'ART. 13                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente              
Nuove norme per la disciplina della contabilita' della Regione                  
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere             
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da            
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di                  
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.                   
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le                  
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti            
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla                   
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere           
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia             
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1720 del 21 settembre 1999; oggetto consiliare n. 5873 (VI                   
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 336 in data 13 ottobre 1999;                                         
- assegnato alla IV Commissione consiliare permanente "Sicurezza                
sociale" in sede referente.                                                     
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 17 del 16              
novembre 1999 con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula           
della consigliera Bastico;                                                      
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 novembre                
1999, atto n. 196/99;                                                           
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1896/4.1.1/C.G. del           
22 dicembre 1999.                                                               

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